CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile di due ipotesi di reato di all'art. 73 D.P.R. 309/1990, di due ipotesi di tentata estorsione e di lesioni personali. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta credibilità della persona offesa. Le doglianze, formulate in termini astratti e generici e reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni rese dai due testi Maftei e Amiti, alla sostanziale coincidenza delle stesse e delle ragioni per le quali queste sono da ritenersi credibili (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nel ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. re Estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]