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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1987

Cassazione n. 24434/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lette le due memorie depositate in data 10 febbraio 2026 nell'interesse dei ricorrenti; rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quale si deduce inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione di un terzo della pena rideterminata in relazione della estinzione per prescrizione di uno dei reati in concorso, nonché manifesta illogicità della motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione della medesima pena inflitta dal giudice di primo grado nonostante l'estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati, sono fondati, dovendosi rilevare che la Corte d'Appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capi 1), ha applicato a ciascuno degli imputati la stessa pena loro inflitta dal giudice di primo grado, pari a mesi due di recluspne ed euro 100,00 di multa; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena per ciascuno degli imputati in mest uno e giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa, pena così determinata eliminando dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado l'aumento di pena di meseVuno di reclusione ed euro 50,00 di multa applicato per il reato satellite dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello; P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lette le due memorie depositate in data 10 febbraio 2026 nell'interesse dei ricorrenti; rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quale si deduce inosservanza dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione di un terzo della pena rideterminata in relazione della estinzione per prescrizione di uno dei reati in concorso, nonché manifesta illogicità della motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione all'applicazione della medesima pena inflitta dal giudice di primo grado nonostante l'estinzione per prescrizione di uno dei reati contestati, sono fondati, dovendosi rilevare che la Corte d'Appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capi 1), ha applicato a ciascuno degli imputati la stessa pena loro inflitta dal giudice di primo grado, pari a mesi due di recluspne ed euro 100,00 di multa; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena per ciascuno degli imputati in mest uno e giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa, pena così determinata eliminando dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado l'aumento di pena di meseVuno di reclusione ed euro 50,00 di multa applicato per il reato satellite dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello; P.Q.M. Annul P.Q.M
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