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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08712/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia preso in considerazione la continuazione tra i reati oggetto della sentenza che ha concesso il beneficio e quella successiva in ragione della quale è stato revocato, ma che tuttavia tale istanza di riconoscimento dell'art. 81 cod. pen. non risulta essere stata avanzata dinanzi al giudice dell'esecuzione che ha provveduto alla diversa richiesta di revoca del beneficio, avanzata dal Pubblico ministero; che il secondo motivo deduce che il beneficio non doveva essere revocato perché le pene oggetto delle due sentenze, se cumulate, non superavano i due anni, ma che la ragione per la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca è la constatazione del fatto che egli in passato aveva già più volte ottenuto il beneficio e non avrebbe potuto nuovamente ottenerlo con la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]') igliere estensore Il lesiden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Caltagirone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia preso in considerazione la continuazione tra i reati oggetto della sentenza che ha concesso il beneficio e quella successiva in ragione della quale è stato revocato, ma che tuttavia tale istanza di riconoscimento dell'art. 81 cod. pen. non risulta essere stata avanzata dinanzi al giudice dell'esecuzione che ha provveduto alla diversa richiesta di revoca del beneficio, avanzata dal Pubblico ministero; che il secondo motivo deduce che il beneficio non doveva essere revocato perché le pene oggetto delle due sentenze, se cumulate, non superavano i due anni, ma che la ragione per la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca è la constatazione del fatto che egli in passato aveva già più volte ottenuto il beneficio e non avrebbe potuto nuovamente ottenerlo con la sentenza emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 09/02/2021, irrevocabile dal 26/02/2021; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]') igliere estensore Il lesiden
Sentenza Cassazione n. 08712/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris