CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo, in funzione diGiudice del riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ValentinaManuali, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato;sentita la difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o, insubordine, per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Palermo, inparziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato l’ordinanza diapplicazione della custodia cautelare in carcere a carico (anche) di GianlucaDardo per la partecipazione ad associazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, operante in epoca compresa tra i mesi di febbraio e giugno2022, per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari con riferimento allaposizione del citato indagato.2. Avverso l’ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.).2.1. Si deducono la manifesta illogicità e la contraddittorietà motivazionalein merito alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari attinenti alle indaginie al pericolo di reiterazione.2.2. Quanto al primo profilo, il Tribunale si sarebbe limitato a ritenereinconferente il riferimento fatto dal G.i.p. alla necessità di preservare la genuinitàdelle dichiarazioni che saranno chiamati a rendere i diversi acquirenti distupefacente, risultando evidente, per il detto G.i.p., il pericolo di minacce opressioni – anche indirette – al fine di ottenere dichiarazioni non veritiere ofavorevoli all’indagato. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui,nonostante i gravi indizi di colpevolezza fossero stati tratti dagli esiti dellecaptate conversazioni e comunicazioni e dei servizi di polizia giudiziaria, eseguitianche con sistemi di videoripresa e culminati in arresti e sequestri, non sarebbestato considerato dal giudice del riesame che, secondo la regola dell’id quodplerumque accidit, l’indagato potrebbe turbare il processo formativo della provadichiarativa, ostacolandone la ricerca ovvero inquinando le relative fonti,direttamente o per interposta persona.2.3. In merito al ritenuto superamento del regime presuntivo di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine al pericolo di reiterazione, per ilricorrente, il Tribunale illogicamente e contraddittoriamente non avrebbeconsiderato che la scelta operata nel senso di una «contestazione chiusa» erisalente nel tempo quanto all’operatività del sodalizio (da febbraio a giugno2022) sarebbe stata dettata dal periodo temporale di svolgimento delle indaginitecniche, non corrispondendo alla cessazione dell’attività d’intercettazionenecessariamente la cessazione dell’operatività dell’associazione. In sostanza,l’apprezzamento del momento temporale ai fini d’interesse dovrebbe modularsiin base alla durata effettiva delle indagini, nella specie non protratte oltre il mesedi giugno 2022, e in considerazione della struttura criminale in oggetto, radicatae di enorme portata, oltre che del ruolo assunto dall’indagato, inerente non allacessione dello stupefacente bensì all’attuazione delle direttive impartite daipromotori quanto alla preparazione della sostanza. Ne conseguirebbero lacontraddittorietà e l’illogicità della motivazione nella parte in cui, pur ritenendoirrilevante ai fini della gravità indiziaria quanto alla condotta partecipativa ilmancato accertamento di reati fine in capo all’indagato, il Tribunale avrebberitenuto inesistenti le esigenze cautelari in forza dell’insussistenza a carico diGianluca [OSCURATO:PERSONA] di reati in materia di stupefacenti ulteriori rispetto a quelli giàgiudicati. Sarebbe peraltro mancato il confronto con la nota di polizia giudiziariadel 3 dicembre 2025, in particolare con gli elementi inerenti all’operativitàdell’associazione. Il riferimento è all’arresto di un sodale ([OSCURATO:PERSONA]) dedito, per ilgruppo, all’approvvigionamento dello stupefacente, eseguito in Calabria il 21maggio 2025 in occasione di un rifornimento di stupefacenti, oltre che degliaggiornamenti di polizia giudiziaria circa altri due sodali, uno dei quali tratto inarresto nel 2024 per fatti in materia di stupefacenti. A ciò si aggiungerebberoinfine l’omessa considerazione e valutazione dei precedenti specificidell’indagato, operante nel settore degli stupefacenti sin dal 2016, oltre che ledenunciate violazioni di cui all’art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, commesseanche da altri partecipi, a dimostrazione della permanenza dei rapportiintercorrenti tra i sodali, oltre che l’emersione di altra compagine associativa inmateria di stupefacenti. In definitiva, i giudici di merito non avrebberoevidenziato gli elementi positivi sottesi a una valutazione in termini di effettivosuperamento del regime presuntivo operante nella specie nonostante elementidai quali desumere l’attualità dell’esigenza cautelare, intesa come riconosciutaesistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe (previodeposito di memorie da parte di entrambe).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, i cui due motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, èinammissibile.2. Il Tribunale, rigettando sul punto la richiesta di riesame, ha confermato lagravità indiziaria quanto alla partecipazione dell’indagato a un’associazione exart. 74, comma 2, T.U. stup., organizzata e gestita da [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio [OSCURATO:PERSONA], contestata nel capo d’incolpazione con riferimento a «epocacompresa fra il febbraio 2022 e il giugno 2022». Attraverso la mediazione delnarcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], il sodalizio si accreditava presso leorganizzazioni criminali calabresi, organizzando l’approvvigionamento di ingentiquantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva rivenduta sullepiazze di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. In sintesi, per quanto rilevato dalGiudice del riesame, [OSCURATO:PERSONA] si occupava in prima persona di curare lerelazioni con i fornitori calabresi, avvalendosi anche dello stretto collaboratoreRosario Guida e dello stabile corriere [OSCURATO:PERSONA] (entrambi poi arrestatiin flagranza di reato). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano altresì deputati adadottare le decisioni finali circa gli approvvigionamenti per il gruppo e in meritoalle successive cessioni di stupefacente, affidando i relativi specifici compiti aglialtri associati. Sono stati altresì ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezzacirca il ruolo assunto in seno al sodalizio da [OSCURATO:PERSONA], l’attuale indagato,quale partecipe deputato all’attività di frazionamento e preparazione dellostupefacente per la futura cessione. Quanto alla posizione del prevenuto, i giudicidi merito hanno fatto in particolare riferimento agli elementi emergenti da dueintercettazioni, una del 12 marzo 2022 e una del precedente 5 febbraio,quest’ultima eseguita in occasione della programmazione di fornitura distupefacente per il tramite del corriere [OSCURATO:PERSONA] in favore di FrancescoDardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Ricostruiti i fatti di cui innanzi, è stato rigettato il riesame quanto agravità indiziaria ed è stato correttamente ritenuto operante con riferimento allafattispecie di cui all’incolpazione il doppio regime presuntivo (relativo) di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (regime presuntivo che opera conriferimento a tutte le esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen., come ribaditoda Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 – 01; sul punto siveda altresì Sez. 3, n. 24375 del 22/02/2023, V., non massimata sul punto).4. All’esito della valutazione degli elementi fattuali agli atti è stata peròritenuta superata la presunta sussistenza di tutte le esigenze cautelati di cuiall’art. 274, comma 1, cod. proc. pen., benché l’ordinanza genetica si fondassesolo su quelle di cui alle lettere a) e b) dell’articolo da ultimo citato, con apparatomotivazionale con la cui ratio decidendi le censure non si confrontano, conconseguente inammissibilità per estrinseca aspecificità, per il venir meno inradice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, anche conriferimento al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 25/11/2025, dep. 2026, nonmass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468– 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivid’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso percassazione).Orbene, con apparato motivazionale non sindacabile in sede di legittimità inquanto coerente e non manifestamente illogico, da apprezzarsi nel complessodell’iter logico-giuridico sotteso al ritenuto superamento del regime presuntivoquanto a tutte le esigenze cautelari, il Tribunale è lungi dal non aver consideratole esigenze probatorie sottese all’accertamento dei fatti nonché il ruolo assuntodall’indagato in seno al sodalizio, invece apprezzato nei termini innanzievidenziati, e la nota di polizia giudiziaria del 3 dicembre 2025.È stata difatti ritenuta vinta la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari in considerazione (non solo) della valenza probatoria degli elementi agliragione della ritenuta fuoriuscita del prevenuto da circuiti criminali (per il rilievodi tale circostanza in relazione al regime presuntivo in considerazione conriferimento alla partecipazione ad associazione operante nel settore deglistupefacenti, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 20973 del 13/05/2025, Piacente,tra le più recenti, oltre che Sez. 3, n. 163 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 –01, e Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01).Quanto innanzi è stato motivato anche (ma non solo) in relazione al modo dipreparazione dello stupefacente ma argomentata dalle due condotte emergentidalle intercettazioni del 5 febbraio e del 12 marzo 2022 in assenza di reati fineda parte dell’indagato e con riferimento a un sodalizio operante da febbraio agiugno del 2022 (come ritenuto dai giudici del merito cautelare in terminiconformi all’incolpazione). Pur considerando precedenti specifici ma risalenti neltempo, sono state valutate, in uno con le evidenziate circostanze, la condotta divita susseguente al reato, emergente anche dalla nota di polizia giudiziaria di cuiai motivi di ricorso, con la quale quindi il Tribunale ha mostrato di confrontarsi.In particolare, il riferimento del Tribunale è non solo all’attività lavorativa incorso di svolgimento dal 17 ottobre 2024 ma anche all’affidamento in prova delprevenuto ai servizi sociali per espiazione pena dal 3 dicembre del 2025;elementi a cui, invece, il ricorrente, in termini inammissibili in sede di legittimità,vorrebbe sovrapporre altri elementi emergenti dalla citata nota e inerentiintervenuti arresti di altri soggetti e in contesti spazio-temporali non inerenti alprevenuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente