Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:249
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0239
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82, paragrafo 2, TFUE – Competenza legislativa dell’Unione – Direttiva 2012/29/UE – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “vittima” – Competenza extraterritoriale dei giudici penali di uno Stato membro – Inapplicabilità di tale direttiva»
Nella causa C‑239/24 [Aurnois] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisione del 12 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2024, nel procedimento promosso da
FP,
LD,
con l’intervento di:
Procureur fédéral,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per FP e LD, da M. Alié, avocate;
–
per il Procureur fédéral (in prosieguo: «procuratore federale»), da A. d’Oultremont, magistrato federale;
–
per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da L. Fiandaca, avvocata dello Stato;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da J. Hottiaux e J. Vondung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (
GU 2012, L 315, pag. 57
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato in Belgio da FP e LD contro diversi leader del Regno dell’[OSCURATO:PERSONA] per crimini contro l’umanità che sarebbero stati commessi contro la loro sorella, SX, cittadina saudita e militante dei diritti delle donne.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Diritto primario
3
L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE così prevede:
«Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a)
l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b)
i diritti della persona nella procedura penale;
c)
i diritti delle vittime della criminalità;
d)
altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone».
Direttiva 2012/29
4
I considerando 3, 4, 13 e 50 della direttiva 2012/29 così recitano:
«(3)
A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, [TFUE], è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.
(4)
(…) la presente direttiva mira a rivedere e integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI [del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (
GU 2001, L 82, pag. 1
)] e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nei procedimenti penali.
(…)
(13)
La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell’Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell’Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.
(…)
(50)
L’obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza relativi all’esercizio della giurisdizione previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali [
GU 2009, L 328, pag. 42
]».
5
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.
6
L’articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva stabilisce in particolare le seguenti definizioni:
«a)
“vittima”:
i)
una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
ii)
un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
b)
“familiare”: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima».
Diritto belga
7
L’articolo 10 della legge del 17 aprile 1878 contenente il titre préliminaire du code de procédure pénale (titolo preliminare del codice di procedura penale) (
Moniteur belge
del 25 aprile 1878, pag. 1265), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «TPCPP»), così dispone:
«Fatti salvi i casi di cui agli articoli 6 e 7, §1, potrà essere perseguito in Belgio lo straniero che abbia commesso al di fuori del territorio del Regno:
(…)
1
o
bis
una grave violazione del diritto internazionale umanitario di cui al libro II, titolo I
bis
del Code pénal (codice penale), commessa nei confronti di una persona che, al momento dei fatti, è un cittadino belga o un rifugiato riconosciuto in Belgio e ivi residente abitualmente, ai sensi della [Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951] [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), entrata in vigore il 22 aprile 1954 e integrata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967], o una persona che, da almeno tre anni, soggiorna effettivamente, abitualmente e legalmente in Belgio.
L’azione penale, compresa l’istruttoria, può essere avviata solo su richiesta del procuratore federale che valuta le eventuali denunce.
Investito di una denuncia ai sensi dei commi precedenti, il procuratore federale chiede al giudice istruttore di procedere all’istruzione della denuncia a meno che:
1
o
la denuncia sia manifestamente infondata; oppure
2
o
i fatti rilevati nella denuncia non corrispondano a una qualificazione dei reati di cui al libro II, titolo I
bis
, del codice penale; o
3
o
un’azione penale ricevibile non può derivare da tale denuncia; oppure
(…)
Se ritiene che una o più delle condizioni di cui ai commi 3, 1
o
, 2
o
e 3
o
siano soddisfatte, il procuratore federale avvia dinanzi alla chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) richieste volte a far dichiarare, a seconda dei casi, che non vi è motivo di proseguire o che l’azione penale non è ricevibile. È sentito solo il procuratore federale.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
Il 2 dicembre 2021 FP e LD (in prosieguo: le «denuncianti») hanno presentato una denuncia presso la procura federale contro diversi leader del Regno dell’[OSCURATO:PERSONA] per crimini contro l’umanità previsti dal codice penale belga, che sarebbero stati commessi contro la loro sorella, SX, cittadina saudita e militante dei diritti delle donne. Le denuncianti denunciavano così la repressione esercitata dal regime saudita nei confronti non solo della loro sorella, ma anche di molte altre persone che sarebbero state vittime di arresti e detenzioni arbitrari e illegali, di torture, di trattamenti inumani, di sparizioni forzate e di omicidi premeditati.
9
Dalla decisione di rinvio risulta che le denuncianti sostengono di avere la qualità non solo di vittime indirette, ma anche di vittime dirette delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario che sarebbero state commesse nei confronti della loro sorella. Infatti, in quanto persone vicine a una persona oggetto di tali violazioni, esse potrebbero subire danni mentali o emotivi, a causa dell’impatto psicologico e del trauma causati da tali violazioni, nonché una perdita economica, in particolare in caso di incapacità al lavoro derivante da un siffatto trauma.
10
Le denuncianti affermano, di conseguenza, di essere «vittime», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2012/29, e deducono che tale nozione è inclusa in quella di «persona contro la quale è stata commessa una grave violazione del diritto internazionale umanitario», quale risulta dall’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP. Inoltre, poiché i fatti denunciati sono avvenuti tra il 2018 e il 2021, ossia successivamente alla registrazione delle denuncianti in Belgio come residenti, queste ultime soddisfarebbero anche i criteri enunciati in quest’ultima disposizione al fine di perseguire in Belgio una persona diversa da un cittadino nazionale per fatti commessi al di fuori del territorio nazionale.
11
Investito della denuncia menzionata al punto 8 della presente sentenza, il procuratore federale ha proposto alla chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (sezione competente per l’imputazione della Corte d’appello di Bruxelles), giudice del rinvio, di dichiarare l’incompetenza dei giudici belgi e l’irricevibilità dell’azione penale, conformemente all’articolo 10, quarto comma, del TPCPP. A suo avviso, le condizioni richieste dal primo comma, 1
o
bis
, di tale articolo non sono soddisfatte trattandosi di reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sorella delle denuncianti. Il procuratore federale ha quindi rifiutato di riconoscere a queste ultime la qualità di «persone contro le quali è stata commessa una grave violazione del diritto internazionale umanitario», ai sensi dell’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP.
12
Il giudice del rinvio spiega che, conformemente all’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP, la competenza personale passiva dei giudici belgi nei confronti dei reati commessi al di fuori del territorio nazionale da una persona diversa da un cittadino nazionale è ammessa quando, da un lato, i fatti denunciati costituiscono una grave violazione del diritto internazionale umanitario e, dall’altro, tale violazione è stata commessa nei confronti di una persona avente la cittadinanza belga, che beneficia dello status di rifugiato in Belgio o risiede in tale Stato membro da almeno tre anni.
13
Tale giudice constata che SX, sorella delle denuncianti, è stata vittima di crimini idonei a costituire,
prima facie
, una grave violazione del diritto internazionale umanitario, ma che ella non aveva, al momento dei fatti, cittadinanza belga, non beneficiava dello status di rifugiato in Belgio né risiedeva nel territorio di tale Stato membro. In tali circostanze, la competenza extraterritoriale dei giudici belgi dovrebbe essere esclusa in applicazione dell’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP.
14
Detto giudice sottolinea che, per fondare la competenza extraterritoriale dei giudici belgi, tale articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, fa riferimento non alla nozione di «vittima», diretta o indiretta, bensì a quella di «persona contro la quale è stata commessa una grave violazione del diritto internazionale umanitario» e che, «al momento dei fatti, è un cittadino belga o un rifugiato riconosciuto in Belgio e ivi residente abitualmente». Esso precisa che quest’ultima nozione richiede un collegamento stretto con il Belgio al fine di impedire la presentazione di denunce da parte di persone che si stabiliscono sul territorio nazionale al solo scopo di adire i giudici di quest’ultimo per reati di cui esse asseriscono essere state vittime al di fuori di tale territorio.
15
Nei limiti in cui le denuncianti hanno dedotto, da un lato, di dover essere qualificate come «vittime», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29 e, dall’altro, che tale nozione deve essere intesa come inclusa in quella di «persona contro la quale è stata commessa una grave violazione del diritto internazionale umanitario», quale risulta dall’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP, il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione di tale articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia necessaria al fine di determinare la portata di quest’ultima nozione e, pertanto, di decidere se, nel caso di specie, siano soddisfatte le condizioni per l’esercizio dell’azione penale in Belgio.
16
Tale giudice rileva tuttavia che la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha dichiarato, in una sentenza del 17 dicembre 2003, che non esiste alcuna norma di diritto internazionale che imponga al Regno del Belgio di esercitare una competenza universale in materia di crimini contro l’umanità e constata, peraltro, che sia l’articolo 5 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 1465, pag. 85, n. 24841 (1987)] sia l’articolo 9 della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 20 dicembre 2006 [
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 2716, pag. 3, n. 48088 (2010)] prevede la possibilità per gli Stati contraenti di stabilire la loro competenza giurisdizionale passiva soltanto «qualora lo ritengano opportuno».
17
In tali circostanze, la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i) della direttiva [2012/29] debba essere interpretato nel senso che esso include nella nozione di “vittime”, dando loro accesso ai diritti definiti [da tale] direttiva, i familiari in senso stretto di una persona che, nel contesto di una grave violazione del diritto umanitario internazionale, sia stata oggetto di una sparizione forzata o di tortura, tenuto conto della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata [del 20 dicembre 2006] e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura [del 10 dicembre 1984]?
2)
Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva [2012/29] debba essere interpretato nel senso che esso include nella nozione di “vittime”, dando loro accesso ai diritti definiti [da tale] direttiva, i familiari che abbiano subito un danno mentale o emotivo, o una perdita economica causata direttamente da una grave violazione del diritto internazionale umanitario rivolta principalmente contro un familiare in senso stretto».
Sul procedimento dinanzi alla Corte
18
Con una richiesta di informazioni del 29 maggio 2024, la Corte ha invitato il giudice del rinvio a precisare le ragioni per le quali riteneva esistente un nesso tra la controversia principale, relativa alla competenza extraterritoriale prevista dal diritto belga per i crimini contro l’umanità, e le disposizioni della direttiva 2012/29.
19
Con lettera pervenuta alla cancelleria della Corte l’11 luglio 2024, il giudice del rinvio ha informato la Corte di aver fissato un’udienza al 12 novembre 2024 al fine di sottoporre il quesito così posto dalla Corte al contraddittorio tra le parti nel procedimento principale, precisando al contempo di essere in grado di rispondere a tale richiesta di informazioni solo a seguito di tale udienza.
20
Il 12 luglio 2024 il presidente della Corte, sentiti l’avvocata generale e il giudice relatore, ha deciso di sospendere il procedimento fino alla ricezione della risposta del giudice del rinvio a detta richiesta di informazioni.
21
Il 29 gennaio 2025, in risposta alla medesima richiesta di informazioni, il giudice del rinvio ha comunicato alla Corte le osservazioni scritte presentate dalle denuncianti e dal procuratore federale.
22
Il 5 febbraio 2025 il presidente della Corte, sentiti l’avvocata generale e il giudice relatore, ha deciso di versare agli atti i documenti depositati dal giudice del rinvio, di notificarli alle parti del procedimento principale nonché agli interessati unitamente alla richiesta di informazioni e di riprendere il procedimento.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
23
Il procuratore federale sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. Anche la [OSCURATO:PERSONA] nutre dubbi in merito alla ricevibilità di tale domanda.
24
Secondo il Procuratore federale, nessuna disposizione della direttiva 2012/29 è destinata a disciplinare le condizioni di ricevibilità dell’azione penale esercitata dinanzi ai loro giudici nazionali per reati commessi al di fuori del territorio nazionale, cosicché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva, oggetto delle questioni pregiudiziali, non sarebbe applicabile nell’ambito della controversia principale. In tali circostanze, la questione se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che anche un familiare stretto di una vittima di una grave violazione del diritto internazionale umanitario può essere qualificato come «vittima» e, pertanto, beneficiare dei diritti definiti da detta direttiva, sarebbe irrilevante ai fini della soluzione di tale controversia.
25
[OSCURATO:PERSONA] rileva che la direttiva 2012/29 non contiene alcuna disposizione relativa alla determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri in materia penale e che essa si applica solo ai procedimenti penali per i quali tale competenza sia già stata accertata. In generale, il diritto dell’Unione non conterrebbe alcuna norma pertinente per l’interpretazione di una disposizione di diritto nazionale che disciplina l’esercizio della competenza giurisdizionale extraterritoriale in materia penale, come quella oggetto della controversia principale.
26
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] fonda i propri dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale sul fatto che, in risposta alla richiesta di informazioni menzionata al punto 18 della presente sentenza, il giudice del rinvio non si è pronunciato in modo esplicito sui motivi per i quali ritiene che esista un nesso tra la controversia principale e le disposizioni di tale direttiva, limitandosi a trasmettere le osservazioni scritte delle denuncianti e del procuratore federale al riguardo.
27
Secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 1o agosto 2025, Alace e Canpelli,
C‑758/24 e C‑759/24
,
EU:C:2025:591
, punto
38
e giurisprudenza citata).
28
Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se la nozione di «persona contro la quale è stata commessa una grave violazione del diritto internazionale umanitario», quale risulta dall’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP, debba essere intesa nel senso che essa include quella di «vittima», definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29, di cui chiede l’interpretazione al fine di decidere se siano soddisfatte le condizioni per l’esercizio dell’azione penale in Belgio. Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse tale direttiva applicabile alla controversia principale, l’interpretazione di tale nozione di «vittima» avrebbe un’influenza sulla soluzione di tale controversia.
29
Poiché non risulta manifestamente che l’interpretazione della direttiva 2012/29 non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale direttiva non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni sollevate [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare),
C‑548/21
,
EU:C:2024:830
, punto
67
, nonché del 17 ottobre 2024, FA.RO. di YK & C.,
C‑16/23
,
EU:C:2024:886
, punto
48
].
Sulle questioni pregiudiziali
30
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2012/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «vittima», di cui a tale disposizione, include i familiari in senso stretto di una persona che ha subito una grave violazione del diritto internazionale umanitario o, quanto meno, quelli di essi che hanno subito un danno mentale o emotivo oppure una perdita economica causata direttamente da tale violazione.
31
Come rilevato al punto 28 della presente sentenza, tale giudice è chiamato, nell’ambito della controversia di cui è investito, a interpretare una disposizione di diritto nazionale, vale a dire l’articolo 10, primo comma, 1
o
bis
, del TPCPP, che stabilisce la competenza dei giudici nazionali a conoscere di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse al di fuori del territorio nazionale nei confronti di una persona avente la cittadinanza belga, che beneficia dello status di rifugiato in Belgio o che risiede in tale Stato membro da almeno tre anni. A tal fine, detto giudice chiede, in sostanza, se tale disposizione debba essere interpretata conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), della direttiva 2012/29.
32
In tale contesto, occorre esaminare, in via preliminare, se la direttiva 2012/29 sia applicabile nell’ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del suo territorio, ciò che potrebbe incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
33
Occorre anzitutto ricordare che tale direttiva è stata adottata sul fondamento dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Come risulta dal considerando 3 di detta direttiva, tale disposizione del Trattato FUE autorizza il legislatore dell’Unione a stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità, ma anche i diritti della persona nella procedura penale e l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri, come previsto da tale articolo 82, paragrafo 2, lettere da a) a c).
34
A tal riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2012/29, conformemente al suo titolo, stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Il considerando 4 di tale direttiva precisa che essa mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220 e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nel procedimento penale.
35
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1 primo comma, la direttiva 2012/29 ha come scopo di garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.
36
Ai fini dell’applicazione di tale direttiva, la nozione di «vittima» è definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i), come una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato. Tale nozione include altresì, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ii), di detta direttiva, un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Peraltro, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva definisce il «familiare» come il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima.
37
La direttiva 2012/29 enuncia, in sostanza, una serie di diritti di cui devono beneficiare tali vittime nell’ambito dei procedimenti penali nazionali. In primo luogo, in materia di informazioni e sostegno, tale direttiva stabilisce in particolare il diritto di comprendere e di essere compresi, il diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un’autorità competente e informazioni sul proprio caso. In secondo luogo, in materia di partecipazione al procedimento penale, detta direttiva prevede, tra l’altro, il diritto di essere sentiti e il diritto al patrocinio a spese dello Stato. In terzo luogo, in materia di protezione delle vittime, comprese quelle con specifiche esigenze nonché i minori, la stessa direttiva garantisce il diritto all’assenza di contatti fra la vittima e l’autore del reato nonché il diritto alla protezione della vita privata.
38
Solo il considerando 13 della direttiva 2012/29 si riferisce alle «vittime di reati extraterritoriali», precisando che tale direttiva comporta l’applicazione degli obblighi ivi enunciati solo nell’ambito di procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. La concessione di diritti a tali vittime presuppone quindi che gli Stati membri abbiano esercitato la loro competenza ad avviare un’azione penale. Come correttamente rilevato dal procuratore federale e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle loro osservazioni scritte, detta direttiva si applica solo ai procedimenti penali per i quali tale competenza è stata previamente accertata.
39
Tale constatazione è confermata dal considerando 50 della medesima direttiva, da cui risulta che quest’ultima fa salve la competenza degli Stati membri ad avviare procedimenti penali e l’applicazione delle norme sui conflitti di competenza nei procedimenti penali, quali previste dalla decisione quadro 2009/948.
40
In considerazione di tutti i motivi che precedono, la direttiva 2012/29 deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile nell’ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest’ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio,
deve essere interpretata nel senso che:
essa non è applicabile nell’ambito di una controversia vertente sulla competenza dei giudici penali di uno Stato membro a conoscere di fatti commessi al di fuori del territorio di quest’ultimo e non può incidere sulla portata di disposizioni di diritto nazionale che prevedono una siffatta competenza.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.