CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 02098/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5826-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 5918/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l'appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che (previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate) aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'intimazione di pagamento relativa al presupposto avviso d'accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva di cui all'anno d'imposta 2007. Infatti, con la sentenza in questione, la CTR ha previamente riunito, ex art.335 cod. proc. civ., gli appelli separatamente proposti dall'Agenzia delle entrate-riscossione e dall'Agenzia delle entrate avverso la medesima sentenza di primo grado, ed ha quindi rigettato quello dell' Agenzia delle entrate e dichiarato inammissibile quello dell'Agenzia delle entrate- riscossione, per essersi quest'ultima costituita tramite un difensore del libero foro. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria, eccependo in entrambi gli atti la carenza d'interesse sopravvenuta della ricorrente, sia per essersi formato il giudicato in ordine alla rideterminazione della pretesa tributaria operata dalla sentenza qui impugnata, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto a sua volta ricorso per cassazione avverso il capo della stessa, con il quale è stato rigettato il suo appello nel merito; sia per essersi formato Ric. 2020 n. 05826 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- il giudicato sulla sentenza della medesima CTR n. 339/05/2016, depositata il 12 aprile 2017, che aveva determinato in misura ridotta i ricavi relativi all'avviso d'accertamento in questione. L'Agenzia delle entrate non si è costituita. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione «degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992 e 1, comma ottavo, d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 22/2016, nonché art. 4- nonies del d.l. n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019». Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l'Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro. 2.Con il secondo motivo (proposto dalla ricorrente in subordine al mancato accoglimento del primo), la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.; e degli artt. 11 e 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992, per non averle il giudice a quo concesso un termine per regolarizzare la sua costituzione. 3.Ritiene il Collegio che sebbene sulla problematica oggetto del primo motivo sussista il consolidato orientamento di legittimità di cui alla proposta di accoglimento formulata dal relatore, non emerga tuttavia l'evidenza decisoria in ordine alle questioni sollecitate dalle eccezioni della controricorrente, relative al giudicato esterno ed a quello interno al giudizio (ma Ric. 2020 n. 05826 sez. MT - ud. 06-10-2021 -3- formatosi nei confronti di altra parte), anche sotto il profilo dell' eventuale litisconsorzio processuale (con ogni correlata conseguenza in caso di mancata notifica del ricorso all'Agenzia delle entrate), e comunque della persistenza o meno dell'interesse della ricorrente. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla pubblica udienza della V sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]