CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43632/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest' ultimo in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 08/03/2019, confermava la pronunzia del Tribunale di Roma in data 17/06/2013 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata continuata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale, rigettata l'eccezione di nullità della citazione a giudizio in primo grado dei due imputati, nel ribadire la ricostruzione di cui alla sentenza impugnata e la valutazione di attendibilità della persona offesa, disattendeva i motivi di appello precisando che sulla scorta delle complessive emergenze processuali era emersa la prova della condotta estorsiva contestata e che andava esclusa l'ipotesi del tentativo, confermando anche il trattamento sanzionatorio a carico di entrambi gli imputati. 2. Contro la suddetta sentenza propongono ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone sei motivi. 2.1.1. Con il primo motivo deduce nullità assoluta della citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti consequenziali. Lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità assoluta della notifica effettuata ai sensi dell'ad. 164 comma 4 c.p.p. dopo l'infruttuoso tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato in [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non considerando che l' imputato, in sede di convalida dell' arresto, aveva indicato due domicili: ai soli fini della notifica quello di [OSCURATO:PERSONA] n. 15 e per l' eventuale esecuzione di una misura cautelare quello di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, da considerare entrambi domicili eletti presso cui effettuare le notifiche. Osserva che il primo domicilio non risultava in alcun modo revocato, con la conseguenza che prima di procedere alla notifica dell'ad. 164 comma 4 c.p.p. si sarebbe dovuto effettuare la notifica della citazione presso il domicilio eletto di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, ove peraltro era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Deduce che nella specie si vedeva in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile posto che l'imputato non aveva avuto contezza del processo, era rimasto contumace ed era stato difeso dal solo difensore d' ufficio. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine all' affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la corte di appello adeguatamente vagliato le specifiche censure quanto all' inattendibilità del narrato della persona offesa. Rileva che la corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di criteri di valutazione della testimonianza della p.o. indicati in atto di appello e richiamati in ricorso, pervenendo a conclusioni erronee circa la veridicità del propalato di [OSCURATO:PERSONA] caratterizzato da numerose imprecisioni e smentito univocamente dalla versione alternativa dell' imputato che la corte di appello aveva ritenuto non plausibile, con argomentazioni del tutto illogiche e contraddittorie.2.1.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56-629 c.p. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive. Assume che i giudici territoriali non valutando in alcun modo le specifiche censure formulate - volte a contestare che l'intervenuta consegna di denaro era in diretta correlazione con una condotta di costrizione in danno della persona offesa - avevano erroneamente ritenuto il reato in questione consumato. Rileva, altresì, che in ogni caso, in ragione del controllo operato dalla P.G. non si era verificata, da parte dell'imputato, una signoria sulla res, dovendosi, pertanto, escludere la consumazione del reato. 2.1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81,629 c.p. e 192 comma 2 c.p.p. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive. Lamenta che la pluralità di richieste estorsive di denaro in danno della persona offesa era stata basata tautologicamente sulle dichiarazioni di quest' ultima non considerando che gli stessi giudici avevano evidenziato delle imprecisioni nel narrato di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle somme asseritamente estorte. 2.1.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione relativamente all' art. 629 comma 2 c.p. in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. e 597 c.p.p. per violazione del giudicato in ordine alla non ritenuta e/o non dichiarata insussistenza della circostanza aggravante di cui alle norme suddette; violazione del divieto di reformatio in pejus nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive. Osserva che in data 21/12/2012 la difesa, con i motivi nuovi, aveva chiesto l' accertamento dell' intervenuta esclusione implicita della circostanza aggravante di cui all' art.629 comma 2 c.p. in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. da parte del primo giudice e che la corte di appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante la questione in quanto il primo giudice non ne avrebbe tenuto conto nello stabilire la pena facendo riferimento ad una esclusione implicita della circostanza salvo, poi, concludere per un "ipotetico" giudizio di bilanciamento da parte del primo giudice, in realtà mai operato neanche implicitamente. Lamenta che la corte di appello aveva finito di fatto per riconoscere tale aggravante non escludendola ai fini di una corretta qualificazione nei fatti, così incorrendo nella violazione del divieto di reformatio in pejus, senza tenere conto che sussisteva un interesse concreto ed attuale ad impugnare in quanto la contestazione in esame ha ad oggetto una aggravante che trasforma il delitto in fattispecie ostativa ex art. 4 bis O.P. e, quindi, con ricadute sostanziali sul trattamento sanzionatorio. Rileva, infine, che la sussistenza dell'aggravante era stata ritenuta in assenza della presenza contestuale di più persone nel luogo e nel momento in cui le minacce si sarebbero realizzate, facendo i giudici di merito riferimento ad elementi idonei a smentite tale assunto.2.1.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione relativamente all' art. 62 n.4. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive. Assume che nella fattispecie in esame l'attenuante questione ben poteva essere concessa in quanto, come emergeva dal capo di imputazione originario, il danno era irrisorio mentre appariva erroneo il richiamo della corte ad ulteriori pregiudizi di tipo fisico o morale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] propone sette motivi. 2.1.1. Con il primo motivo deduce nullità assoluta della citazione a giudizio in primo grado e di tutti gli atti consequenziali. Lamenta che la corte di appello, erroneamente, aveva disatteso l'eccezione di nullità assoluta della notifica effettuata ai sensi dell'ad. 157 comma 8 c.p.p. non considerando che , stante l'impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato di [OSCURATO:PERSONA] n.15 sulla scorta dei principi fissati da S.U. n. 28451/2011 la notifica doveva essere effettuata ai sensi dell'ad.161 comma 4 c.p.p. Deduce che si vedeva in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile posto che l'imputata non aveva avuto contezza del processo, era rimasta contumace ed era stata difesa dal solo difensore d' ufficio. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine ali' affermazione di responsabilità dell'imputata, non avendo la corte di merito adeguatamente vagliato le specifiche censure in ordine all' inattendibilità del narrato della persona offesa, formulando, in parte, una censura sovrapponibile a quella proposto dal Sipone con il secondo motivo del ricorso. Rileva, altresì, che la corte di merito non esaminando compiutamente i motivi di appello non aveva considerato che anche alla luce di quanto riferito dalla persona offesa non era emerso che l'imputata avesse offerto un contributo causale alle asserite condotte estorsive. 2.1.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56-629 c.p. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, formulando una censura sovrapponibile a quella proposta dal Sipone con il terzo motivo del ricorso. 2.1.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81,629 c.p. e 192 comma 2 c.p.p. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, formulando una censura sovrapponibile a quella proposta dal Sipone con il quarto motivo del ricorso. 2.1.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione relativamente all' art. 629 comma 2 c.p. in relazione all' art. 628 comma 3 n. 1 c.p. e 597 c.p.p. per violazione del giudicato in ordine alla non ritenuta e/o non dichiarata insussistenza della circostanza aggravata di cui alle norme suddette; violazione del divieto di reformatio in pejus nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, formulando una censura sovrapponibile a quella proposta dal Sipone con il quinto motivo del ricorso. 2.1.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 114 c.p. e 192 c.p.p. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamenti della prova. Osserva che la corte di appello non aveva valutato adeguatamente il terzo motivo dell'appello principale con cui era stato dedotto che, anche in ipotesi di ritenuta condotta concorrente della Cologgi nel reato, il suo contributo si sarebbe comunque concretizzato nell' assunzione di un ruolo del tutto marginale, peraltro riferibile al solo ultimo episodio e con efficacia assai lieve, sì da doversi applicare l'attenuante di cui &l' art. 114 c.p. Evidenzia che era manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta di denaro da parte del Sipone era avvenuta "consequenzialmente alla richiesta avanzata dalla Cologgi per costringere l'imprenditore a consegnare denaro a quest' ultima", difettando ogni elemento da cui desumere una consequenzialità della dazione finale oggetto dell'intervento delle forze dell'ordine. 2.1.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione relativamente all' art. 62 n.4. nonché mera apparenza della motivazione in ordine alle deduzioni difensive, formulando una censura sovrapponibile a quella analoga proposta dal Sipone con il sesto motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che sono da ritenere fondati, con carattere assorbente rispetto alle altre censure, i motivi di impugnazione riguardanti la nullità del giudizio per omessa citazione degli imputati in primo grado. 2. Va premesso che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo). (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269028 - 01.2.1. Per quanto concerne il Sipone risulta che lo stesso aveva eletto due domicili, nessuno dei quali revocato, per cui una volta accertata l' impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Roma - ove era risultato che l' imputato non risiedeva - più-la notifica andava effettuata presso l' altro domicilio di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, domicilio del quale l' ufficio era certamente a conoscenza tant' è che ivi è stato pacificamente notificato l' estratto contumaciale della sentenza del tribunale. E' stato, invero, condivisibilmente affermato che la legittimità della dichiarazione di due diversi domicili per le notificazioni, sempre che non vi siano concrete ragioni per ritenere che la duplicità del domicilio si inseriva in un disegno di sleale precostituzione di eccezioni procedimentali, comporta che le notificazioni possano essere eseguite presso l'uno o l'altro domicilio e che, ove non risulti possibile la notificazione presso uno dei due, occorra eseguire la notificazione, a pena di nullità, presso l'altro. (Sez. 1, Sentenza n. 46885 del 22/10/2009 Cc. (dep. 09/12/2009) Rv. 246032 - 01. Orbene la notificazione della citazione a giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che risulti non avere avuto rapporti con l'imputato integra una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, attesa l'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.(Fattispecie relativa alla notificazione del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore di fiducia domiciliatario che, dopo avere proposto appello, non era comparso in giudizio e non ne aveva comunicato l'esito all'imputato contumace, mostrando un sostanziale disinteresse verso il processo). (Sez. 5 - , Sentenza n. 34288 del 24/09/2020 Ud. (dep. 02/12/2020) Rv. 280032 - 01. Nel caso in esame non risulta che abbia avuto alcun rapporto con il difensore d' ufficio, con le logiche conseguenze che ne discendono. 2.2. Anche il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Nella specie la notifica della citazione presso il Tribunale di Roma è stata effettuata nelle forme di cui all' art. 158 comma 8 c.p.p. presso il domicilio eletto per riscontrata mancanza della stessa presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 15. Invero la impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l'atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell'imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l'ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Pertanto, nell'ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall'art. 157, comma 7, cod. proc. pen., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall'art.157, comma 8, cod. proc. pen. (vedi Sez. U, Sentenza n. 28451 del 28/04/2011 Cc. (dep. 19/07/2011 ) Rv. 250120 - 01). Trattandosi di notificazione invalidamente eseguita nelle forme diverse da quelle previste nei confronti di soggetto che non risulta avere avuto alcuna conoscenza del processo, si verte in ipotesi di nullità assoluta ed insanabile rilevabile in qualunque stato e grado del processo. 3. Stante la nullità della citazione in giudizio di entrambi gli imputati la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate senza rinvio nei confronti dei predetti disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, dispone