CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22781/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALJI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 56 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod.proc.pen., non essendo il relativo profilo stato sollevato in sede di appello, con il quale era stata dedotta unicamente l'applicabilità dell'esimente derivante dalla tenuità del fatto. Il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrata, specificamente desunta dalla circostanza in forza della quale l'imputato aveva tentato di introdurre sostanza stupefacente all'interno di un istituto di pena (elemento in grado, di per sé, da giustificare una valutazione di non modestia dell'offesa, pur in presenza dell'esiguità del dato ponderale). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore La