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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 23432/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Cremona ha applicato a GER- [OSCURATO:PERSONA], a seguito di istanza di patteggiarnento, la pena Lig sospesa di 4 mesi di reclusione per il delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater, d.

Igs. n. 74/00.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito sinteticamente esposto.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, vizio di violazione di legge sotto il pro- filo dell'illegalità della pena, non essendo stata disposta la confisca obbligatoria in violazione dell'art. 1, co. 143,

I. 244/2007, ed attualmente dall'art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000.

In sintesi, il PG sostiene che, nel concetto di illegalità della pena, rientra anche la mancata applicazione di una statuizione accessoria come quella della confisca.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 14.04.2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'omessa statuizione sulla confisca.

In particolare, il PG rileva che il giudice della pronuncia ex art. 444 c.p.p. ha omesso di statuire nel senso di prov- vedere con il provvedimento ablatorio previsto obbligatoriamente dalla legge.

Detta omissione per il P.G. non appare giustificabile in ragione della assenza di un pregresso sequestro.

Né essa può intendersi preclusa in questa fase, ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis c.p.p., trattandosi, proprio, di un caso di pena illegale, a tal fine richiamando giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29428 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275896, Pg ci [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, è fondato.

2. Questa Corte ha avuto modo di occuparsi della questione con il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la sen- tenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348 - 03).

3. Nel caso in esame, il giudice di merito, nel pronunciare sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., ha omesso di disporre la statuizione accessoria della confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, ovvero la confisca per equivalente in caso di impossibilità di disporla in forma diretta.

In particolare, il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca dei beni dell'imputato per un importo pari all'imposta evasa, in relazione al reato di indebita compensazione.

Detta confisca avrebbe dovuto essere disposta, in quanto per il reato in esame era vigente, all'epoca della sua consumazione (17.04.2012), l'art. 1, comma 143, della

I. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che, espressa- mente, stabiliva come "Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10- quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale".

Detta di- sposizione è stata successivamente abrogata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha introdotto nel D.Igs. n. 74 del 2000 la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo.

Questa Corte ha, peraltro, affermato che in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre di- sposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Igs. (introdotta dal D.Igs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143,

I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Igs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, Rv. 268386 - 01).

4. Poiché, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedi- mento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il desti- natario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai cri- teri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (tra le tante, v.

Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01, relativa proprio a fattispecie, analoga a quella sub iudice, di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.), ben potendo limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, laddove l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico mini- stero (ex multis: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 - dep. 29/11/2017, Cavicchi ed latro, Rv. 271736 - 01), l'impugnata sentenza dev'essere annullata, limitatamente alla mancata statuizione della confisca del profitto, con rinvio al tribunale di Cre- mona per porre rimedio a tale omissione e per la determinazione del quantum confiscabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione rela- tiva alla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Cremona ha applicato a GER- [OSCURATO:PERSONA], a seguito di istanza di patteggiarnento, la pena Lig sospesa di 4 mesi di reclusione per il delitto di indebita compensazione ex art. 10-quater, d. Igs. n. 74/00. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito sinteticamente esposto. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, vizio di violazione di legge sotto il pro- filo dell'illegalità della pena, non essendo stata disposta la confisca obbligatoria in violazione dell'art. 1, co. 143, I. 244/2007, ed attualmente dall'art. 12-bis, D.Igs. n. 74/2000. In sintesi, il PG sostiene che, nel concetto di illegalità della pena, rientra anche la mancata applicazione di una statuizione accessoria come quella della confisca. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 14.04.2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'omessa statuizione sulla confisca. In particolare, il PG rileva che il giudice della pronuncia ex art. 444 c.p.p. ha omesso di statuire nel senso di prov- vedere con il provvedimento ablatorio previsto obbligatoriamente dalla legge. Detta omissione per il P.G. non appare giustificabile in ragione della assenza di un pregresso sequestro. Né essa può intendersi preclusa in questa fase, ai sensi dell'art. 448 co. 2 bis c.p.p., trattandosi, proprio, di un caso di pena illegale, a tal fine richiamando giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 29428 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 275896, Pg ci [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, conformemente alle conclusioni del Procuratore Generale, è fondato. 2. Questa Corte ha avuto modo di occuparsi della questione con il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la sen- tenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348 - 03). 3. Nel caso in esame, il giudice di merito, nel pronunciare sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., ha omesso di disporre la statuizione accessoria della confisca obbligatoria dei beni costituenti il profitto od il prezzo del reato, ovvero la confisca per equivalente in caso di impossibilità di disporla in forma diretta. In particolare, il giudice avrebbe dovuto disporre la confisca dei beni dell'imputato per un importo pari all'imposta evasa, in relazione al reato di indebita compensazione. Detta confisca avrebbe dovuto essere disposta, in quanto per il reato in esame era vigente, all'epoca della sua consumazione (17.04.2012), l'art. 1, comma 143, della I. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) che, espressa- mente, stabiliva come "Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10- quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale". Detta di- sposizione è stata successivamente abrogata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha introdotto nel D.Igs. n. 74 del 2000 la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo. Questa Corte ha, peraltro, affermato che in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre di- sposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Igs. (introdotta dal D.Igs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del citato D.Igs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, Rv. 268386 - 01). 4. Poiché, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedi- mento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il desti- natario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai cri- teri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (tra le tante, v. Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 262893 - 01, relativa proprio a fattispecie, analoga a quella sub iudice, di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.), ben potendo limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, laddove l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico mini- stero (ex multis: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 - dep. 29/11/2017, Cavicchi ed latro, Rv. 271736 - 01), l'impugnata sentenza dev'essere annullata, limitatamente alla mancata statuizione della confisca del profitto, con rinvio al tribunale di Cre- mona per porre rimedio a tale omissione e per la determinazione del quantum confiscabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione rela- tiva alla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona. Così decis
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