CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta aspecifico, limitandosi a prospettare, senza alcuna puntualizzazione, la mancata valutazione dei motivi di appello; Considerato che il secondo motivo, incentrato sulla tesi della manifestazione di mero disappunto, è volto a sollecitare una diversa lettura del fatto, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la natura concretamente oppositiva della violenta reazione del ricorrente al compimento di un atto di ufficio dell'operante, essendo inoltre del tutto generico il riferimento all'eccessività della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Crigtuolo ( [OSCURATO:PERSONA]