CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 1974
Cassazione n. 08060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112/ RG 27693 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio concernente la mancata motivazione in ordine alla sua quantificazione, non ritenuta illegale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/0