CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 04920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //7 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 giugno 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 8, mesi 10, giorni 6 di reclusione ed euro 34.445,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61, n. 11-quater, cod. pen., per aver detenuto presso la propria abitazione, nella quale era ristretto in regime di detenzione domiciliare, sostanze stupefacente del tipo eroina e cocaina; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 4 agosto 2025, a fronte di sentenza emessa il 16 giugno 2025, depositata il 20 giugno 2025, con termine per il deposito della motivazione fissato in 15 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 31 luglio 2025. Considerato che la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa dalla Corte territoriale all'udienza del 16 giugno 2025, nella quale l'imputato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, era presente in videoconferenza. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 202