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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 08871/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25988/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 490/2021 depositata il 31/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per ingiunzione di pagamento proposto avanti il Tribunale di Palermo il 7 febbraio 2006, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] assumeva di essere creditore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della complessiva somma di € 6.491,92, oltre interessi decorrenti dal 3 novembre 2005, ritenendo tale somma dovuta relativamente all'attività professionale di assistenza giudiziaria svolta, in favore della società conferente, nel giudizio di appello da questa promosso, avanti alla Corte di Appello di Messina, contro il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Palermo, con decreto del 17 febbraio 2006, accoglieva il ricorso, ingiungendo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pagare, in favore dell'istante, la somma richiesta, oltre le spese del procedimento di ingiunzione.

Avverso il provvedimento monitorio, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva avanti il Tribunale di Palermo, opposizione ex art . 645 c.p.c., nel quale giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva così dichiarato contumace.

Con sentenza n. 2628/2008 del 6 maggio 2008, il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione, dichiarava prescritto il credito azionato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto.

Con atto di gravame del 30 luglio 2008, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la detta sentenza n. 2628/2008, essenzialmente fondando il gravame, in rito, su un vizio di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che avrebbe determinato la sua contumacia, e, nel merito, sull'asserita insussistenza del presupposto temporale per l'applicazione, disposta dal giudice di prime cure, dell'art. 2956, comma 1, n. 2, del Codice civile.

Nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 1057 del 7 giugno 2013, la Corte di Appello di Palermo, ritenuta la nullità della notifica dell'atto di citazione, annullava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo e rimetteva le parti dinanzi alTribunale di Palermo.

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Palermo accoglie va l’opposizione proposta ed annullava il decreto ingiuntivo, riconoscendo fondata l’eccezione di prescrizione proposta dall’opponente e condannava l’ingiungente al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello, adita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’impugnazione, rigettando così l’opposizione, e condannava l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] prepone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n.3 e n.5, c.p.c., violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme sostanziali e processuali, oltre motivazione illogica e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso sfugge ai rilievi di inammissibilità formulati dal controricorrente.

Il ricorso, di là dalla ridondante rubrica dell’unico motivo, contiene una chiara censura dell’errore commesso dalla Corte d’appello nell’applicazione del principio del contraddittorio, del sistema delle decadenze processuali e del principio di non contestazione.

Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato.

La Corte d’appello ha richiamato innanzitutto i principi di giurisprudenza sull’onere delle parti di contestare tempestivamente e in modo specifico i fatti allegati dalla controparte a sostegno di propri assunti.

Ciò posto, essa ha affermato che «l’avv.

B entivegna aveva corredato la richiesta di ingiunzione del credito vantato, col relativo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed aveva incluso nella richiesta inoltrata a tale Consiglio dell’Ordine, a sua volta allegata al procedimento monitorio, tra le prestazioni effettuate, anche la partecipazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in occasione della quale la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione».

La Corte di merito ha proseguito nell’analisi, osservando «che con la comparsa di riassunzione del 16.9.2013, la società [OSCURATO:PERSONA] si è limitava a riproporre le medesime domande già formulate con l’originario atto di opposizione del 28.4.2006, ed a richiedere, ora come allora, la revoca del d.i. opposto adducendo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, senza in alcun modo contestare la documentazione allegata nel procedimento monitorio a fondamento della pretesa creditoria e la ricostruzione dei fatti dedotta dall’originario opposto [...]».

L’applicazione del principio di non contestazione, quale risulta dalle trascritte considerazioni della corte territoriale, non può essere condivisa.

Occorre richiamare i seguenti principi in materia di non contestazione, da cui non vi è ragione di discostarsi: a) la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art.183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva(Cass. n. 31402/2019; n. 26859/2013); b) il principio dinon contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggettofatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (Cass. n. 6172/2020; n. 35037/2021).

In palese contrasto con questi principi la Corte d’appello ha applicato il principio di non contestazione non a un “fatto”, ma ai documenti esibiti a corredo del ricorso per il rilascio del parere di congruità.

Inoltre, ha valutato il comportamento processuale dell’opponente, attuale ricorrente, con esclusivo riferimento all’atto di riassunzione, senza considerare il dibattito e le deduzioni operati con le memorie ex art. 183 c.p.c.

In relazione a quest’ultimo aspetto, non è vero quanto si eccepisce nel controricorso sul fatto che l’opponente avrebbe sollevato la questione “solo” nella memoria di replica di cui al n. 3 dell’art. 183, comma 6, c.p.c.

La questione, invero, fu dibattuta già con la prima memoria depositata ai sensi della citata norma, con la quale l’attuale ricorrente aveva contestato espressamente la deduzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui l’ultima attività professionale svolta dal medesimo fosse la partecipazione all’udienza del 19 giugno 2003, evidenziando, da un lato, che il professionista non aveva dato prova di tale circostanza, dall’altro, che l’atto di appello, unico ed ultimo atto a firma del professionista opposto, porta la data del 7.1.2000 ed è stato notificatoil 13.1.2000, essendo pertanto ampiamente decorso il termine di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2, entro il quale il professionista avrebbe potuto fare valere il proprio presunto credito nei confronti della società opponente.

L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente procedimento.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25988/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 490/2021 depositata il 31/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per ingiunzione di pagamento proposto avanti il Tribunale di Palermo il 7 febbraio 2006, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] assumeva di essere creditore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della complessiva somma di € 6.491,92, oltre interessi decorrenti dal 3 novembre 2005, ritenendo tale somma dovuta relativamente all'attività professionale di assistenza giudiziaria svolta, in favore della società conferente, nel giudizio di appello da questa promosso, avanti alla Corte di Appello di Messina, contro il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 17 febbraio 2006, accoglieva il ricorso, ingiungendo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di pagare, in favore dell'istante, la somma richiesta, oltre le spese del procedimento di ingiunzione. Avverso il provvedimento monitorio, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva avanti il Tribunale di Palermo, opposizione ex art . 645 c.p.c., nel quale giudizio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva così dichiarato contumace. Con sentenza n. 2628/2008 del 6 maggio 2008, il Tribunale di Palermo accoglieva l'opposizione, dichiarava prescritto il credito azionato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto. Con atto di gravame del 30 luglio 2008, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la detta sentenza n. 2628/2008, essenzialmente fondando il gravame, in rito, su un vizio di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che avrebbe determinato la sua contumacia, e, nel merito, sull'asserita insussistenza del presupposto temporale per l'applicazione, disposta dal giudice di prime cure, dell'art. 2956, comma 1, n. 2, del Codice civile. Nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sentenza n. 1057 del 7 giugno 2013, la Corte di Appello di Palermo, ritenuta la nullità della notifica dell'atto di citazione, annullava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo e rimetteva le parti dinanzi alTribunale di Palermo. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Palermo accoglie va l’opposizione proposta ed annullava il decreto ingiuntivo, riconoscendo fondata l’eccezione di prescrizione proposta dall’opponente e condannava l’ingiungente al pagamento delle spese di lite. La Corte di Appello, adita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’impugnazione, rigettando così l’opposizione, e condannava l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] prepone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360, comma 1, n.3 e n.5, c.p.c., violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme sostanziali e processuali, oltre motivazione illogica e contraddittoria circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso sfugge ai rilievi di inammissibilità formulati dal controricorrente. Il ricorso, di là dalla ridondante rubrica dell’unico motivo, contiene una chiara censura dell’errore commesso dalla Corte d’appello nell’applicazione del principio del contraddittorio, del sistema delle decadenze processuali e del principio di non contestazione. Il ricorso, oltre che ammissibile, è anche fondato. La Corte d’appello ha richiamato innanzitutto i principi di giurisprudenza sull’onere delle parti di contestare tempestivamente e in modo specifico i fatti allegati dalla controparte a sostegno di propri assunti. Ciò posto, essa ha affermato che «l’avv. B entivegna aveva corredato la richiesta di ingiunzione del credito vantato, col relativo parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ed aveva incluso nella richiesta inoltrata a tale Consiglio dell’Ordine, a sua volta allegata al procedimento monitorio, tra le prestazioni effettuate, anche la partecipazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in occasione della quale la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione». La Corte di merito ha proseguito nell’analisi, osservando «che con la comparsa di riassunzione del 16.9.2013, la società [OSCURATO:PERSONA] si è limitava a riproporre le medesime domande già formulate con l’originario atto di opposizione del 28.4.2006, ed a richiedere, ora come allora, la revoca del d.i. opposto adducendo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, senza in alcun modo contestare la documentazione allegata nel procedimento monitorio a fondamento della pretesa creditoria e la ricostruzione dei fatti dedotta dall’originario opposto [...]». L’applicazione del principio di non contestazione, quale risulta dalle trascritte considerazioni della corte territoriale, non può essere condivisa. Occorre richiamare i seguenti principi in materia di non contestazione, da cui non vi è ragione di discostarsi: a) la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art.183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva(Cass. n. 31402/2019; n. 26859/2013); b) il principio dinon contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggettofatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione didocumenti (Cass. n. 6172/2020; n. 35037/2021). In palese contrasto con questi principi la Corte d’appello ha applicato il principio di non contestazione non a un “fatto”, ma ai documenti esibiti a corredo del ricorso per il rilascio del parere di congruità. Inoltre, ha valutato il comportamento processuale dell’opponente, attuale ricorrente, con esclusivo riferimento all’atto di riassunzione, senza considerare il dibattito e le deduzioni operati con le memorie ex art. 183 c.p.c. In relazione a quest’ultimo aspetto, non è vero quanto si eccepisce nel controricorso sul fatto che l’opponente avrebbe sollevato la questione “solo” nella memoria di replica di cui al n. 3 dell’art. 183, comma 6, c.p.c. La questione, invero, fu dibattuta già con la prima memoria depositata ai sensi della citata norma, con la quale l’attuale ricorrente aveva contestato espressamente la deduzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per cui l’ultima attività professionale svolta dal medesimo fosse la partecipazione all’udienza del 19 giugno 2003, evidenziando, da un lato, che il professionista non aveva dato prova di tale circostanza, dall’altro, che l’atto di appello, unico ed ultimo atto a firma del professionista opposto, porta la data del 7.1.2000 ed è stato notificatoil 13.1.2000, essendo pertanto ampiamente decorso il termine di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2, entro il quale il professionista avrebbe potuto fare valere il proprio presunto credito nei confronti della società opponente. L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente procedimento. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per
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