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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03154/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/05/2020-dep. 20/07/2020 riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIAin data 19/07/2019, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Michele a pena di giustizia per i delitti, uniti per continuazione, di estorsione aggravata (capo 1) e di ricettazione (capo 2), commessi ad APRICENA nei mesi di marzo e di aprile 2018 in danno di BRUNO Martino e di BRUNO Salvatore, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno, ed esclusa l'aggravante delle più persone riunite, e aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] Salvatore dai medesimi reati perché il fatto non costituisce reato.

Accogliendo l'impugnazione del PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di FOGGIA e disattendendo quello di [OSCURATO:PERSONA], la CORTE territoriale condannava a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], unificati per continuazione i reati a lui contestati, disapplicava la recidiva e concedeva le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, mentre per [OSCURATO:PERSONA] riteneva l'aggravante delle più persone riunite, riconosceva le generiche, equivalenti a tale aggravante, e rideterminava la pena, aumentandola.

La condotta posta a base della condanna è consistita nell'avere entrambi ottenuto la somma di 1800 euro, avendo inizialmente preteso quella di 3500 euro per la restituzione del veicolo, dopo aver ricevuto l'autocarro FIAT Strada, che era stato illecitamente sottratto a BRUNO Martino e a BRUNO Salvatore, prospettando che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale intermediario rispetto a ignoti.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ciascuno ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce quale unico motivo la violazione di legge perché la CORTEterritoriale avrebbe erroneamente applicato l'aggravante delle più persone riunite, avendo ritenuto gli atti di minaccia realizzati da ambedue gli imputati, quando invece il GUP l'aveva esclusa per via dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].

Riprende in proposito l'orientamento di questa S.C. in ordine alla necessità, nell'ipotesi di riforma in appello dell'assoluzione decisa in primo grado, di una motivazione rafforzata, che nella specie non sarebbe stata sviluppata, poiché la CORTE barese non avrebbe spiegato in quale circostanza entrambi gli imputati avrebbero contestualmente rivolto intimidazioni e minacce alle persone offese.

Costoro avrebbero, al contrario, indicato sempre il solo [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile dell'estorsione, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a porre i BRUNO in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

2.2. [OSCURATO:PERSONA], pure lui con un unico motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova.

Sostiene di avere agito come intermediario, al solo scopo di far tornare le vittime in possesso del loro automezzo, e che l'iniziativa di contattare [OSCURATO:PERSONA] era stata avviata dai BRUNO, come da costoro asserito, sì che egli si sarebbe limitato ad accompagnarli al bar Civico di APRICENA, al cui interno era avvenuto l'incontro; quando poi i BRUNO avevano consegnato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 1800 euro [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fuori dal bar, senza prendere parte alla trattativa; quindi egli aveva accompagnato BRUNO Salvatore a ritirare le chiavi del camion da [OSCURATO:PERSONA] e a recuperare il mezzo a S. SEVERO.

Anche le successive versioni dell'accaduto rese da BRUNO Salvatore non avevano modificato l'identificazione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], se non quale semplice intermediario, esente dall'aver usato violenza o minaccia nei confronti delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno accolti.

1. Va premesso che questa S.C. a Sezioni Unite ha sancito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, allorché perviene a un giudizio di colpevolezza che intenda rispettare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio", impone al giudice del l'impugnazione di ricorrere a una motivazione c.d. rafforzata e, qualora - come avviene nel presente giudizio - la condanna derivi, anche in parte, da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, in coerenza con l'art. 6, co. 3 lett. d) della Convenzione EDU e con gli art. 24 e 111 Cost.

In particolare, quanto al detto obbligo di rinnovazione, le stesse Sez.

U., dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU - come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee - e le regole di formazione e di valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e normativa convenzionale - applicando altresì i principi di cui alle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 - e dell'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione EDU vincolano il giudice nazionale, se riferiti a un orientamento convenzionale "consolidato", ovvero a una decisione "pilota" (Corte cost. n. 49/2015).

Quanto previsto dall'art. 6 par. 3 lett. d) della CEDU implica pertanto che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, pur se all'esito del giudizio abbreviato, come è nel caso di specie, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero che abbia addotto una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata verso l'affermazione della condanna senza avere proceduto, ai sensi dell'art. 603 co. 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, e quindi a risentire i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez.

U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).

Questo perché il citato art. 6 CEDU, e in particolare il par. 3 lett. d), assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (Corte EDU Dan c.

Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c.

Romania del 05/03/2013 e Fluera c.

Romania del 09/04/2013; Lorefice c.

Italia del 29/06/2017).

2. È dunque colpita da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 co. 1 cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione.

Le medesime Sez.

U. hanno poi ribadito tale principio proprio per il giudizio abbreviato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), ravvisando viziata la motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", della sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, a eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

"Risulta evidentemente recessiva, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio" (così Sez.

U., Patalano, cit.).

3. L'esegesi appena riassunta è stata recepita nella modifica normativa di cui alla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha inserito nel testo dell'art. 603 cod. proc. pen. un nuovo comma 3-bis: "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".

Sez.

U. sono ulteriormente intervenute dopo l'entrata in vigore di tale disposizione, con la sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, sottolineando che l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando la decisione di appello sia invece di condanna, aggiungendo che l'espressione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non vuol dire obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria, bensì previsione di una nuova e mirata assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta".

4. Dunque, pur se la riforma in appello della sentenza di assoluzione è avvenuta all'esito del giudizio abbreviato, vi è l'obbligo per il giudice di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione della prova dichiarativa della cui attendibilità si dubita, la cui portata non muta a causa della struttura del giudizio abbreviato e della rinuncia dell'imputato alla formazione della prova con quel metodo dialettico che è costituzionalmente fondato.

Tali principi hanno trovato successive conferme da parte delle Sezioni ordinarie di questa S.C.; cf, ex multis, Sez. 6 sentenza n. 18530 del 13/11/2019 (dep. 18/06/2020 Rv. 279303 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di giudizio d'appello, la riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione. (In motivazione la Corte ha spiegato che non rientra nei poteri dispositivi delle parti processuali la deroga al cd. metodo dialettico basato sul contraddittorio quando la prova da rinnovare abbia "ah origine" natura dichiarativa)".

4. Il problema che pone il presente giudizio è che, versandosi incontestabilmente in una ipotesi in cui il Giudice di appello ha dato una lettura della prova dichiarativa differente da quella del GUP, e alla stregua di essa è pervenuto a ribaltare la sentenza assolutoria da questi pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e per l'effetto a ritenere a carico di entrambi l'aggravante del numero delle persone -, la questione della rinnovazione dell'istruttoria non è stata prospettata in nessuno dei due ricorsi: non in quello di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva diretto e personale interesse quanto alle ricadute sull'affermazione della colpevolezza; e neanche in quello di [OSCURATO:PERSONA], il cui interesse era proiettato alla sussistenza dell'aggravante delle più persone, che vi sarebbe se dell'estorsione fossero considerati colpevoli, come ha fatto il Collegio di appello, entrambi gli imputati: come si è visto, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare la presunta carenza di motivazione c.d. rafforzata.

Dunque, il tema è quello della rilevabilità d'ufficio del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., già in vigore al momento della consumazione dei fatti per i quali vi è giudizio.

Sul punto esistono orientamenti diversi in questa sede di legittimità: la posizione negativa si basa sulla considerazione che, trattandosi di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., essa va fatta valere in coerenza col disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., e quindi con l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno.

In tale direzione si pongono le sentenze N. 51396 del 2013 Rv. 257831 - 01, N. 18432 del 2014 Rv. 261920 - 01, N. 26860 del 2015 Rv. 263961 -

01. Nella direzione opposta si collocano le sentenze N. 47280 del 2019 Rv. 277363 - 02 (questa in relazione alla violazione di altre disposizioni della Convenzione EDU), N. 24384 del 2015 Rv. 263896 - 01, N. 11648 del 2015 Rv. 262978 - 01, N. 19322 del 2015 Rv. 263513 - 01, e la più recente N. 14062 del 16/03/2021 Rv. 281661 - 01.

5. La ratio a base del secondo orientamento, che questo Collegio ritiene di condividere, sta nell'avere la disposizione di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen. cristallizzato un principio fondante il sistema processuale penale, e cioè quello, esposto nelle menzionate pronunce delle Sez.

U., del mancato superamento del dubbio ragionevole allorché, a fronte di una differente valutazione della prova dichiarativa che conduca un esito peggiorativo nei confronti dell'imputato rispetto al primo grado del giudizio, il Giudice di appello ometta di provvedere, in coerenza coi canoni di oralità e di immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale innanzi a sé.

La conseguenza è che le regole ordinarie in tema di impugnazione cedono il passo, quanto alla rilevabilità in cassazione, a un parametro sul quale si basa lo stesso esercizio della giurisdizione penale.

Ne è conferma la circostanza che già prima della modifica normativa plurime decisione delle Sez.

U. avevano elaborato l'esegesi che poi sarebbe stata sintetizzata dal richiamato art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., desumendola in via diretta dall'art. 6 della Convenzione EDU.

Né va trascurato che la Corte costituzionale (cf., fra le altre, le sentenze n. 43 e n. 49/2018) ha sottolineato l'obbligo per il Giudice di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale, inclusa quella di cui all'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., relativa alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità, in conformità alle norme della Convenzione, ancor più quando esse corrispondono, come è nella specie, al parametro costituzionale del giusto processo.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di BARI, per un nuovo giudizio che pervenga - se ne sussistono i presupposti - a esiti difformi da quello di primo grado, soltanto se correlati alla differente valutazione di una prova dichiarativa che sia stata assunta a seguito della rinnovazione della prova medesima davanti a sé.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/05/2020-dep. 20/07/2020 riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di FOGGIAin data 19/07/2019, all'esito di giudizio celebrato nella forma del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Michele a pena di giustizia per i delitti, uniti per continuazione, di estorsione aggravata (capo 1) e di ricettazione (capo 2), commessi ad APRICENA nei mesi di marzo e di aprile 2018 in danno di BRUNO Martino e di BRUNO Salvatore, riconosciute le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno, ed esclusa l'aggravante delle più persone riunite, e aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] Salvatore dai medesimi reati perché il fatto non costituisce reato. Accogliendo l'impugnazione del PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di FOGGIA e disattendendo quello di [OSCURATO:PERSONA], la CORTE territoriale condannava a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], unificati per continuazione i reati a lui contestati, disapplicava la recidiva e concedeva le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, mentre per [OSCURATO:PERSONA] riteneva l'aggravante delle più persone riunite, riconosceva le generiche, equivalenti a tale aggravante, e rideterminava la pena, aumentandola. La condotta posta a base della condanna è consistita nell'avere entrambi ottenuto la somma di 1800 euro, avendo inizialmente preteso quella di 3500 euro per la restituzione del veicolo, dopo aver ricevuto l'autocarro FIAT Strada, che era stato illecitamente sottratto a BRUNO Martino e a BRUNO Salvatore, prospettando che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito quale intermediario rispetto a ignoti. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ciascuno ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce quale unico motivo la violazione di legge perché la CORTEterritoriale avrebbe erroneamente applicato l'aggravante delle più persone riunite, avendo ritenuto gli atti di minaccia realizzati da ambedue gli imputati, quando invece il GUP l'aveva esclusa per via dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]. Riprende in proposito l'orientamento di questa S.C. in ordine alla necessità, nell'ipotesi di riforma in appello dell'assoluzione decisa in primo grado, di una motivazione rafforzata, che nella specie non sarebbe stata sviluppata, poiché la CORTE barese non avrebbe spiegato in quale circostanza entrambi gli imputati avrebbero contestualmente rivolto intimidazioni e minacce alle persone offese. Costoro avrebbero, al contrario, indicato sempre il solo [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile dell'estorsione, mentre [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a porre i BRUNO in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], pure lui con un unico motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Sostiene di avere agito come intermediario, al solo scopo di far tornare le vittime in possesso del loro automezzo, e che l'iniziativa di contattare [OSCURATO:PERSONA] era stata avviata dai BRUNO, come da costoro asserito, sì che egli si sarebbe limitato ad accompagnarli al bar Civico di APRICENA, al cui interno era avvenuto l'incontro; quando poi i BRUNO avevano consegnato a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 1800 euro [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fuori dal bar, senza prendere parte alla trattativa; quindi egli aveva accompagnato BRUNO Salvatore a ritirare le chiavi del camion da [OSCURATO:PERSONA] e a recuperare il mezzo a S. SEVERO. Anche le successive versioni dell'accaduto rese da BRUNO Salvatore non avevano modificato l'identificazione del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], se non quale semplice intermediario, esente dall'aver usato violenza o minaccia nei confronti delle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi vanno accolti. 1. Va premesso che questa S.C. a Sezioni Unite ha sancito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, allorché perviene a un giudizio di colpevolezza che intenda rispettare il parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio", impone al giudice del l'impugnazione di ricorrere a una motivazione c.d. rafforzata e, qualora - come avviene nel presente giudizio - la condanna derivi, anche in parte, da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, in coerenza con l'art. 6, co. 3 lett. d) della Convenzione EDU e con gli art. 24 e 111 Cost. In particolare, quanto al detto obbligo di rinnovazione, le stesse Sez. U., dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU - come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle Corti europee - e le regole di formazione e di valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, hanno ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e normativa convenzionale - applicando altresì i principi di cui alle c.d. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 - e dell'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione EDU vincolano il giudice nazionale, se riferiti a un orientamento convenzionale "consolidato", ovvero a una decisione "pilota" (Corte cost. n. 49/2015). Quanto previsto dall'art. 6 par. 3 lett. d) della CEDU implica pertanto che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, pur se all'esito del giudizio abbreviato, come è nel caso di specie, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero che abbia addotto una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata verso l'affermazione della condanna senza avere proceduto, ai sensi dell'art. 603 co. 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, e quindi a risentire i soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). Questo perché il citato art. 6 CEDU, e in particolare il par. 3 lett. d), assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c. Romania del 05/03/2013 e Fluera c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia del 29/06/2017). 2. È dunque colpita da vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533 co. 1 cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, abbia ritenuto la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione. Le medesime Sez. U. hanno poi ribadito tale principio proprio per il giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), ravvisando viziata la motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", della sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, a eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione. "Risulta evidentemente recessiva, la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato, che caratterizza la formazione della prova nel modello accusatorio" (così Sez. U., Patalano, cit.). 3. L'esegesi appena riassunta è stata recepita nella modifica normativa di cui alla legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha inserito nel testo dell'art. 603 cod. proc. pen. un nuovo comma 3-bis: "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale". Sez. U. sono ulteriormente intervenute dopo l'entrata in vigore di tale disposizione, con la sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, sottolineando che l'obbligo di rinnovazione è stato limitato dal legislatore alla sola ipotesi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando la decisione di appello sia invece di condanna, aggiungendo che l'espressione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice "deve" procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non vuol dire obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria, bensì previsione di una nuova e mirata assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza "Dasgupta". 4. Dunque, pur se la riforma in appello della sentenza di assoluzione è avvenuta all'esito del giudizio abbreviato, vi è l'obbligo per il giudice di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione della prova dichiarativa della cui attendibilità si dubita, la cui portata non muta a causa della struttura del giudizio abbreviato e della rinuncia dell'imputato alla formazione della prova con quel metodo dialettico che è costituzionalmente fondato. Tali principi hanno trovato successive conferme da parte delle Sezioni ordinarie di questa S.C.; cf, ex multis, Sez. 6 sentenza n. 18530 del 13/11/2019 (dep. 18/06/2020 Rv. 279303 imputato [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di giudizio d'appello, la riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato che affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, richiede la rinnovazione delle stesse pur se le parti abbiano concordemente rinunciato alla loro assunzione. (In motivazione la Corte ha spiegato che non rientra nei poteri dispositivi delle parti processuali la deroga al cd. metodo dialettico basato sul contraddittorio quando la prova da rinnovare abbia "ah origine" natura dichiarativa)". 4. Il problema che pone il presente giudizio è che, versandosi incontestabilmente in una ipotesi in cui il Giudice di appello ha dato una lettura della prova dichiarativa differente da quella del GUP, e alla stregua di essa è pervenuto a ribaltare la sentenza assolutoria da questi pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - e per l'effetto a ritenere a carico di entrambi l'aggravante del numero delle persone -, la questione della rinnovazione dell'istruttoria non è stata prospettata in nessuno dei due ricorsi: non in quello di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva diretto e personale interesse quanto alle ricadute sull'affermazione della colpevolezza; e neanche in quello di [OSCURATO:PERSONA], il cui interesse era proiettato alla sussistenza dell'aggravante delle più persone, che vi sarebbe se dell'estorsione fossero considerati colpevoli, come ha fatto il Collegio di appello, entrambi gli imputati: come si è visto, [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a censurare la presunta carenza di motivazione c.d. rafforzata. Dunque, il tema è quello della rilevabilità d'ufficio del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., già in vigore al momento della consumazione dei fatti per i quali vi è giudizio. Sul punto esistono orientamenti diversi in questa sede di legittimità: la posizione negativa si basa sulla considerazione che, trattandosi di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., essa va fatta valere in coerenza col disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., e quindi con l'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno. In tale direzione si pongono le sentenze N. 51396 del 2013 Rv. 257831 - 01, N. 18432 del 2014 Rv. 261920 - 01, N. 26860 del 2015 Rv. 263961 - 01. Nella direzione opposta si collocano le sentenze N. 47280 del 2019 Rv. 277363 - 02 (questa in relazione alla violazione di altre disposizioni della Convenzione EDU), N. 24384 del 2015 Rv. 263896 - 01, N. 11648 del 2015 Rv. 262978 - 01, N. 19322 del 2015 Rv. 263513 - 01, e la più recente N. 14062 del 16/03/2021 Rv. 281661 - 01. 5. La ratio a base del secondo orientamento, che questo Collegio ritiene di condividere, sta nell'avere la disposizione di cui all'art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen. cristallizzato un principio fondante il sistema processuale penale, e cioè quello, esposto nelle menzionate pronunce delle Sez. U., del mancato superamento del dubbio ragionevole allorché, a fronte di una differente valutazione della prova dichiarativa che conduca un esito peggiorativo nei confronti dell'imputato rispetto al primo grado del giudizio, il Giudice di appello ometta di provvedere, in coerenza coi canoni di oralità e di immediatezza, alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale innanzi a sé. La conseguenza è che le regole ordinarie in tema di impugnazione cedono il passo, quanto alla rilevabilità in cassazione, a un parametro sul quale si basa lo stesso esercizio della giurisdizione penale. Ne è conferma la circostanza che già prima della modifica normativa plurime decisione delle Sez. U. avevano elaborato l'esegesi che poi sarebbe stata sintetizzata dal richiamato art. 603 co. 3-bis cod. proc. pen., desumendola in via diretta dall'art. 6 della Convenzione EDU. Né va trascurato che la Corte costituzionale (cf., fra le altre, le sentenze n. 43 e n. 49/2018) ha sottolineato l'obbligo per il Giudice di interpretare le norme dell'ordinamento nazionale, inclusa quella di cui all'art. 609 co. 2 cod. proc. pen., relativa alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità, in conformità alle norme della Convenzione, ancor più quando esse corrispondono, come è nella specie, al parametro costituzionale del giusto processo. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di BARI, per un nuovo giudizio che pervenga - se ne sussistono i presupposti - a esiti difformi da quello di primo grado, soltanto se correlati alla differente valutazione di una prova dichiarativa che sia stata assunta a seguito della rinnovazione della prova medesima davanti a sé. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione de
Sentenza Cassazione n. 03154/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris