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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47209/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Rovigo con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 sexies, d.lgs 285/1992, commesso in Bergantino il 26.07.2020. [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi quattro di arresto e di euro 2.700,00 di ammenda; nulla disponendo in merito alla sospensione della patente di guida.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida che consegue in ogni caso e che può avere una durata da uno a due anni.

Ha chiesto pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuova decisione sul punto

3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale ( Sez.

U. 89488 del 27/05/1998 Bosio rv 210981;Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, P.G. in proc.

Assini, Rv. 26960501; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 - dep. 2012, Camerlo, Rv. 25312801); l'art. 186, comma 2-quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti».

L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». 4.1.Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Rovigo, nella sentenza oggi impugnata, non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della I A sospensione della patente di guida in violazione della citata disposizione normativa.

Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo quanto previsto dall'art. 186 9 bis cod.strada.

In argomento occorre richiamare l'orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca ( cfr. Sez. 4 n.12262 del 8.02.2018 rv 2725531-01)

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria che dovrà essere dal giudice del rinvio conseguentemente sospesa quanto fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo, che dovrà sospenderla sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Rovigo con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 sexies, d.lgs 285/1992, commesso in Bergantino il 26.07.2020. [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi quattro di arresto e di euro 2.700,00 di ammenda; nulla disponendo in merito alla sospensione della patente di guida. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida che consegue in ogni caso e che può avere una durata da uno a due anni. Ha chiesto pertanto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Rovigo per nuova decisione sul punto 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale ( Sez. U. 89488 del 27/05/1998 Bosio rv 210981;Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 26960501; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 - dep. 2012, Camerlo, Rv. 25312801); l'art. 186, comma 2-quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti». L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». 4.1.Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Rovigo, nella sentenza oggi impugnata, non ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della I A sospensione della patente di guida in violazione della citata disposizione normativa. Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo quanto previsto dall'art. 186 9 bis cod.strada. In argomento occorre richiamare l'orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca ( cfr. Sez. 4 n.12262 del 8.02.2018 rv 2725531-01) 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida; sanzione amministrativa accessoria che dovrà essere dal giudice del rinvio conseguentemente sospesa quanto fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione della patente di guida e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Rovigo, che dovrà sospenderla sino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di p
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