CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, applicava ad [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di ricettazione e detenzione di armi, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i fatti di causa si sarebbero verificati tra il 23 aprile ed il 21 maggio 2019; i giudici dell'appello avevano fondato le proprie motivazioni sulla scorta del fatto che il prevenuto si sarebbe reso responsabile dei reati di ricettazione in concorso e porto d'armi in data 4 giugno 2019, cioè in data successiva e prossima ai fatti delittuosi di cui al procedimento in esame, e che era stato posto in detenzione domiciliare per quei fatti per cui non aveva potuto tenere altre condotte criminose solo perché detenuto; non era però stato considerato che l'~-d erano passati altri due anni tra la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e la data di richiesta di applicazione della misura senza che il ricorrente avesse commesso altri fatti delittuosi, per cui era evidente che la condanna per i fatti delittuosi del giugno 2019 avevane avuto efficacia deterrente. Gli unici due precedenti penali, risalenti nel tempo e non specifici, non permettevano quindi di ritenere concreto il pericolo di reiterazione del reato, visto il tempo trascorso dalla commissione dei fatti. 1.2 II difensore eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al principio di adeguatezza della misura; il Tribunale si era contraddetto affermando che la commissione di nuovi reati evidenziava la totale insensibilità di [OSCURATO:PERSONA] al rispetto delle leggi, dopo aver dato atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso altri reati in quanto ristretto agli arresti domiciliari, affermado quindi la capacità di autocontrollo del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore in data 9 luglio 2022, e che il ricorso per cassazione è stato depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2022, e solo in data 29 luglio è pervenuto presso il Tribunale di Bari. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che "in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo" (Sez.0 n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167). Alla luce di tale precisazione, deve essere quindi ribadita l'irritualità della presentazione dell'odierno ricorso, in quanto avvenuta presso un ufficio giudiziario diverso da quello (Tribunale di Bari) che ha emesso l'atto impugnato, e non è pervenuto presso quest'ultimo nei termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 comma 1 cod.proc.pen. (il ricorso è infatti pervenuto al Tribunale di Bari il 29 luglio 2022) 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione consegue l'esecuzione del provvedimento impugnato, si deve procedere ai sensi del'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a