CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 11569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11425/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L ’[OSCURATO:PERSONA] n. 578/2020 pubblicata il15/10/2020, R.G. n. 560/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L’Aquila ha riformato la sentenza del Tribunale di Sulmona ed ha rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al quale era stato riconosciuto il diritto ad accedere al Fondo di sostegno al reddito e dell’occupazione del personale del gruppo di Ferrovie dello Stato (d’ora innanzi Fondo)sul rilievo che il lavoratore ave va accettato tutte le condizioni di cui alla Manifestazione di interesse del 13 aprile 2017, che possedeva tutti i requisiti stabiliti in tale procedura e che era risultato essere uno dei due esuberi previsti nella Regione Abruzzo. 2. Il giudice di appello dopo aver verificato quali erano i requisiti di accesso al Fondo (anzianità di servizio e contribuzione, graduatoria sottoscrizione verbale di conciliazione in sede sindacale –quale condizione necessaria per l’accesso su base volontaria - con rinuncia al preavviso, alle ferie e all’indennità sostitutiva e tacitazione e risoluzione di ogni controversia con la datrice di lavoro) ha che la transazione pretesa fosse condizione legittimaed ha p erò evidenziato che , ove il Palombizio avesse rinunciato con la transazione alle controversie pendenti, si sarebbe trovato nella situazione di non essere più dipendente poiché si sarebbero consolidatigli effetti del licenziamento previamente intimatogli ed impugnato in giudizio. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2113 c.c. in riferimento alla “preventiva sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro contenente la transazione generale novativa”. 4.1. Sostiene il ricorrente che la Corte avrebbe errato nel ritenere insussistenti le condizioni per accedere al Fondo sul rilievo che se il lavoratore avesse rinunciato a coltivare la controversia che aveva ad oggetto il licenziamento per giusta causa intimatogli nel 2012 perdendo l’anzianità dal 2012 al 2014 (anno in cui era stata disposta la reintegrazione) non avrebbe avuto i requisiti di anzianità anche contributiva richiesti dalla legge. 4.2. Ritiene che tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con il d.m. n. 86984 del 2015 e con l’art. 2113 c.c. in quanto alla data della manifestazione di interesse il lavoratore aveva maturato i requisiti di anzianità e contributivi richiesti e che solo una volta rientrato nel novero dei posti disponibili sarebbe stato tenuto a sottoscrivere l’accordo conciliativo. 5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 2113 c od. civ. in riferimento al capo della sentenza che afferma che “l’accordo transattivo … sulgiudizio ancora pendente tra le parti avrebbe sostituito la sentenza”. Evidenzia che nessun accordo era stato mai sottoscritto e che comunque la sentenza richiamata a sostegno della decisione non sarebbe pertinente perché riguarderebbeil caso di un lavoratore che, dopo la reintegrazione , aveva sottoscritto una conciliazione in sede sindacale rinunciando ad impugnare il licenziamento per ottenere l’esodo anticipato.Aggiunge che peraltro la rinuncia non avrebbe certo potuto riguardare la contribuzione e l’anzianità di servizio maturata trattandosi di diritti indisponibili.Sottolinea poi che la sentenza della Cassazione, sopravvenuta nel corso del giudizio, non aveva che confermato la situazione già esistente al momento della richiesta di adesione al Fondo rendendola definitiva, perciò,erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che avesse modificato la situazione pregressa. 6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 6.1. Preliminarmente va dichiarata infondata l’eccezione di inammissibilità formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. con il controricorso. Come già ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n.21831 del 29.7.2021 ) i l protocollo d' intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Nella specie il ricorrente si è attenuto ai principi esposti e dunque il ricorso è ammissibile. 6.2. Venendo quindi all’esame delle due censure formulate nel ricorso, che possono essere congiuntamente esaminate a cagione della loro intima connessione, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata siaincorsa nelle violazioni di legge denunciate. 6.3. È opportuno rammentare che ciò di cui si discute è il mancato perfezionamento della procedura di adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato sul rilievo che l’odierno ricorrente non avrebbe rinunciato ai giudizi pendenti con la datrice di lavoro, condizione finale e conclusiva per l’ammissione. 6.4. Risulta dalla sentenza che il signor Palombizio, dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] licenziato il 19.3.2012 e reintegrato con sentenza del 3 giugno 2014 poi passata in giudicato il 27.3.2018 con la quale venne rigettato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], aderì alla manifestazione di interesse del 13 aprile 2017 per risolvere il rapporto di lavoro in essere con [OSCURATO:SOCIETA]. ed accedere alle prestazioni del Fondo. 6.5. Risulta altresì che il Palombizio risultò essere in possesso dei requisiti di anzianità e contributivi e che si collocò al secondo posto della graduatoria, posizione utile per poter accedere al Fondo. 6.6. La procedura di accesso si interruppe in quanto non sarebbe stato sottoscritto il verbale di conciliazione individuale in sede sindacale con contestuale rinuncia al preavviso, alle ferie non godute ed all’indennità sostitutiva del preavviso con tacitazione di ogni controversia con la società datrice. 6.7. La Corte territoriale ha ritenuto che la condizione non solo fosse legittima ma anche che ove mai il ricorrente avesse aderito alla conciliazione sarebbe venuto meno il presupposto stesso dell’esistenza del rapporto di lavoro poiché la rinuncia avrebbe inciso sulla controversia che dichiarando illegittimo il licenziamento la aveva ripristinato. 7. Rileva il Collegio che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la Manifestazione di interesse alla quale ha aderito il Palombizio prevedeva una serie di fasi. 7.1. Una prima fase nell’ambito della quale sulla base delle domande presentate sarebbe stata redatta una graduatoria degli aderenti in base a dei requisiti prestabiliti (maggiore prossimità al raggiungimento dei requisiti per ottenere la prestazione pensionistica obbligatoria di vecchiaia o anticipata. Maggiore età anagrafica. Maggiori carichi di famiglia. E’ all’esito di tale fase che il ricorrente si è posizionato utilmente per essere selezionato. E’ a tale data che si cristallizzano i requisiti dei candidati senza che successive rinunce ed adesioni alla conciliazione possano interferire su tali requisiti. 7.2. Solo successivamente alla predisposizione della graduatoria ed all’individuazione dei possibili destinatari delle prestazioni del Fondo ai lavoratori ammessi alle prestazioni sulla base dei criteri ricordati sarà chiesto di “sottoscrivere accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale con contestuale rinuncia al periodo di preavviso, alle ferie non godute ed alla relativa indennità sostitutiva e con i quali dovrà, peraltro, intendersi tacitata ogni eventuale pretesa e risolta qualsiasi controversia con le Società del Gruppo FS Italiane”. 7.3. Vero che la sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale e la transazione novativa è condizione necessaria per accedere al Fondo su base volontaria e tuttavia esso non deve precedere la domanda ma deve sussistere al momento dell’accessoal Fondo. 7.4. Questo l’iter che deve essere seguito per verificare l’esistenza dei requisiti di accesso iter che invece la Corte territoriale ha equivocato ritenendo che non si sarebbe potuto dare corso alla conciliazione poiché sarebbero venuti meno i requisiti per la presentazione stessa della domanda. 7.5. Come si è detto per effetto dell’adesione alla conciliazione in sede sindacale,successiva alla predisposizione della graduatoria, non sarebbero potuti venir meno gli effetti già prodottisi della sentenza con la quale era stata accertata l’illegittimit à del licenziamento intimato al Popolizio (anzianitàdi servizio e contributiva che aveva consentito al lavoratore di essere tra i due elegibili).Una soluzione diversa, che ritenga come ha fatto la Corte territoriale, che per effetto del successivo accord o conciliativo sarebbero venuti meno gli effetti della sentenza che aveva accertato l’illegittimità del recesso e ripristinato ex tunc il rapporto di lavoro e dunque i presupposti di anzianità e contribuzione per essere utilmente inserito nella graduatoria, risulta essere in contrasto col tenore letterale della Manifestazione di interesse del 13.4.2017e finisce per sovrapporre al dato oggettivo accertato all’esito dell’esame delle domande di adesione - i requisiti di anzianità e prossimità alla pensione verificati alla data di presentazione della domanda in base all’anzianità maturata anche per effetto dell’avvenuto ripristino del rapporto di lavoro con efficacia ex tunc per effetto della sentenza che ha accertato l’illegittimità del licenziamento a suo tempo intimato al Popolizio (sentenza poi definitivamente confermata dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]) - il requisito ulteriore e successivo della sottoscri zione degli accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale e della contestuale rinuncia agli ulteriori diritti (preavviso, ferie etc.). Questa la sequenza temporale degli adempimenti tenendo conto che latransazione di ogni controversia presente e futura che non avrebbe potuto comunque incidere sull’anzianità giàmaturata e sulla contribuzione versata seppure quale conseguenza dell’efficacia provvisoria della sentenza di reintegra. 8. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia e verificherà, alla luce dei principi esposti,se sussistevano o meno le condizioni per l’ammissione del Popolizio al Fondo. Alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenz