CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 09085/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 16 luglio 2024 con cui la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975 commesso il 07 marzo 2019; rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello dichiarato la sua colpevolezza senza tenere conto dell'assenza di prove a suo carico, dal momento che il coltello è stato trovato sull'auto presso la quale egli stazionava, senza essere però salito a bordo, auto che non era di sua proprietà bensì di proprietà di suo fratello, e senza che sia stato accertato in quale punto del veicolo si trovasse l'arma, pur essendo evidente la rilevanza di tale particolare, potendo egli ignorarne la presenza, e infine per avere la Corte di appello respinto la richiesta di qualificare il fatto come una ipotesi di lieve entità solo basandosi sui precedenti penali del ricorrente, senza tenere conto della natura dell'arma, un semplice coltello da cucina con punta arrotondata e manico in plastica; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, che ha approfonditamente valutato entrambe le questioni nuovamente proposte ed ha ritenuto, con motivazione logica e non contraddittoria, che l'esatta ubicazione del coltello nel veicolo, di cui il ricorrente aveva sicuramente la disponibilità atteso che ne deteneva le chiavi, è irrilevante perché il ricorrente non ha mai asserito né manifestato di ignorare la presenza dell'arma, non avendola giustificata in alcun modo nonostante le domande formulate dagli agenti intervenuti, ed ha escluso la qualificabilità del fatto come di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, non solo per i precedenti penali del ricorrente bensì principalmente per l'intrinseca potenzialità offensiva del coltello, avente un lama lunga ben cm. 20, nonché per il contesto e le presumibili finalità del suo porto; ritenuto, inoltre, che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, con il primo motivo chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione di merito dei medesimi elementi di prova, già vagliati dal tribunale con una motivazione logica ed approfondita, valutazione non consentita al giudice di legittimità (vedi Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e le molte successive);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2025 Il Consigliere est