Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29547/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rifirò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/19634.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa in data 27/11/2025 dalla Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell’interesse diTrifirò [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata conriferimento al delitto di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. 165/01, in accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con effetto estensivo neiconfronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla causa diesclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen nei confronti di VasariMassimiliano Ugo ed in relazione al reato di truffa aggravata nei confronti diRomeo [OSCURATO:PERSONA];dato atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermatola pronuncia del Tribunale di Palermo in data 11/01/2024 che, per quanto quirileva, così statuiva:-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati al capo 39) e lo condannava alla pena di unanno, sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, previo riconoscimentodelleattenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica,infraquinquennale;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi 24), 25), 26) e di truffa aggravata dicui al capo 27), con condanna alla pena di un anno, due mesi di reclusione edeuro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquiesd.lgs. 165/01 contestati ai capi 26), 44) e di truffa aggravata di cui al capo 45),con condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 800,00 di multa, previoriconoscimento delle attenuanti generiche;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi 38), 46), 47) e di truffa aggravata dicui al capo 48), con condanna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche,alla pena di un anno, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa,condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione della condanna.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancino, sono stati articolati tre motivi.3.1.

Con il primo motivo si deduce il carattere meramente apparente dellamotivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per ilreato contestato al capo 39).Secondo la difesa ricorrente, la Corte di appello non ha sviluppato alcunadisamina dei motivi di appello concernenti l’affermazione di colpevolezzadell’imputato e si è limitata ad un generico richiamo alla pronuncia di primogrado, senza alcun confronto con le censure difensive.3.2.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento al diniego di una pena sostitutivadella pena detentiva,fondato sul mero ed apodittico richiamo ai precedenti penali ritenuti evocativi diproclività a delinquere, dei quali, tuttavia, non è stata indicata la natura, l’epocae la gravità.3.3.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso scrutinio degli ulteriori motiviproposti con l’atto di appello.4.

Nell’interesse diMaurizio [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati articolati cinque motivi.4.1.

Con il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo si deducono laviolazione di legge e l’assenza di motivazione con riferimento al giudizio diresponsabilità per i reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati aicapi 24), 25), 26) e per il delitto di truffa aggravata sub capo 27).Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale non ha esaminato in modoautonomo e specifico la posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non ha scrutinato imotivi devoluti con l’atto di appello.Manca l’esplicitazione delle ragioni per cui le condotte integrerebbero inconcreto la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente.Al capo 24) è contestato un mero allontanamento temporaneo dalle 10.30alle 11.15, con regolare attestazione di ingresso e di uscita; al capo 25) ècontestato un differenziale temporale di soli 9 minuti tra l’orario di timbratura equello di ingresso effettivo; al capo 26) è contestata una falsa attestazionedell’orario finale di servizio effettuata da altro soggetto mediante utilizzo deltesserino magnetico del ricorrente.Il collegio di merito ha omesso di spiegare le ragioni per cui unoscostamento temporale di portata così ridotta, se non minima, integri unaconsapevole falsa attestazione, anziché una mera irregolarità o uninadempimento lavorativo.Analoghe censure sono sviluppate dalla difesa ricorrente in punto diintegrazione del reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico conriferimento al quale la Corte di appello ha recepito in modo acritico la sentenza diprimo grado, omettendo di verificare eventuali errori degli addetti ai controlli, diindividuare con precisione l’ingiusto profitto patrimoniale spiegando il criterio dideterminazione della retribuzione asseritamente indebita; la motivazione inordine alla sussistenza della aggravante del danno nei confronti di ente pubblicaè meramente assertiva.4.2.

Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in punto didosimetria della pena con riferimento sia alla sanzione base che agli aumentioperati a titolo di continuazione per i reati satellite, il cui livello di offensività èdiverso con conseguente necessità di modulare ciascuno di essi in mododifferente.5.

Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati articolati due motivi.5.1.

Con il primo motivo si deducono la mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione in puntodi giudizio di responsabilità.Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale ha approntato un apparatoargomentativo fittizio, del tutto carente, palesemente contraddittorio, mancantedell’esame di elementi decisivi in atti valorizzati nell’atto di appello per confutarel’affermazione di colpevolezza pronunciata dal giudice di primo grado.Con riferimento al capo 26), il collegio di merito avrebbe trascuratonumerosi dati probatori (elencati alle pagg. 3 e 4 del ricorso); del pari, conriferimento al capo 44), si richiamano le circostanze fattuali non vagliate daigiudici di secondo grado (brevissima assenza dal posto di lavoro ed irrisorietà deldanno economico della società RE.SET., quantificabile in soli euro 4,95) sullabase delle quali nell’atto di appello si era dedotto che la condotta contestata erapriva di concreta offensività e, pertanto, rientrante nell’alveo del disposto di cuiall’art. 49, secondo comma, cod. pen.; analogamente, con riferimentoall’addebito di truffa di cui al capo 45), si lamenta che la Corte territoriale non havalutato gli elementi richiamati della difesa in punto di assenza di dannoeconomicamente apprezzabile che, come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, non consente di configurare il fatto tipico previsto dall’art. 640 cod.pen.5.2.

Con il secondo motivo si deducono l’apparenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dellasiano marginali e di ridotta offensività, a differenza di quelli contestati aicoimputati.6.

Nell’interesse diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, sono stati articolati tre motivi.6.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in punto disussistenza dei reati di cui all’art. 55- quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi38), 46), 47)Richiamato il tenore degli artt. 1, commi 1 e 2, 55 e 55- quinquies d.lgs n.165/2001, assume la difesa ricorrente che l’ente di cui l’imputato era dipendentenon rientra in alcune delle pubbliche amministrazioni dettagliatamente elencatenell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo essendo la [OSCURATO:SOCIETA]una società consortile per azioni, a capitale controllato dal Comune di Palermo(c.d società in house providing, ovvero azienda a capitale pubblico, con oggettodi carattere pubblico, ma con regolamentazione dei rapporti con i dipendentiL’annosa questione in ordine alle norme applicabili ai lavoratori dipendenti disocietà in house providing è stata risolta in ambito giudiziario nel senso di unrapporto di lavoro tra dipendenti e datore di lavoro avente carattere privatistico,con conseguente non applicabilità del d.lgs. n.165/2001; in particolare, lagiurisprudenza civile a Sezioni Unite ed il Consiglio di Stato hanno affermato chela partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato in capo a talisocietà.Il diverso orientamento espresso, al riguardo, dalla Corte di appello si risolvein una palese violazione del divieto di analogia in malam partem.6.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in punto dimancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen. con riferimento a tutti i fatti contestati.Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha correttamentevalutato che le fattispecie concrete ben possono essere ricondotte nell’ambitodella particolare tenuità in quanto l’imputato non è stato sottoposto aprocedimento disciplinare, la sua condotta non ha comportato disservizio alcunoper l’ente; [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto all’azienda la somma di euro 272,76, pari altriplo della retribuzione indebitamente percepita (euro 90,92), con conseguenterevoca da parte della stessa di costituzione di parte civile.6.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in punto disussistenza dell’aggravante contestata per il reato di truffa sub capo 48).Richiamate le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso, deduce ladifesa ricorrente che l’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma 2 n. 1,cod. pen. va esclusa non potendo la [OSCURATO:SOCIETA]. essere qualificata entepubblico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va esaminato in primo luogo il ricorso proposto nell’interesse diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] che è parzialmente fondato, con conseguenti riflessianche sulle posizioni degli altri ricorrenti.1.1.

Il primo motivo merita accoglimento.La difesa ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento allaritenuta sussistenza dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n.165/01contestati ai capi 38), 46), 47) sul presupposto che non ricorre in capoall’imputato la qualifica soggettiva di dipendente della pubblica amministrazione,richiesta per l’integrazione di tali illeciti.La fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 si connota intermini di reato proprio essendo correlata al possesso di una specifica qualificasoggettiva di colui che attesta falsamente la propria presenza in servizio,mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza: deve infattitrattarsi di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni elencatespecificamente all’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. e segnatamente “tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine egrado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato adordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi casepopolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura loroassociazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, leamministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenziaper la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e leAgenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fino alla revisioneorganica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decretocontinuano ad applicarsi anche al CONI”.In tale categoria di amministrazioni pubbliche, tassativamente determinatadal legislatore, il quale ha pertanto delimitato precisamente l’ambito applicativodella fattispecie penale di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01, non possonofarsi rientrare le società di diritto privato, ancorchè ad integrale partecipazionepubblica, quale è, pacificamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. (società consortile perazioni, a capitale controllato dal Comune di Palermo) della quale tutti gli imputatierano dipendenti all’epoca delle false attestazioni di presenza (nello stessosenso, Sez. 2, n. 22941 del 12/06/2026, D., in corso di massimazione).L’estensione operata dalla Corte di appello della specifica qualifica normativadettata dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01 agli odierni ricorrenti, organicamenteinseriti non nelle pubbliche amministrazioni indicate da tale disposizione, bensì inuna società di diritto privato, seppure interamente partecipate da enteterritoriale, costituisce, pertanto, violazione dei principi di tassatività edeterminatezza.Non pertinente è il richiamo operato nella sentenza impugnata (pag. 5) alprincipio affermato da questa Corte secondo cui riveste la qualifica di incaricatodi pubblico servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalentecapitale pubblico e con connotazione prettamente pubblicistica dell'attività svolta(Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019, dep. 2020, Innocenti, Rv. 278125), poiché taleassunto riguarda la diversa categoria dei reati contro la pubblicaamministrazione, anch’essi di natura propria nei quali, tuttavia, rileva la naturadelle attività prestae (pubblica funzione ovvero prestazione di servizioriconducibile alla volontà della p.a. ma priva di potere autoritativo) e non ilrapporto esistente tra dipendente e datore di lavoro.Alla fondatezza del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 38),46) e47) perché i fatti non sussistono con effetto estensivo di tale profilo diimpugnazione, aventecarattere non esclusivamente personale, ai coimputatiGiacomo [OSCURATO:PERSONA] (capo 39), [OSCURATO:PERSONA] (capi 24,25,26) e [OSCURATO:PERSONA](capi 26 e 44), seppure costoro non abbiano proposto analoga censura.1.2.

Invertendo l’ordine delle doglianze proposte per ragioni di natura logica,è invece infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenutasussistenza, con riferimento al reato di truffa contestato al capo 27),dell'aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.Costituisce ormai indirizzo ermeneutico prevalente della Corte di cassazionequello secondo il quale, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante dicui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formalestruttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguentirequisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del d.Lgs. n. 163 del 2006: a) lapersonalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente specificatamente per esigenze diinteresse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) ilfinanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli entipubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizionedella gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato,degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più dellametà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez.2, n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406; Sez. 2, n. 29709 del19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017,Cammarata, Rv. 270518; Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, Giuli, Rv. 268955;Sez. 2, n. 28085 del 17/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264233; Sez. 2, n 38614 del17/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260827).Nel caso di specie, come correttamente argomentato dalla Corte di appello(pag. 9 della sentenza impugnata), l’aggravante de qua si configura essendosufficiente osservare che la condotta fraudolenta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] (noncontestata sul piano della responsabilità) ha determinato una diminuzionepatrimoniale della società consortile per azioni di cui egli è dipendente, aventepersonalità giuridica, operante nel settore dei servizi cimiteriali del comune diPalermo (quindi con attività finalizzata al perseguimento di interessi generali conconnotazione prettamente pubblicistica) e partecipata interamente da unentepubblico sul quale - essendo unico azionista - è direttamente ridondato unpregiudizio di natura economica.Tale conclusione non confligge con l’accoglimento del ricorso in relazione aireati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati all’imputato che si fondasu un profilo del tutto diverso e cioè sulla esclusione della sua qualificazionesoggettiva in termini di lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione,richiesta per l’integrazione del fatto tipico di tale fattispecie (come già ritenuto daSez. 2, n. 22941 del 12/06/2026, cit.).1.3.

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di mancatoriconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno odel pericolo. (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590-01).Per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento rientrante in tale complessivogiudizio anche la condotta susseguente al reato, rilevando essa ai finidell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo(Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, HuQinglian, Rv.284497; Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617; v..anche Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, pronunciata primaancora della entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 con cui sonostate formalmente inserite, al primo comma dell'art. 131-bis, cod. pen., le parole«anche in considerazione della condotta susseguente al reato»).In applicazione dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., la nuova formulazionedell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui amplia la portata dalla causa di nonpunibilità anche con riferimento alla condotta susseguente al reato, è applicabileretroattivamente, e quindi anche ai reati, come la truffa contestatta a [OSCURATO:PERSONA],commessi prima del 30 dicembre 2022.Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, a pagina 4 delprovvedimento impugnato, ha escluso l’invocata causa di esclusione dellapunibilità dando rilievo esclusivamente alle ripetute false attestazioni di presenzacon assenza dal servizio per più ore (come effettivamente descritto nell’addebitodi truffa sub capo 48 contestato a [OSCURATO:PERSONA]), trascurando, tuttavia, di valutare laspecifica deduzione difensiva (pag. 6 dell’atto di appello) con la quale sirappresentava il comportamento dell’imputato successivo al compimento dellacondotta fraudolenta (del quale si dà atto, tra l’altro, anche nella sentenza diprimo grado a pag. 27) consistito nel versamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. dellasomma di euro 272,76, pari al triplo della retribuzione indebitamente percepitadurante l’assenza dal servizio, quantificata in euro 90,92.La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul puntorispetto al residuo reato di truffa aggravata ad altra sezione della Corte diappello di Palermo, la quale procederà a valutare l’incidenza della condotta postfactum, che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del discrezionale giudiziocomplessivo sull'entità dell'offesa arrecata.2.

Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alquale sono contestati esclusivamente i reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs.n.165/01 sub capo 39 d'imputazione), i relativi motivi non vanno scrutinati inragione del disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perinsussistenza di tali addebiti, per estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc.pen., degli effetti conseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorsoproposto nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.

Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],valga quanto segue.3.1.

Le censure in punto di responsabilità con riferimento ai reati di cuiall’art. 55-quinquies d.lgs. n.165/01 contestati ai capi 24), 25) e 26) diimputazione non debbono essere esaminati in quanto anche nei confronti diRomeo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio in relazione a taliaddebiti per estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., degli effetticonseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nell’interessedel coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Le doglianze difensive che riguardano, invece, il reato di truffa sub capo27) e sviluppate nel primo, terzo e quinto motivo di ricorso, sono infondate.La Corte di appello (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) ha ampiamenteargomentato - richiamando sul piano fattuale i relativi elementi di prova asostegno e confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive in punto diinoffensività della condotta e di difetto dell’elemento soggettivo – sullasussistenza delle consapevoli false attestazioni di presenza sul luogo di lavorospecificamente contestate a [OSCURATO:PERSONA], degli artifizi idonei ad indurre in errore laRE.[OSCURATO:SOCIETA]. circa il monte ore di servizio effettivamente prestatodall’imputato, dell'ingiusto profitto ottenuto da quest’ultimo pari alla retribuzionepercepita, ma non dovuta, anche per il periodo di assenza (ammontante asvariate ore).La Corte ha così evidenziato la concreta offensività della condottafraudolenta sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 640cod. pen. e del danno apprezzabile.Si tratta di decisione corretta in quanto conforme al costante orientamentodi legittimità secondo cui - attesa la funzione dei cosiddetti "cartellinisegnatempo" di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sulluogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita -costituisce condotta suscettibile di integrare il reato di truffa quella deldipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza farrisultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodidi assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodi retributivi, sianoda considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013,Brignone, Rv. 255201; Sez. 2, n. 19302 del 16/03/2004, Nisco, Rv. 229439).Altrettanto infondata è la censura relativa alla omessa motivazione in puntodi sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.ed al riguardo si richiamano integralmente le considerazioni svolte nel paragrafo1.2. del “considerato in diritto”.3.3.

In ragione dell’annullamento senza rinvio della condanna per i reati dicui all’art. 55-quinquies d.lgs.165/01 contestati ai capi 24), 25) e 26) diimputazione, ritenuti più gravi, e della infondatezza del ricorso con riferimento algiudizio di responsabilità per il residuo delitto di truffa aggravata, al giudice delrinvio va demandata la rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine a quest’ultimo illecito, con conseguente assorbimento delle censure inpunto di dosimetria della pena formulate con il quarto motivo di ricorso.4.

Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], valgaquanto segue.4.1.

Le censure in punto di responsabilità in relazione ai reati di cui all’art.55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati ai capi 26) e 44) d'imputazione nonvanno scrutinate in quanto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata èstata annullata senza rinvio in relazione a tali addebiti per estensione, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen., degli effetti conseguenti all’accoglimento del primomotivo di ricorso proposto nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Le doglianze difensive che riguardano, invece, la sussistenza del reatodi truffa sub capo 45), sviluppate nel secondo motivo di ricorso, sono infondate.Sul punto valgono le medesime considerazioni spese nel paragrafo

3.2. del“considerato in diritto” con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello (pag. 8 della sentenza impugnata) ha ampiamenteargomentato - richiamando i relativi elementi di prova a sostegno econfrontandosi direttamente con le deduzioni difensive in punto di inoffensivitàdella condotta e di difetto dell’elemento soggettivo - sulla consapevole falsaRomeo, ritenuta artifizio idoneo ad indurre in errore la [OSCURATO:SOCIETA]. sulmonte ore di servizio effettivamente prestato dall’ imputato e fontediconseguente ingiusto profitto ottenuto da quest’ultimo pari alla retribuzionepercepita, ma non dovuta, anche per il periodo di assenza (ammontante asvariateore) concreta la Corte ha così evidenziato la concreta offensività dellacondotta fraudolenta sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelatodall’art. 640 cod. pen. e il danno apprezzabile.4.3.

E’ invece fondata la censura relativa al mancato riconoscimento dellaLa Corte di appello, con motivazione cumulativa per tutti gli imputati, hafondato il diniego della diminuente de qua sulla non esiguità del dannopatrimoniale in quanto “le assenze perduravano anche per ore”, senza tuttaviaconsiderare la deduzione difensiva con la quale si evidenziava che, conriferimento alla truffa (capo 45), all’imputato è stato contestato di essersiassentato dal posto di lavoro per un tempo pari a 45 minuti, con indebitapercezione della retribuzione per un importo di euro 4,94.Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello che procederà a confrontarsi con il rilievo difensivovalutando anche le circostanze fattuali poste a sostegno e a eventualmenterivalutare il giudizio discrezionale, proprio del giudice di merito, sulla effettivaentità del danno patrimoniale derivato dalla condotta fraudolenta attuata daTrifirò.4.4.

In ragione dell’annullamento senza rinvio della condanna per i reati dicui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati ai capi 26) e 44) diimputazione, ritenuti più gravi e del rigetto del ricorso con riferimento al giudiziodi responsabilità per il residuo delitto di truffa aggravata, al giudice del rinvio vademandata anche la rideterminazione della pena in ordine a quest’ultimo illecito.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i fatti non sussistono.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui all'art. 55-quinquiesd.lgs. 165 n. del 2001, perché i fatti non sussistono, con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine alresiduo reato di truffa aggravata, per il quale dichiara irrevocabile l'affermazionedi responsabilità.

Rigetta nel resto il ricorso.

Annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, perché i fatti non sussistono, con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame del punto inerenteall'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e per larideterminazione della pena in ordine al residuo reato di truffa aggravata, per ilquale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Annulla senza rinviola sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reatidi cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, perché i fatti non sussistono,con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sulpunto inerente alla causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod.pen. per il residuoreato di truffa aggravata.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rifirò [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/19634.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza emessa in data 27/11/2025 dalla Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale secondo quantodisposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell’interesse diTrifirò [OSCURATO:PERSONA], l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata conriferimento al delitto di cui all’art. 55 quinquies d.lgs. 165/01, in accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con effetto estensivo neiconfronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla causa diesclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen nei confronti di VasariMassimiliano Ugo ed in relazione al reato di truffa aggravata nei confronti diRomeo [OSCURATO:PERSONA];dato atto che i difensori dei ricorrenti non hanno depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermatola pronuncia del Tribunale di Palermo in data 11/01/2024 che, per quanto quirileva, così statuiva:-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati al capo 39) e lo condannava alla pena di unanno, sei mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, previo riconoscimentodelleattenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica,infraquinquennale;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi 24), 25), 26) e di truffa aggravata dicui al capo 27), con condanna alla pena di un anno, due mesi di reclusione edeuro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquiesd.lgs. 165/01 contestati ai capi 26), 44) e di truffa aggravata di cui al capo 45),con condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 800,00 di multa, previoriconoscimento delle attenuanti generiche;-dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi 38), 46), 47) e di truffa aggravata dicui al capo 48), con condanna, previo riconoscimento delle attenuanti generiche,alla pena di un anno, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa,condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione della condanna.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati,tramite i rispettivi difensori di fiducia.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancino, sono stati articolati tre motivi.3.1. Con il primo motivo si deduce il carattere meramente apparente dellamotivazione della sentenza impugnata in punto di giudizio di responsabilità per ilreato contestato al capo 39).Secondo la difesa ricorrente, la Corte di appello non ha sviluppato alcunadisamina dei motivi di appello concernenti l’affermazione di colpevolezzadell’imputato e si è limitata ad un generico richiamo alla pronuncia di primogrado, senza alcun confronto con le censure difensive.3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento al diniego di una pena sostitutivadella pena detentiva,fondato sul mero ed apodittico richiamo ai precedenti penali ritenuti evocativi diproclività a delinquere, dei quali, tuttavia, non è stata indicata la natura, l’epocae la gravità.3.3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso scrutinio degli ulteriori motiviproposti con l’atto di appello.4. Nell’interesse diMaurizio [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati articolati cinque motivi.4.1. Con il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo si deducono laviolazione di legge e l’assenza di motivazione con riferimento al giudizio diresponsabilità per i reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati aicapi 24), 25), 26) e per il delitto di truffa aggravata sub capo 27).Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale non ha esaminato in modoautonomo e specifico la posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e non ha scrutinato imotivi devoluti con l’atto di appello.Manca l’esplicitazione delle ragioni per cui le condotte integrerebbero inconcreto la falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente.Al capo 24) è contestato un mero allontanamento temporaneo dalle 10.30alle 11.15, con regolare attestazione di ingresso e di uscita; al capo 25) ècontestato un differenziale temporale di soli 9 minuti tra l’orario di timbratura equello di ingresso effettivo; al capo 26) è contestata una falsa attestazionedell’orario finale di servizio effettuata da altro soggetto mediante utilizzo deltesserino magnetico del ricorrente.Il collegio di merito ha omesso di spiegare le ragioni per cui unoscostamento temporale di portata così ridotta, se non minima, integri unaconsapevole falsa attestazione, anziché una mera irregolarità o uninadempimento lavorativo.Analoghe censure sono sviluppate dalla difesa ricorrente in punto diintegrazione del reato di truffa aggravata ai danni di ente pubblico conriferimento al quale la Corte di appello ha recepito in modo acritico la sentenza diprimo grado, omettendo di verificare eventuali errori degli addetti ai controlli, diindividuare con precisione l’ingiusto profitto patrimoniale spiegando il criterio dideterminazione della retribuzione asseritamente indebita; la motivazione inordine alla sussistenza della aggravante del danno nei confronti di ente pubblicaè meramente assertiva.4.2. Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione in punto didosimetria della pena con riferimento sia alla sanzione base che agli aumentioperati a titolo di continuazione per i reati satellite, il cui livello di offensività èdiverso con conseguente necessità di modulare ciascuno di essi in mododifferente.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati articolati due motivi.5.1. Con il primo motivo si deducono la mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, anche sotto il profilo del travisamento per omissione in puntodi giudizio di responsabilità.Secondo la difesa ricorrente, la Corte territoriale ha approntato un apparatoargomentativo fittizio, del tutto carente, palesemente contraddittorio, mancantedell’esame di elementi decisivi in atti valorizzati nell’atto di appello per confutarel’affermazione di colpevolezza pronunciata dal giudice di primo grado.Con riferimento al capo 26), il collegio di merito avrebbe trascuratonumerosi dati probatori (elencati alle pagg. 3 e 4 del ricorso); del pari, conriferimento al capo 44), si richiamano le circostanze fattuali non vagliate daigiudici di secondo grado (brevissima assenza dal posto di lavoro ed irrisorietà deldanno economico della società RE.SET., quantificabile in soli euro 4,95) sullabase delle quali nell’atto di appello si era dedotto che la condotta contestata erapriva di concreta offensività e, pertanto, rientrante nell’alveo del disposto di cuiall’art. 49, secondo comma, cod. pen.; analogamente, con riferimentoall’addebito di truffa di cui al capo 45), si lamenta che la Corte territoriale non havalutato gli elementi richiamati della difesa in punto di assenza di dannoeconomicamente apprezzabile che, come affermato dalla giurisprudenza dilegittimità, non consente di configurare il fatto tipico previsto dall’art. 640 cod.pen.5.2. Con il secondo motivo si deducono l’apparenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dellasiano marginali e di ridotta offensività, a differenza di quelli contestati aicoimputati.6. Nell’interesse diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]Greco, sono stati articolati tre motivi.6.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in punto disussistenza dei reati di cui all’art. 55- quinquies d.lgs. 165/01 contestati ai capi38), 46), 47)Richiamato il tenore degli artt. 1, commi 1 e 2, 55 e 55- quinquies d.lgs n.165/2001, assume la difesa ricorrente che l’ente di cui l’imputato era dipendentenon rientra in alcune delle pubbliche amministrazioni dettagliatamente elencatenell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo essendo la [OSCURATO:SOCIETA]una società consortile per azioni, a capitale controllato dal Comune di Palermo(c.d società in house providing, ovvero azienda a capitale pubblico, con oggettodi carattere pubblico, ma con regolamentazione dei rapporti con i dipendentiL’annosa questione in ordine alle norme applicabili ai lavoratori dipendenti disocietà in house providing è stata risolta in ambito giudiziario nel senso di unrapporto di lavoro tra dipendenti e datore di lavoro avente carattere privatistico,con conseguente non applicabilità del d.lgs. n.165/2001; in particolare, lagiurisprudenza civile a Sezioni Unite ed il Consiglio di Stato hanno affermato chela partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato in capo a talisocietà.Il diverso orientamento espresso, al riguardo, dalla Corte di appello si risolvein una palese violazione del divieto di analogia in malam partem.6.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in punto dimancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen. con riferimento a tutti i fatti contestati.Assume la difesa ricorrente che la Corte di appello non ha correttamentevalutato che le fattispecie concrete ben possono essere ricondotte nell’ambitodella particolare tenuità in quanto l’imputato non è stato sottoposto aprocedimento disciplinare, la sua condotta non ha comportato disservizio alcunoper l’ente; [OSCURATO:PERSONA] ha corrisposto all’azienda la somma di euro 272,76, pari altriplo della retribuzione indebitamente percepita (euro 90,92), con conseguenterevoca da parte della stessa di costituzione di parte civile.6.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in punto disussistenza dell’aggravante contestata per il reato di truffa sub capo 48).Richiamate le argomentazioni svolte nel primo motivo di ricorso, deduce ladifesa ricorrente che l’aggravante prevista dall’art. 640, secondo comma 2 n. 1,cod. pen. va esclusa non potendo la [OSCURATO:SOCIETA]. essere qualificata entepubblico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va esaminato in primo luogo il ricorso proposto nell’interesse diMassimiliano [OSCURATO:PERSONA] che è parzialmente fondato, con conseguenti riflessianche sulle posizioni degli altri ricorrenti.1.1. Il primo motivo merita accoglimento.La difesa ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riferimento allaritenuta sussistenza dei reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n.165/01contestati ai capi 38), 46), 47) sul presupposto che non ricorre in capoall’imputato la qualifica soggettiva di dipendente della pubblica amministrazione,richiesta per l’integrazione di tali illeciti.La fattispecie di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 si connota intermini di reato proprio essendo correlata al possesso di una specifica qualificasoggettiva di colui che attesta falsamente la propria presenza in servizio,mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza: deve infattitrattarsi di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni elencatespecificamente all’art. 1, comma 2, del citato d.lgs. e segnatamente “tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine egrado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato adordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane,e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi casepopolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura loroassociazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, leamministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenziaper la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e leAgenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisioneorganica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decretocontinuano ad applicarsi anche al CONI”.In tale categoria di amministrazioni pubbliche, tassativamente determinatadal legislatore, il quale ha pertanto delimitato precisamente l’ambito applicativodella fattispecie penale di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01, non possonofarsi rientrare le società di diritto privato, ancorchè ad integrale partecipazionepubblica, quale è, pacificamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. (società consortile perazioni, a capitale controllato dal Comune di Palermo) della quale tutti gli imputatierano dipendenti all’epoca delle false attestazioni di presenza (nello stessosenso, Sez. 2, n. 22941 del 12/06/2026, D., in corso di massimazione).L’estensione operata dalla Corte di appello della specifica qualifica normativadettata dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/01 agli odierni ricorrenti, organicamenteinseriti non nelle pubbliche amministrazioni indicate da tale disposizione, bensì inuna società di diritto privato, seppure interamente partecipate da enteterritoriale, costituisce, pertanto, violazione dei principi di tassatività edeterminatezza.Non pertinente è il richiamo operato nella sentenza impugnata (pag. 5) alprincipio affermato da questa Corte secondo cui riveste la qualifica di incaricatodi pubblico servizio l'amministratore di una società per azioni a prevalentecapitale pubblico e con connotazione prettamente pubblicistica dell'attività svolta(Sez. 6, n. 1826 del 27/11/2019, dep. 2020, Innocenti, Rv. 278125), poiché taleassunto riguarda la diversa categoria dei reati contro la pubblicaamministrazione, anch’essi di natura propria nei quali, tuttavia, rileva la naturadelle attività prestae (pubblica funzione ovvero prestazione di servizioriconducibile alla volontà della p.a. ma priva di potere autoritativo) e non ilrapporto esistente tra dipendente e datore di lavoro.Alla fondatezza del primo motivo di ricorso consegue l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 38),46) e47) perché i fatti non sussistono con effetto estensivo di tale profilo diimpugnazione, aventecarattere non esclusivamente personale, ai coimputatiGiacomo [OSCURATO:PERSONA] (capo 39), [OSCURATO:PERSONA] (capi 24,25,26) e [OSCURATO:PERSONA](capi 26 e 44), seppure costoro non abbiano proposto analoga censura.1.2. Invertendo l’ordine delle doglianze proposte per ragioni di natura logica,è invece infondato il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la ritenutasussistenza, con riferimento al reato di truffa contestato al capo 27),dell'aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.Costituisce ormai indirizzo ermeneutico prevalente della Corte di cassazionequello secondo il quale, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante dicui all'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formalestruttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguentirequisiti, indicati dal legislatore all'art. 3 del d.Lgs. n. 163 del 2006: a) lapersonalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente specificatamente per esigenze diinteresse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) ilfinanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli entipubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizionedella gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato,degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più dellametà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez.2, n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406; Sez. 2, n. 29709 del19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017,Cammarata, Rv. 270518; Sez. 2, n. 53074 del 04/10/2016, Giuli, Rv. 268955;Sez. 2, n. 28085 del 17/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264233; Sez. 2, n 38614 del17/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260827).Nel caso di specie, come correttamente argomentato dalla Corte di appello(pag. 9 della sentenza impugnata), l’aggravante de qua si configura essendosufficiente osservare che la condotta fraudolenta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] (noncontestata sul piano della responsabilità) ha determinato una diminuzionepatrimoniale della società consortile per azioni di cui egli è dipendente, aventepersonalità giuridica, operante nel settore dei servizi cimiteriali del comune diPalermo (quindi con attività finalizzata al perseguimento di interessi generali conconnotazione prettamente pubblicistica) e partecipata interamente da unentepubblico sul quale - essendo unico azionista - è direttamente ridondato unpregiudizio di natura economica.Tale conclusione non confligge con l’accoglimento del ricorso in relazione aireati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/01 contestati all’imputato che si fondasu un profilo del tutto diverso e cioè sulla esclusione della sua qualificazionesoggettiva in termini di lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione,richiesta per l’integrazione del fatto tipico di tale fattispecie (come già ritenuto daSez. 2, n. 22941 del 12/06/2026, cit.).1.3. E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso in punto di mancatoriconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno odel pericolo. (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590-01).Per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento rientrante in tale complessivogiudizio anche la condotta susseguente al reato, rilevando essa ai finidell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo(Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, HuQinglian, Rv.284497; Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati, Rv. 284617; v..anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064, pronunciata primaancora della entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 con cui sonostate formalmente inserite, al primo comma dell'art. 131-bis, cod. pen., le parole«anche in considerazione della condotta susseguente al reato»).In applicazione dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., la nuova formulazionedell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui amplia la portata dalla causa di nonpunibilità anche con riferimento alla condotta susseguente al reato, è applicabileretroattivamente, e quindi anche ai reati, come la truffa contestatta a [OSCURATO:PERSONA],commessi prima del 30 dicembre 2022.Ebbene, nel caso di specie, il giudice di appello, a pagina 4 delprovvedimento impugnato, ha escluso l’invocata causa di esclusione dellapunibilità dando rilievo esclusivamente alle ripetute false attestazioni di presenzacon assenza dal servizio per più ore (come effettivamente descritto nell’addebitodi truffa sub capo 48 contestato a [OSCURATO:PERSONA]), trascurando, tuttavia, di valutare laspecifica deduzione difensiva (pag. 6 dell’atto di appello) con la quale sirappresentava il comportamento dell’imputato successivo al compimento dellacondotta fraudolenta (del quale si dà atto, tra l’altro, anche nella sentenza diprimo grado a pag. 27) consistito nel versamento alla [OSCURATO:SOCIETA]. dellasomma di euro 272,76, pari al triplo della retribuzione indebitamente percepitadurante l’assenza dal servizio, quantificata in euro 90,92.La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame sul puntorispetto al residuo reato di truffa aggravata ad altra sezione della Corte diappello di Palermo, la quale procederà a valutare l’incidenza della condotta postfactum, che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del discrezionale giudiziocomplessivo sull'entità dell'offesa arrecata.2. Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alquale sono contestati esclusivamente i reati di cui all’art. 55-quinquies d.lgs.n.165/01 sub capo 39 d'imputazione), i relativi motivi non vanno scrutinati inragione del disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perinsussistenza di tali addebiti, per estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc.pen., degli effetti conseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorsoproposto nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].3. Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],valga quanto segue.3.1. Le censure in punto di responsabilità con riferimento ai reati di cuiall’art. 55-quinquies d.lgs. n.165/01 contestati ai capi 24), 25) e 26) diimputazione non debbono essere esaminati in quanto anche nei confronti diRomeo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio in relazione a taliaddebiti per estensione, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., degli effetticonseguenti all’accoglimento del primo motivo di ricorso proposto nell’interessedel coimputato [OSCURATO:PERSONA].3.2. Le doglianze difensive che riguardano, invece, il reato di truffa sub capo27) e sviluppate nel primo, terzo e quinto motivo di ricorso, sono infondate.La Corte di appello (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata) ha ampiamenteargomentato - richiamando sul piano fattuale i relativi elementi di prova asostegno e confrontandosi direttamente con le deduzioni difensive in punto diinoffensività della condotta e di difetto dell’elemento soggettivo – sullasussistenza delle consapevoli false attestazioni di presenza sul luogo di lavorospecificamente contestate a [OSCURATO:PERSONA], degli artifizi idonei ad indurre in errore laRE.[OSCURATO:SOCIETA]. circa il monte ore di servizio effettivamente prestatodall’imputato, dell'ingiusto profitto ottenuto da quest’ultimo pari alla retribuzionepercepita, ma non dovuta, anche per il periodo di assenza (ammontante asvariate ore).La Corte ha così evidenziato la concreta offensività della condottafraudolenta sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 640cod. pen. e del danno apprezzabile.Si tratta di decisione corretta in quanto conforme al costante orientamentodi legittimità secondo cui - attesa la funzione dei cosiddetti "cartellinisegnatempo" di costituire prova della continuativa presenza del dipendente sulluogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita -costituisce condotta suscettibile di integrare il reato di truffa quella deldipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza farrisultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodidi assenza, sempre che questi, conglobati nell'arco dei periodi retributivi, sianoda considerare economicamente apprezzabili (Sez. 2, n. 5837 del 17/01/2013,Brignone, Rv. 255201; Sez. 2, n. 19302 del 16/03/2004, Nisco, Rv. 229439).Altrettanto infondata è la censura relativa alla omessa motivazione in puntodi sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod. pen.ed al riguardo si richiamano integralmente le considerazioni svolte nel paragrafo1.2. del “considerato in diritto”.3.3. In ragione dell’annullamento senza rinvio della condanna per i reati dicui all’art. 55-quinquies d.lgs.165/01 contestati ai capi 24), 25) e 26) diimputazione, ritenuti più gravi, e della infondatezza del ricorso con riferimento algiudizio di responsabilità per il residuo delitto di truffa aggravata, al giudice delrinvio va demandata la rideterminazione della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine a quest’ultimo illecito, con conseguente assorbimento delle censure inpunto di dosimetria della pena formulate con il quarto motivo di ricorso.4. Con riferimento al ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], valgaquanto segue.4.1. Le censure in punto di responsabilità in relazione ai reati di cui all’art.55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati ai capi 26) e 44) d'imputazione nonvanno scrutinate in quanto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata èstata annullata senza rinvio in relazione a tali addebiti per estensione, ai sensidell’art. 587 cod. proc. pen., degli effetti conseguenti all’accoglimento del primomotivo di ricorso proposto nell’interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA].4.2. Le doglianze difensive che riguardano, invece, la sussistenza del reatodi truffa sub capo 45), sviluppate nel secondo motivo di ricorso, sono infondate.Sul punto valgono le medesime considerazioni spese nel paragrafo 3.2. del“considerato in diritto” con riferimento alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello (pag. 8 della sentenza impugnata) ha ampiamenteargomentato - richiamando i relativi elementi di prova a sostegno econfrontandosi direttamente con le deduzioni difensive in punto di inoffensivitàdella condotta e di difetto dell’elemento soggettivo - sulla consapevole falsaRomeo, ritenuta artifizio idoneo ad indurre in errore la [OSCURATO:SOCIETA]. sulmonte ore di servizio effettivamente prestato dall’ imputato e fontediconseguente ingiusto profitto ottenuto da quest’ultimo pari alla retribuzionepercepita, ma non dovuta, anche per il periodo di assenza (ammontante asvariateore) concreta la Corte ha così evidenziato la concreta offensività dellacondotta fraudolenta sotto il profilo della lesione del bene giuridico tutelatodall’art. 640 cod. pen. e il danno apprezzabile.4.3. E’ invece fondata la censura relativa al mancato riconoscimento dellaLa Corte di appello, con motivazione cumulativa per tutti gli imputati, hafondato il diniego della diminuente de qua sulla non esiguità del dannopatrimoniale in quanto “le assenze perduravano anche per ore”, senza tuttaviaconsiderare la deduzione difensiva con la quale si evidenziava che, conriferimento alla truffa (capo 45), all’imputato è stato contestato di essersiassentato dal posto di lavoro per un tempo pari a 45 minuti, con indebitapercezione della retribuzione per un importo di euro 4,94.Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altrasezione della Corte di appello che procederà a confrontarsi con il rilievo difensivovalutando anche le circostanze fattuali poste a sostegno e a eventualmenterivalutare il giudizio discrezionale, proprio del giudice di merito, sulla effettivaentità del danno patrimoniale derivato dalla condotta fraudolenta attuata daTrifirò.4.4. In ragione dell’annullamento senza rinvio della condanna per i reati dicui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/01 contestati ai capi 26) e 44) diimputazione, ritenuti più gravi e del rigetto del ricorso con riferimento al giudiziodi responsabilità per il residuo delitto di truffa aggravata, al giudice del rinvio vademandata anche la rideterminazione della pena in ordine a quest’ultimo illecito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i fatti non sussistono. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui all'art. 55-quinquiesd.lgs. 165 n. del 2001, perché i fatti non sussistono, con rinvio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo per la rideterminazione della pena in ordine alresiduo reato di truffa aggravata, per il quale dichiara irrevocabile l'affermazionedi responsabilità. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, perché i fatti non sussistono, con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame del punto inerenteall'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e per larideterminazione della pena in ordine al residuo reato di truffa aggravata, per ilquale dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Annulla senza rinviola sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reatidi cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001, perché i fatti non sussistono,con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sulpunto inerente alla causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod.pen. per il residuoreato di truffa aggravata.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 29547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris