CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 3 settembre 2021, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione ed euro 589,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 493 ter cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si censura la valutazione delle prove, su cui è fondata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, e il mancato espletamento di una perizia antropometrica, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del Collegio territoriale: si vedano, in particolare, pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha già dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e ha fornito congrua ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la menzionata Corte ha evidenziato le ragioni per cui la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], tendente a scagionare il cugino, non è stata ritenuta totalmente attendibile, poiché implausibile e smentita dai filmati delle telecamere, che hanno documentato esattamente la colpevolezza dell'imputato, rendendo così superflua l'integrazione istruttoria e l'invocata perizia antropometrica; osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I