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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29088/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento promosso nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 novembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari — in accoglimento del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa il 22 luglio 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città — ha annullato il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Direttore del locale istituto penitenziario per avere egli preso parte, insieme ad altri detenuti, alla battitura collettiva delle porte blindate delle rispettive camere di pernottamento, in segno di protesta per la modifica, non oggetto di preventiva comunicazione, degli orari di accensione delle piastre elettriche.

Ha, in particolare, ritenuto che la preclusione al sindacato in ordine ai profili fattuali, discendente dall'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, non elide la possibilità, per la magistratura di sorveglianza, di verificare se il fatto addebitato rientri o meno nel novero degli illeciti disciplinari tipici, inseriti nell'elenco previsto dall'art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e che, nel caso di specie, la breve durata della battitura e le finalità che la hanno ispirata concorrono nell'escludere la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare.

2. Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria propongono, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con i quali deducono, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione.

Con il primo motivo, lamentano che l'irroqazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento preclude alla magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69, sesto comma, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354, di valutare, in sede di reclamo, il merito dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria che deve, pertanto, circoscrivere la verifica ai profili procedurali, nel caso di specie non oggetto di contestazione.

Con il secondo motivo, rilevano che l'art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, contempla, tra gli illeciti tipizzati, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità», quale deve reputarsi la simultanea battitura dei blindi da parte di una pluralità di detenuti, anche se non integrante disordine o sommossa né incidente sulla regolarità del pubblico servizio.

Con il terzo motivo, ascrivono al Tribunale di sorveglianza di avere arbitrariamente assimilato i detenuti ai lavoratori subordinati sotto il profilo della titolarità del diritto ad attuare forme di protesta collettiva.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. La giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792).

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testé richiamato, stimando che il contenimento della durata della protesta in appena cinque minuti e le ragioni che la hanno originata, connesse all'improvviso mutamento degli orari di autorizzazione all'utilizzo delle piastre di cottura dei cibi, inducano a ritenere che essa non abbia integrato una «molestia», nel senso sopra indicato, non avendo determinato disordini nello svolgimento delle ordinarie operazioni di controllo da parte della polizia penitenziaria né il pericolo di un'improvvisa degenerazione in altre forme di protesta.

La decisione impugnata si impernia, in altri termini, sul rilievo che la (' 1‘;7\2-4a-r3;lerpetrata non si è negativamente riverberata sull'ordinato svolgimento della vita della comunità carceraria.

4. A fronte di un ragionamento esente da fratture razionali e coerente con le emergenze istruttorie, i ricorrenti frappongono obiezioni non condivisibili.

Da un canto, trascurano che l'impossibilità, per la magistratura di sorveglianza, di sindacare la ricostruzione dei fatti oggetto di addebito operata dal Direttore dell'istituto penitenziario non si traduce in una non prevista inibizione del potere — che deve senz'altro esserle riconosciuto — di qualificare le condotte accertate, ossia di apprezzarne il connotato effettivamente «molesto» nei confronti della comunità.

Dall'altro, attribuiscono alla battitura in sé, e quindi a prescindere dalla concreta manifestazione della condotta, carattere molesto, così sovrapponendo la propria valutazione a quella espressa dal Tribunale di sorveglianza, la cui legittimità non viene, per ciò solo, messa in discussione.

Interpretano, infine, la decisione impugnata alla stregua di sostanziale riconoscimento della legittimazione della popolazione carceraria ad attuare forme di protesta analoghe a quelle poste in essere dai lavoratori subordinati, cui i detenuti verrebbero, pertanto, erroneamente equiparati: in tal modo, tuttavia, omettono di considerare che le finalità perseguite mediante la battitura costituiscono, nella prospettiva delineata, criterio complementare di valutazione dell'offensività di un comportamento di modesta consistenza oggettiva e, per di più, originato da un accadimento contingente e non legato ad un atteggiamento di generale opposizione all'esercizio, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle prerogative connesse ad una ordinata, efficiente e sicura gestione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento promosso nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari — in accoglimento del reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa il 22 luglio 2021 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città — ha annullato il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dal Direttore del locale istituto penitenziario per avere egli preso parte, insieme ad altri detenuti, alla battitura collettiva delle porte blindate delle rispettive camere di pernottamento, in segno di protesta per la modifica, non oggetto di preventiva comunicazione, degli orari di accensione delle piastre elettriche. Ha, in particolare, ritenuto che la preclusione al sindacato in ordine ai profili fattuali, discendente dall'irrogazione della sanzione dell'ammonimento, non elide la possibilità, per la magistratura di sorveglianza, di verificare se il fatto addebitato rientri o meno nel novero degli illeciti disciplinari tipici, inseriti nell'elenco previsto dall'art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e che, nel caso di specie, la breve durata della battitura e le finalità che la hanno ispirata concorrono nell'escludere la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare. 2. Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria propongono, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con i quali deducono, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione. Con il primo motivo, lamentano che l'irroqazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento preclude alla magistratura di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69, sesto comma, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354, di valutare, in sede di reclamo, il merito dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria che deve, pertanto, circoscrivere la verifica ai profili procedurali, nel caso di specie non oggetto di contestazione. Con il secondo motivo, rilevano che l'art. 77 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, contempla, tra gli illeciti tipizzati, gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità», quale deve reputarsi la simultanea battitura dei blindi da parte di una pluralità di detenuti, anche se non integrante disordine o sommossa né incidente sulla regolarità del pubblico servizio. Con il terzo motivo, ascrivono al Tribunale di sorveglianza di avere arbitrariamente assimilato i detenuti ai lavoratori subordinati sotto il profilo della titolarità del diritto ad attuare forme di protesta collettiva.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità, al cui indirizzo il Collegio intende dare continuità, ha chiarito che «In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. (In motivazione la Corte ha chiarito che nel concetto di «molestia», evocato dalla norma disciplinare, rientrano tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa)» (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia - DAP, Rv. 281792). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fatto corretta applicazione del canone ermeneutico testé richiamato, stimando che il contenimento della durata della protesta in appena cinque minuti e le ragioni che la hanno originata, connesse all'improvviso mutamento degli orari di autorizzazione all'utilizzo delle piastre di cottura dei cibi, inducano a ritenere che essa non abbia integrato una «molestia», nel senso sopra indicato, non avendo determinato disordini nello svolgimento delle ordinarie operazioni di controllo da parte della polizia penitenziaria né il pericolo di un'improvvisa degenerazione in altre forme di protesta. La decisione impugnata si impernia, in altri termini, sul rilievo che la (' 1‘;7\2-4a-r3;lerpetrata non si è negativamente riverberata sull'ordinato svolgimento della vita della comunità carceraria. 4. A fronte di un ragionamento esente da fratture razionali e coerente con le emergenze istruttorie, i ricorrenti frappongono obiezioni non condivisibili. Da un canto, trascurano che l'impossibilità, per la magistratura di sorveglianza, di sindacare la ricostruzione dei fatti oggetto di addebito operata dal Direttore dell'istituto penitenziario non si traduce in una non prevista inibizione del potere — che deve senz'altro esserle riconosciuto — di qualificare le condotte accertate, ossia di apprezzarne il connotato effettivamente «molesto» nei confronti della comunità. Dall'altro, attribuiscono alla battitura in sé, e quindi a prescindere dalla concreta manifestazione della condotta, carattere molesto, così sovrapponendo la propria valutazione a quella espressa dal Tribunale di sorveglianza, la cui legittimità non viene, per ciò solo, messa in discussione. Interpretano, infine, la decisione impugnata alla stregua di sostanziale riconoscimento della legittimazione della popolazione carceraria ad attuare forme di protesta analoghe a quelle poste in essere dai lavoratori subordinati, cui i detenuti verrebbero, pertanto, erroneamente equiparati: in tal modo, tuttavia, omettono di considerare che le finalità perseguite mediante la battitura costituiscono, nella prospettiva delineata, criterio complementare di valutazione dell'offensività di un comportamento di modesta consistenza oggettiva e, per di più, originato da un accadimento contingente e non legato ad un atteggiamento di generale opposizione all'esercizio, da parte dell'amministrazione penitenziaria, delle prerogative connesse ad una ordinata, efficiente e sicura gestione del
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