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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08972/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso 25280/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] delle Gioie 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 2 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Nel 1987 Cecilia e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari di un immobile sito in Cagliari, convenivano davanti al Tribunale di Cagliari gli ulteriori comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano per tale immobile stipulato il 1 marzo 1983 un contratto ultranovennale di locazione ad uso commerciale con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale conduttrice, anch'essa convenuta; gli attori, non avendolo stipulato, chiedevano la dichiarazione di inefficacia del contratto locatizio con condanna dei convenuti a risarcire loro i danni in separato giudizio.

Con sentenza n. 862/1993 il Tribunale di Cagliari dichiarava inefficace il contratto per assenza del consenso/compartecipazione degli attori comproprietari dell'immobile e pronunciava condanna generica di risarcimento di tutti i danni d'occupazione sine titulo nei confronti dei convenuti, divenuti nelle more per diritto ereditario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società conduttrice.

La sentenza veniva poi confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 378/2000, che dichiarava pure cessata la materia del contendere per il periodo a partire dal 30 settembre 1997 in forza di una intervenuta a7 transazione, così limitando il periodo di occupazione sine titulo dal 1 marzo 1983 al 30 settembre 1997.

Quest'ultima sentenza passava in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la seconda originariamente quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA] - con citazione del 2002 convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché le eredi di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni relativi ai fatti su cui si era formato il giudicato ed era stata pronunciata condanna generica con il precedente giudizio.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari dell'immobile e parti del contratto dichiarato inefficace, che restavano contumaci; si costituivano altresì tutti gli originari convenuti, tranne [OSCURATO:PERSONA].

Durante la causa, per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'erede [OSCURATO:PERSONA] e per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'erede [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 3280/16 il Tribunale di Cagliari, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un accordo transattivo con gli attori e dichiarata quindi l'estinzione della causa quanto al relativo rapporto processuale, e rilevato altresì che nelle more gli attori avevano ereditato la quota di [OSCURATO:PERSONA], condannava i convenuti in solido a corrispondere, quale differenza fra quanto che si sarebbe ottenuto locando l'immobile secondo i canoni correnti di mercato e quanto dagli attori invece percepito per avere la conduttrice corrisposto loro ogni mese dall'I_ aprile 1983 al 31 dicembre 1984 somme accettate quale acconto, l'importo di euro 37.950 a [OSCURATO:PERSONA] e di euro 18.975 ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto.

Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]; gli appellati - tranne [OSCURATO:PERSONA] rimasto contumace - si costituivano separatamente proponendo appelli incidentali.

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 383/2019, accogliendo l'appello principale nonché gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda risarcitoria, dichiarando inoltre inammissibile l'ulteriore appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi e illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA], succeduta a [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

1. Con il primo motivo si propongono due submotivi: il primo, sub a), diretto a denunciare, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 278 c.p.c., e il secondo, sub b), diretto a denunciare omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

Peraltro l'illustrazione prende le mosse enunciando che tali "due submotivi ... vanno affrontati congiuntamente". 1.1 Si osserva che il giudice d'appello ha rilevato, in linea generale, che la condanna generica di per sé non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno, opponendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ciò che viene rinviato a separato giudizio è soltanto l'accertamento quantitativo, mentre l'esistenza del fatto illecito e quindi dell'illegittimità della condotta del responsabile e la sua potenzialità dannosa devono ritenersi definitivamente accertate nella sentenza di condanna generica".

Nel caso in esame, poi, la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 378/2000, che era passata in giudicato, "confermava quella del Tribunale che aveva enunciato il contenuto del danno, la cui sola quantificazione era rimessa a separato giudizio", avendo infatti il Tribunale di Cagliari, con la sua sentenza n. 862/1993, così affermato: "I danni agli attori, in particolare, devono ritenersi potenzialmente derivati da un lato, dalla indisponibilità del bene e, dall'altro, dalla possibile diminuzione del reddito derivante dalla prolungata indisponibilità dell'immobile, nel frattempo voluto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] solo a pag. 11 si dà atto che «la società convenuta (cioè, l'attuale resistente ha dichiarato di essersi «limitata a cedere in buona fede (a terzi) l'azienda commerciale che nei medesimi locali si svolge". (passo così riportato nel ricorso, a pagina 14) Pertanto - sostengono i ricorrenti - "la sentenza generica definiva già di per sé un aspetto risarcitorio anche concreto, con riferimento al fatto che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] srl aveva ceduto a terzi l'azienda, con ciò comprovando l'esistenza di una situazione tale da giustificare l'esistenza del danno concreto".

Questi sarebbero "fatti storici" discussi, che però nella sentenza impugnata non sarebbero stati "minimamente considerati" pur essendo di "assoluto rilievo decisorio". 1.2 n presente motivo, in realtà, è composto effettivamente di due submotivi. 1.2.1 II primo di essi concerne l'interpretazione dell'articolo 278 c.p.c.

La scissione tra il giudizio che accerta l'an e il giudizio che accerta il quantum di un credito è inequivocamente conferita come sua legittima facoltà al creditore dall'articolo 278 c.p.c., nel senso della proponibilità dell'azione per ottenere condanna soltanto generica.

L'azione che chiede condanna del debitore limitata all'an - nel senso peraltro che si vedrà infra - può infatti essere proposta fin dall'origine del giudizio, rientrando nel potere dispositivo del creditore riservare ad altro giudizio l'accertamento del quantum del suo preteso credito (ex multis: Cass. sez.lav. 20 marzo 1992 n. 3503; S.U. 23 novembre 1995 n. 12103; Cass. sez. 1, 22 novembre 2000 n. 15066; Cass. sez.2, 4 aprile 2001 n. 4962; Cass. sez.1, 16 dicembre 2010 n. 25510; Cass. sez. 3, 20 febbraio 2015 n. 3366).Da ultimo, oltre al recente intervento di S.U. 12 ottobre 2022 n. 29862 - arresto che, attinente soprattutto alla tematica della provvisionale, ha portato comunque una espressa conferma della giurisprudenza consolidata con la seguente massima: "Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio." -, è il caso di richiamare (per ben comprenderla essendo invocata nel motivo) Cass. sez. 2, 29 agosto 2018 n. 21326.

Tale pronuncia, cui si conforma pure l'assai recente Cass. sez.2, 3 agosto 2022 n. 24058, così ribadisce: "Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.

Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo a/ran debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto".

Di analogo rilievo è Cass. sez. 3, 14 settembre 2022 n. 27016, massimata come segue: "La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c.".

Dunque, la condanna generica ha come presupposto l'accertamento di una potenzialità dannosa - l'evento dannoso, secondo il termine classico -; solo ne successivo giudizio viene poi accertata la sussistenza o meno di effetti dannosi concreti, cioè la sussistenza o meno del danno conseguenza.

Il che significa che il danno conseguenza potrebbe non riscontrarsi, quale esito del giudizio successivo a quello della condanna generica.

Gli stessi ricorrenti, a ben guardare, riconoscono che "l'esistenza del fatto illecito e quindi dell'illegittimità della condotta del responsabile e la sua potenzialità dannosa devono ritenersi definitivamente accertate nella sentenza di condanna generica": si tratta, appunto, di una potenzialità e non di concreta certezza. 1.2.2 Nella parte finale del motivo i ricorrenti tentano, peraltro, di confondere potenzialità e concretezza, traendo dal passo della sentenza del tribunale il riconoscimento di "un aspetto risarcitorio anche concreto".

Il passo riportato, già sopra descritto, in realtà è oggetto del secondo submotivo e consiste in una frase ictu °cui/ non sufficiente per affermare che si verificò un concreto danno degli attuali ricorrenti, in quanto contiene soltanto il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto "l'azienda commerciale che nei medesimi locali si svolge".

La cessione dell'azienda commerciale - tra l'altro enunciata in modo del tutto generico - non può evidentemente assumere quell'assoluto rilievo decisorio" che con il secondo submotivo le si attribuisce.

Tutta la censura racchiusa nel primo motivo risulta pertanto priva di consistenza.

2. Pure con il secondo motivo si introducono due submotivi: il primo, sub a), denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2677, 1173, 2043 e 2056 c.c., e il secondo, sub b), denunciante nullità della sentenza per motivazione insanabilmente contraddittoria e manifestamente illogica in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 2.1 Il giudice d'appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado sul presupposto che "il danno da occupazione illegittima non costituisce un danno in re ipsa, definito «danno figurativo» e corrispondente al valore locativo del bene".

Si argomenta sulla giurisprudenza relativa al danno in re ipsa per illegittima occupazione, per sostenere poi l'evidenza nel caso in esame del c.d. danno figurativo perché "l'immobile non solo era locato ma il conduttore lo affittava a terzi", il che avrebbe dimostrato "la concreta attitudine del bene a produrre reddito".

Il motivo sarebbe dunque "fondato nel senso di ritenere che nel caso di specie il danno fosse re ipsa (sic) nonché corrispondente al valore locativo del bene determinato sulla base dei prezzi di mercato". 2.2 Qui la censura è, a ben guardare, unitaria: la corte territoriale non avrebbe riconosciuto il danno corrispondente al valore locatizio del bene, che i ricorrenti qualificano danno in re ipsa.

In realtà, la questione del preteso danno in re ipsa (su cui si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 15 novembre 2022 n. 33645, richiamata pure nella memoria dei ricorrenti) non rileva, giacché la corte territoriale, pur negando in generale la sussistenza del danno in re ipsa, anche con un'ulteriore ratio decidendi perviene ad escludere la spettanza di alcunché agli attuali ricorrenti.

Dato atto che questi, per conformare il danno, si sono riferiti "ad un astratto canone locativo di mercato", osserva la corte infatti che il canone locatizio di mercato non è risultato identificabile nel caso di specie, essendo "indicato dai c.t.u. in termini astratti e non del tutto corrispondenti", e soprattutto che era mancata "la prova che in concreto l'immobile, descritto nel contratto di locazione come «Fabbricato rurale», avrebbe potuto essere nello stesso periodo agevolmente collocato sul mercato per un canone maggiore, e più in particolare che per tale bene gli attori avessero ricevuto offerte concrete".

In sostanza, con questa argomentazione la corte territoriale esclude che fosse stato dimostrato che il canone di mercato a cui rapportare il danno figurativo superasse quello pattuito nel contratto locatizio de quo, ovvero esclude che l'illecito dannoso accertato nella pronuncia di condanna generica sia giunto a concretizzare la potenzialità del danno, ritenendo non cagionato in realtà, , conformemente alla causalità giuridica, il danno conseguenza necessario per ottenere il risarcimento.

Non vi è quindi interesse alla base del motivo in esame, e ciò considerando altresì quello che si verrà ora a rilevare a proposito dei due motivi seguenti.

3. Con il terzo motivo formalmente si presentano ancora una volta due submotivi: il primo, sub a), denunciante violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 1173, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. in riferimento all'articolo 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., e il secondo, sub b), lamentando l'omessa valutazione di fatto decisivo e discusso ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3.1.1 Si afferma in primis che la censura da un lato concerne la mancata o inadeguata applicazione del ragionamento presuntivo che il giudice avrebbe dovuto adottare e che sarebbe sindacabile ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., e dall'altro riguarda l'erroneo ragionamento del giudice per non aver attribuito di gravità, precisione e concordanza a specifici fatti che pure detti requisiti presentavano.

Si richiama la giurisprudenza sulla utilizzabilità della presunzione semplice per dimostrare il danno da occupazione abusiva di immobile in quanto la presunzione semplice può "essere ricondotta al valore locativo del bene usurpato"; se ciò fosse stato rispettato, "correttamente la sentenza di primo grado avrebbe liquidato il danno sulla base del canone di mercato così come determinato dal CTU, per cui la sentenza d'appello dovrebbe essere addirittura annullata senza rinvio con conferma delle statuizioni di primo grado". 3.1.2 Questo primo rilievo è palesemente eccentrico, dato che argomenta sulla base di un'ipotesi che esso stesso qualifica come tale, e non dunque su un elemento concreto: e l'ipotesi ha per oggetto che la sentenza di primo grado avrebbe potuto liquidare correttamente, per cui il giudice di legittimità ora potrebbe annullare senza rinvio confermando le "statuizioni" del primo giudice di merito.

Tuttavia, nella presente vicenda processuale l'ipotesi, appunto, non risulta essersi verificata: A tacer d'altro, infatti, gli attuali ricorrenti avevano proposto essi stessi appello incidentale - per cui deve desumersi che il primo giudice non aveva soddisfatto completamente la loro pretesa risarcitoria -, e soprattutto nell'appena riassunta illustrazione del motivo in esame si è lasciato intendere che l'asseritamente corretta valutazione non è stata compiuta dal primo giudice, essendo stata soltanto una possibilità non concretizzata. 3.2.1 Assumono poi i ricorrenti che non vi sarebbe altro che una divergenza apparente tra il danno in re ipsa come danno figurativo e il danno conseguenza, perché quel che rileva alla fin fine sarebbe la prova, la quale potrebbe essere fornita con presunzioni semplici.

Pertanto "la concreta volontà del proprietario di mettere a frutto l'immobile deve essere appunto valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto".

Considerata la normativa attinente alle presunzioni di cui agli articoli 2729 c.c. e 116 c.p.c., si afferma poi che il giudice deve accertare se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti alla luce di dette norme, ma che nel caso de quo sarebbe stato "gravemente carente, essendosi limitato apoditticamente e senza alcun approfondimento ad affermare che i ricorrenti non avevano presuntivamente <<provato» né il godimento diretto né il danno differenziale".

Seguono argomentazioni relative in via generale all'istituto della prova presuntiva, per passare poi all'indicazione di una serie di elementi che costituirebbero "fatti storici decisivi e oggetto di discussione" (ricorso, pagine 21-23), ritornando successivamente all'asseritamente non corretta applicazione in ordine alle presunzioni che sarebbe stata compiuta dalla corte territoriale, argomentando anche su ulteriori elementi fattuali, come l'importo del canone che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto per sublocazione e una transazione del 20 agosto 1998 allegata ad una delle consulenze tecniche d'ufficio espletate. 3.2.2 Questa che è la parte centrale del motivo dimostra con evidenza come i ricorrenti tentino di schermare il contenuto effettivo di quest'ultimo, che invero sarebbe proprio di un gravame, in quanto è diretto a una ricostruzione dei fatti ai fini di identificare il canone di mercato considerato che, come si è visto, la corte territoriale ha escluso la sua determinabilità e dunque l'asserita superiorità rispetto al canone pattuito nel contratto locatizio fonte della controversia.

Si sfocia evidentemente, pertanto, nella inammissibilità della censura.

4. Con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 4.1 In realtà, la censura riguarda l'ammissione delle prove orali non concessa in primo grado, prove orali richieste ancora in appello e solo in parte considerate in modo espresso dalla corte territoriale. 4.2 La corte non offre affatto una motivazione apparente e comunque, contestualizzando complessivamente tutte le sue argomentazioni sulla impossibilità di ricostruire la sussistenza di un canone di mercato diverso rispetto a quello del contratto non essendo riusciti a ciò neppure i consulenti tecnici, non è certo incorsa, ictu ocu/i, in una nullità motivazionale.

Il motivo è quindi manifestamente infondato.

5. In conclusione, il ricorso merita rigetto.

Deve darsi atto, peraltro, che alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA] e in precedenza coerede con lui di [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso non è stato rivolto e notificato, per evidente errore, essendo anch'ella parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza d'appello e dunque dotata di interesse processuale in relazione a quella che si deve evidentemente definire causa inscindibile.

Tuttavia, l'omissione è stata sanata proprio dal suo controricorso, che direttamente ha ricostituito il litisconsorzio, per cui i ricorrenti - in solido per il comune interesse processuale - devono rifonderle le spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25280/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] delle Gioie 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 2 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Nel 1987 Cecilia e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari di un immobile sito in Cagliari, convenivano davanti al Tribunale di Cagliari gli ulteriori comproprietari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano per tale immobile stipulato il 1 marzo 1983 un contratto ultranovennale di locazione ad uso commerciale con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale conduttrice, anch'essa convenuta; gli attori, non avendolo stipulato, chiedevano la dichiarazione di inefficacia del contratto locatizio con condanna dei convenuti a risarcire loro i danni in separato giudizio. Con sentenza n. 862/1993 il Tribunale di Cagliari dichiarava inefficace il contratto per assenza del consenso/compartecipazione degli attori comproprietari dell'immobile e pronunciava condanna generica di risarcimento di tutti i danni d'occupazione sine titulo nei confronti dei convenuti, divenuti nelle more per diritto ereditario [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società conduttrice. La sentenza veniva poi confermata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza n. 378/2000, che dichiarava pure cessata la materia del contendere per il periodo a partire dal 30 settembre 1997 in forza di una intervenuta a7 transazione, così limitando il periodo di occupazione sine titulo dal 1 marzo 1983 al 30 settembre 1997. Quest'ultima sentenza passava in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la seconda originariamente quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA] - con citazione del 2002 convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché le eredi di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], cioè [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni relativi ai fatti su cui si era formato il giudicato ed era stata pronunciata condanna generica con il precedente giudizio. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari dell'immobile e parti del contratto dichiarato inefficace, che restavano contumaci; si costituivano altresì tutti gli originari convenuti, tranne [OSCURATO:PERSONA]. Durante la causa, per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituivano i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'erede [OSCURATO:PERSONA] e per il sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] l'erede [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 3280/16 il Tribunale di Cagliari, dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso un accordo transattivo con gli attori e dichiarata quindi l'estinzione della causa quanto al relativo rapporto processuale, e rilevato altresì che nelle more gli attori avevano ereditato la quota di [OSCURATO:PERSONA], condannava i convenuti in solido a corrispondere, quale differenza fra quanto che si sarebbe ottenuto locando l'immobile secondo i canoni correnti di mercato e quanto dagli attori invece percepito per avere la conduttrice corrisposto loro ogni mese dall'I_ aprile 1983 al 31 dicembre 1984 somme accettate quale acconto, l'importo di euro 37.950 a [OSCURATO:PERSONA] e di euro 18.975 ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA]; gli appellati - tranne [OSCURATO:PERSONA] rimasto contumace - si costituivano separatamente proponendo appelli incidentali. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 383/2019, accogliendo l'appello principale nonché gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda risarcitoria, dichiarando inoltre inammissibile l'ulteriore appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Hanno presentato ricorso, composto di quattro motivi e illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituita con controricorso [OSCURATO:PERSONA], succeduta a [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1. Con il primo motivo si propongono due submotivi: il primo, sub a), diretto a denunciare, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 278 c.p.c., e il secondo, sub b), diretto a denunciare omesso esame di fatto decisivo e discusso in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. Peraltro l'illustrazione prende le mosse enunciando che tali "due submotivi ... vanno affrontati congiuntamente". 1.1 Si osserva che il giudice d'appello ha rilevato, in linea generale, che la condanna generica di per sé non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del danno, opponendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, "ciò che viene rinviato a separato giudizio è soltanto l'accertamento quantitativo, mentre l'esistenza del fatto illecito e quindi dell'illegittimità della condotta del responsabile e la sua potenzialità dannosa devono ritenersi definitivamente accertate nella sentenza di condanna generica". Nel caso in esame, poi, la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 378/2000, che era passata in giudicato, "confermava quella del Tribunale che aveva enunciato il contenuto del danno, la cui sola quantificazione era rimessa a separato giudizio", avendo infatti il Tribunale di Cagliari, con la sua sentenza n. 862/1993, così affermato: "I danni agli attori, in particolare, devono ritenersi potenzialmente derivati da un lato, dalla indisponibilità del bene e, dall'altro, dalla possibile diminuzione del reddito derivante dalla prolungata indisponibilità dell'immobile, nel frattempo voluto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] solo a pag. 11 si dà atto che «la società convenuta (cioè, l'attuale resistente ha dichiarato di essersi «limitata a cedere in buona fede (a terzi) l'azienda commerciale che nei medesimi locali si svolge". (passo così riportato nel ricorso, a pagina 14) Pertanto - sostengono i ricorrenti - "la sentenza generica definiva già di per sé un aspetto risarcitorio anche concreto, con riferimento al fatto che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] srl aveva ceduto a terzi l'azienda, con ciò comprovando l'esistenza di una situazione tale da giustificare l'esistenza del danno concreto". Questi sarebbero "fatti storici" discussi, che però nella sentenza impugnata non sarebbero stati "minimamente considerati" pur essendo di "assoluto rilievo decisorio". 1.2 n presente motivo, in realtà, è composto effettivamente di due submotivi. 1.2.1 II primo di essi concerne l'interpretazione dell'articolo 278 c.p.c. La scissione tra il giudizio che accerta l'an e il giudizio che accerta il quantum di un credito è inequivocamente conferita come sua legittima facoltà al creditore dall'articolo 278 c.p.c., nel senso della proponibilità dell'azione per ottenere condanna soltanto generica. L'azione che chiede condanna del debitore limitata all'an - nel senso peraltro che si vedrà infra - può infatti essere proposta fin dall'origine del giudizio, rientrando nel potere dispositivo del creditore riservare ad altro giudizio l'accertamento del quantum del suo preteso credito (ex multis: Cass. sez.lav. 20 marzo 1992 n. 3503; S.U. 23 novembre 1995 n. 12103; Cass. sez. 1, 22 novembre 2000 n. 15066; Cass. sez.2, 4 aprile 2001 n. 4962; Cass. sez.1, 16 dicembre 2010 n. 25510; Cass. sez. 3, 20 febbraio 2015 n. 3366).Da ultimo, oltre al recente intervento di S.U. 12 ottobre 2022 n. 29862 - arresto che, attinente soprattutto alla tematica della provvisionale, ha portato comunque una espressa conferma della giurisprudenza consolidata con la seguente massima: "Ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente che l'attore dimostri la colpa ed il nesso causale e che l'esistenza del danno appaia anche solo probabile; ne consegue che non è necessario, ai fini dell'ammissibilità stessa della domanda, che l'attore indichi le prove di cui intende avvalersi per dimostrare il "quantum debeatur", prove che andranno, invece, fornite nel relativo e successivo giudizio." -, è il caso di richiamare (per ben comprenderla essendo invocata nel motivo) Cass. sez. 2, 29 agosto 2018 n. 21326. Tale pronuncia, cui si conforma pure l'assai recente Cass. sez.2, 3 agosto 2022 n. 24058, così ribadisce: "Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo a/ran debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto". Di analogo rilievo è Cass. sez. 3, 14 settembre 2022 n. 27016, massimata come segue: "La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c.". Dunque, la condanna generica ha come presupposto l'accertamento di una potenzialità dannosa - l'evento dannoso, secondo il termine classico -; solo ne successivo giudizio viene poi accertata la sussistenza o meno di effetti dannosi concreti, cioè la sussistenza o meno del danno conseguenza. Il che significa che il danno conseguenza potrebbe non riscontrarsi, quale esito del giudizio successivo a quello della condanna generica. Gli stessi ricorrenti, a ben guardare, riconoscono che "l'esistenza del fatto illecito e quindi dell'illegittimità della condotta del responsabile e la sua potenzialità dannosa devono ritenersi definitivamente accertate nella sentenza di condanna generica": si tratta, appunto, di una potenzialità e non di concreta certezza. 1.2.2 Nella parte finale del motivo i ricorrenti tentano, peraltro, di confondere potenzialità e concretezza, traendo dal passo della sentenza del tribunale il riconoscimento di "un aspetto risarcitorio anche concreto". Il passo riportato, già sopra descritto, in realtà è oggetto del secondo submotivo e consiste in una frase ictu °cui/ non sufficiente per affermare che si verificò un concreto danno degli attuali ricorrenti, in quanto contiene soltanto il rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto "l'azienda commerciale che nei medesimi locali si svolge". La cessione dell'azienda commerciale - tra l'altro enunciata in modo del tutto generico - non può evidentemente assumere quell'assoluto rilievo decisorio" che con il secondo submotivo le si attribuisce. Tutta la censura racchiusa nel primo motivo risulta pertanto priva di consistenza. 2. Pure con il secondo motivo si introducono due submotivi: il primo, sub a), denunciante, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2677, 1173, 2043 e 2056 c.c., e il secondo, sub b), denunciante nullità della sentenza per motivazione insanabilmente contraddittoria e manifestamente illogica in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. 2.1 Il giudice d'appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado sul presupposto che "il danno da occupazione illegittima non costituisce un danno in re ipsa, definito «danno figurativo» e corrispondente al valore locativo del bene". Si argomenta sulla giurisprudenza relativa al danno in re ipsa per illegittima occupazione, per sostenere poi l'evidenza nel caso in esame del c.d. danno figurativo perché "l'immobile non solo era locato ma il conduttore lo affittava a terzi", il che avrebbe dimostrato "la concreta attitudine del bene a produrre reddito". Il motivo sarebbe dunque "fondato nel senso di ritenere che nel caso di specie il danno fosse re ipsa (sic) nonché corrispondente al valore locativo del bene determinato sulla base dei prezzi di mercato". 2.2 Qui la censura è, a ben guardare, unitaria: la corte territoriale non avrebbe riconosciuto il danno corrispondente al valore locatizio del bene, che i ricorrenti qualificano danno in re ipsa. In realtà, la questione del preteso danno in re ipsa (su cui si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 15 novembre 2022 n. 33645, richiamata pure nella memoria dei ricorrenti) non rileva, giacché la corte territoriale, pur negando in generale la sussistenza del danno in re ipsa, anche con un'ulteriore ratio decidendi perviene ad escludere la spettanza di alcunché agli attuali ricorrenti. Dato atto che questi, per conformare il danno, si sono riferiti "ad un astratto canone locativo di mercato", osserva la corte infatti che il canone locatizio di mercato non è risultato identificabile nel caso di specie, essendo "indicato dai c.t.u. in termini astratti e non del tutto corrispondenti", e soprattutto che era mancata "la prova che in concreto l'immobile, descritto nel contratto di locazione come «Fabbricato rurale», avrebbe potuto essere nello stesso periodo agevolmente collocato sul mercato per un canone maggiore, e più in particolare che per tale bene gli attori avessero ricevuto offerte concrete". In sostanza, con questa argomentazione la corte territoriale esclude che fosse stato dimostrato che il canone di mercato a cui rapportare il danno figurativo superasse quello pattuito nel contratto locatizio de quo, ovvero esclude che l'illecito dannoso accertato nella pronuncia di condanna generica sia giunto a concretizzare la potenzialità del danno, ritenendo non cagionato in realtà, , conformemente alla causalità giuridica, il danno conseguenza necessario per ottenere il risarcimento. Non vi è quindi interesse alla base del motivo in esame, e ciò considerando altresì quello che si verrà ora a rilevare a proposito dei due motivi seguenti. 3. Con il terzo motivo formalmente si presentano ancora una volta due submotivi: il primo, sub a), denunciante violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 c.p.c., 1173, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. in riferimento all'articolo 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., e il secondo, sub b), lamentando l'omessa valutazione di fatto decisivo e discusso ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. 3.1.1 Si afferma in primis che la censura da un lato concerne la mancata o inadeguata applicazione del ragionamento presuntivo che il giudice avrebbe dovuto adottare e che sarebbe sindacabile ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., e dall'altro riguarda l'erroneo ragionamento del giudice per non aver attribuito di gravità, precisione e concordanza a specifici fatti che pure detti requisiti presentavano. Si richiama la giurisprudenza sulla utilizzabilità della presunzione semplice per dimostrare il danno da occupazione abusiva di immobile in quanto la presunzione semplice può "essere ricondotta al valore locativo del bene usurpato"; se ciò fosse stato rispettato, "correttamente la sentenza di primo grado avrebbe liquidato il danno sulla base del canone di mercato così come determinato dal CTU, per cui la sentenza d'appello dovrebbe essere addirittura annullata senza rinvio con conferma delle statuizioni di primo grado". 3.1.2 Questo primo rilievo è palesemente eccentrico, dato che argomenta sulla base di un'ipotesi che esso stesso qualifica come tale, e non dunque su un elemento concreto: e l'ipotesi ha per oggetto che la sentenza di primo grado avrebbe potuto liquidare correttamente, per cui il giudice di legittimità ora potrebbe annullare senza rinvio confermando le "statuizioni" del primo giudice di merito. Tuttavia, nella presente vicenda processuale l'ipotesi, appunto, non risulta essersi verificata: A tacer d'altro, infatti, gli attuali ricorrenti avevano proposto essi stessi appello incidentale - per cui deve desumersi che il primo giudice non aveva soddisfatto completamente la loro pretesa risarcitoria -, e soprattutto nell'appena riassunta illustrazione del motivo in esame si è lasciato intendere che l'asseritamente corretta valutazione non è stata compiuta dal primo giudice, essendo stata soltanto una possibilità non concretizzata. 3.2.1 Assumono poi i ricorrenti che non vi sarebbe altro che una divergenza apparente tra il danno in re ipsa come danno figurativo e il danno conseguenza, perché quel che rileva alla fin fine sarebbe la prova, la quale potrebbe essere fornita con presunzioni semplici. Pertanto "la concreta volontà del proprietario di mettere a frutto l'immobile deve essere appunto valutata tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto". Considerata la normativa attinente alle presunzioni di cui agli articoli 2729 c.c. e 116 c.p.c., si afferma poi che il giudice deve accertare se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti alla luce di dette norme, ma che nel caso de quo sarebbe stato "gravemente carente, essendosi limitato apoditticamente e senza alcun approfondimento ad affermare che i ricorrenti non avevano presuntivamente <<provato» né il godimento diretto né il danno differenziale". Seguono argomentazioni relative in via generale all'istituto della prova presuntiva, per passare poi all'indicazione di una serie di elementi che costituirebbero "fatti storici decisivi e oggetto di discussione" (ricorso, pagine 21-23), ritornando successivamente all'asseritamente non corretta applicazione in ordine alle presunzioni che sarebbe stata compiuta dalla corte territoriale, argomentando anche su ulteriori elementi fattuali, come l'importo del canone che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto per sublocazione e una transazione del 20 agosto 1998 allegata ad una delle consulenze tecniche d'ufficio espletate. 3.2.2 Questa che è la parte centrale del motivo dimostra con evidenza come i ricorrenti tentino di schermare il contenuto effettivo di quest'ultimo, che invero sarebbe proprio di un gravame, in quanto è diretto a una ricostruzione dei fatti ai fini di identificare il canone di mercato considerato che, come si è visto, la corte territoriale ha escluso la sua determinabilità e dunque l'asserita superiorità rispetto al canone pattuito nel contratto locatizio fonte della controversia. Si sfocia evidentemente, pertanto, nella inammissibilità della censura. 4. Con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 4.1 In realtà, la censura riguarda l'ammissione delle prove orali non concessa in primo grado, prove orali richieste ancora in appello e solo in parte considerate in modo espresso dalla corte territoriale. 4.2 La corte non offre affatto una motivazione apparente e comunque, contestualizzando complessivamente tutte le sue argomentazioni sulla impossibilità di ricostruire la sussistenza di un canone di mercato diverso rispetto a quello del contratto non essendo riusciti a ciò neppure i consulenti tecnici, non è certo incorsa, ictu ocu/i, in una nullità motivazionale. Il motivo è quindi manifestamente infondato. 5. In conclusione, il ricorso merita rigetto. Deve darsi atto, peraltro, che alla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA] e in precedenza coerede con lui di [OSCURATO:PERSONA]) il ricorso non è stato rivolto e notificato, per evidente errore, essendo anch'ella parte nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza d'appello e dunque dotata di interesse processuale in relazione a quella che si deve evidentemente definire causa inscindibile. Tuttavia, l'omissione è stata sanata proprio dal suo controricorso, che direttamente ha ricostituito il litisconsorzio, per cui i ricorrenti - in solido per il comune interesse processuale - devono rifonderle le spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quate
Sentenza Cassazione n. 08972/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris