CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata rapina. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, OPOKU Yaw. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta vizio di motivazione in punto riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 3 cod pen, è manifestamente infondata risultano adeguatamente lumeggiata nella motivazione la stabilità della scelta criminale e l'indifferenza alle precedenti sanzioni tanto da potersi desumere l'ingravescente personalità del ricorrente. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è articolato in difetto di interesse essendo state tali circostanze riconosciute sia in primo che in secondo grado e non essendo state articolate doglianze concrete in punto estensione della conseguente riduzione, incontestata. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]