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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 21796/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39842/2025 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati nonché la memoria in data 10 maggio 2026; Ritenuto che le dogiianze contenute nei primo motivo di ricorso, ribadite con la citata memoria, non sono consentite in sede di legittimità, perché versate in fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. pag. 1 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancato esame della richiesta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è stato invocato in appello in sede di conclusioni, in modo del tutto generico senza addurre specifiche ragioni a sostegno, con ciò legittimando la mancata risposta della Corte; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39842/2025 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati nonché la memoria in data 10 maggio 2026; Ritenuto che le dogiianze contenute nei primo motivo di ricorso, ribadite con la citata memoria, non sono consentite in sede di legittimità, perché versate in fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. pag. 1 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancato esame della richiesta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è stato invocato in appello in sede di conclusioni, in modo del tutto generico senza addurre specifiche ragioni a sostegno, con ciò legittimando la mancata risposta della Corte; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21796/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris