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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03799/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta ha concesso, alle sole coimputate, il beneficio della sospensione condizionale della pena, e ridotto l'ammontare delle somme liquidate a titolo risarcitorio in favore delle costituite parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Considerato che il primo e il quinto motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità degli imputati per concorso nel reato di violenza privata, prospettano un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità e che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, eventualmente nella sua forma putativa, articola doglianze in punto di fatto, seguendo schemi di censura tutti sottratti al sindacato di legittimità, aderendo il Collegio a consolidati indirizzi interpretativi.

Infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Nella specie, la sentenza d'appello ha ripercorso compiutamente tutti gli elementi di prova ed ha chiarito le ragioni di attendibilità della persona offesa.

3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'applicazione dell'aggravante ex art. 614, comma 4, cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato compiutamente come il ricorrente si fosse presentato palesemente armato alla soglia dell'abitazione della persona offesa; di talchè si è ritenuta integrata l'aggravante in contestazione con ragioni adeguate e corrette dal punto di vista ermeneutico. 4.

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale delle coimputate, oltre che intrinsecamente generico, non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello, che ha dato conto del contributo concorsuale specificamente fornito dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'azione criminosa principalmente realizzata dal complice Musso.

Altrettanto inammissibile si rivela il sesto motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., alla luce della motivata, significativa incidenza del loro apporto causale sulla realizzazione del reato concorsuale.

5. Considerato che il settimo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è accoglibile, avendo la Corte giustificato tale statuizione alla luce della negativa personalità degli imputati, tutti gravati da precedenti penali, anche gravi.

6. Lette le conclusioni del difensore degli imputati, che ha chiesto di trasmettere gli atti alla Sezione ordinaria, ribadendo le ragioni di ammissibilità e fondatezza del ricorso.

7. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta ha concesso, alle sole coimputate, il beneficio della sospensione condizionale della pena, e ridotto l'ammontare delle somme liquidate a titolo risarcitorio in favore delle costituite parti civili, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Considerato che il primo e il quinto motivo di ricorso, con i quali si denunciano vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità degli imputati per concorso nel reato di violenza privata, prospettano un'alternativa ricostruzione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità e che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca il riconoscimento della scriminante della legittima difesa, eventualmente nella sua forma putativa, articola doglianze in punto di fatto, seguendo schemi di censura tutti sottratti al sindacato di legittimità, aderendo il Collegio a consolidati indirizzi interpretativi. Infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nella specie, la sentenza d'appello ha ripercorso compiutamente tutti gli elementi di prova ed ha chiarito le ragioni di attendibilità della persona offesa. 3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'applicazione dell'aggravante ex art. 614, comma 4, cod. pen., non si confronta con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato compiutamente come il ricorrente si fosse presentato palesemente armato alla soglia dell'abitazione della persona offesa; di talchè si è ritenuta integrata l'aggravante in contestazione con ragioni adeguate e corrette dal punto di vista ermeneutico. 4. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in riferimento alla ritenuta responsabilità concorsuale delle coimputate, oltre che intrinsecamente generico, non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello, che ha dato conto del contributo concorsuale specificamente fornito dalle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'azione criminosa principalmente realizzata dal complice Musso. Altrettanto inammissibile si rivela il sesto motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 cod. pen., alla luce della motivata, significativa incidenza del loro apporto causale sulla realizzazione del reato concorsuale. 5. Considerato che il settimo motivo di ricorso, di denuncia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è accoglibile, avendo la Corte giustificato tale statuizione alla luce della negativa personalità degli imputati, tutti gravati da precedenti penali, anche gravi. 6. Lette le conclusioni del difensore degli imputati, che ha chiesto di trasmettere gli atti alla Sezione ordinaria, ribadendo le ragioni di ammissibilità e fondatezza del ricorso. 7. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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