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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16758/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Rg.34247/25 Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.) concernendo la valutazione della gravità del fatto oltre che del suo carattere abituale, investono profili di fatto rispetto ai quali la Corte ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tN C ' 11 M 026 Furrzion., .[OSCURATO:PERSONA] tout

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Rg.34247/25 Ritenuto, in merito alla ricostruzione del fatto e della valutazione del dolo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 334 c.p., che la Corte di appello di Lecce ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione del fatto, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che le altre deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso (in punto di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p.) concernendo la valutazione della gravità del fatto oltre che del suo carattere abituale, investono profili di fatto rispetto ai quali la Corte ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichia P.Q.MIl Consigl e estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tN C ' 11 M 026 Furrzion., .[OSCURATO:PERSONA] tout
Sentenza Cassazione n. 16758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris