CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29554/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12251-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1478, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3295/39/2018 della [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], SEZ. DISTACCATA di LATINA, depositata il 21/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].- Ric. 2019 n. 12251 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- n.12251/2019 (1237) RILEVATO: che il contribuente CORONELLA Amleto propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, sezione staccata di Latina, di parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso di esso contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2006; CONSIDERATO: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con quale il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione artt. 139, 148, 156, 160 cod. proc. civ. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, per essere inesistente od insanabilmente nulla la notificazione dell'impugnato avviso di accertamento, in quanto la notifica era avvenuta nelle mani di un soggetto, tale CORONELLA Corrado, privo di qualsiasi collegamento con il suo domicilio fiscale, essendo stata eseguita in un luogo privo di ogni riferimento al notificando; inoltre CORONELLA Corrado non era persona addetta alla casa e l'ignoto luogo della notifica era diverso da quello del destinatario, si che la notifica era da ritenere inesistente, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria di cui all'art. 156 cod. proc. civ.; la notificazione in esame era invero totalmente difforme rispetto al modello legale e non era stato raggiunto nemmeno il risultato di stabilire, nel percorso dell'atto, un affidabile collegamento fra il soggetto agente ed il destinatario; la notificazione era inoltre priva dell'apposita ed indispensabile relazione di notificazione, prevista a scopo di certificazione dall'art. 148 cod. proc. civ., nella quale avrebbe dovuto essere riportato, in entrambi gli i esemplari dell'atto, e specie in quello rivolto al destinatario, la data, le generalità e la sottoscrizione del soggetto che eseguiva la notificazione, nonché l'indicazione della persona alla quale era stato consegnato la copia dell'atto, con le sue relative qualità, nonché l'indicazione del luogo della consegna; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con atto depositato oltre i termini di legge, al solo fine di una sua eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa, ex art. 370 comma 1 cod. proc. civ.; che il ricorso è stato trattato una prima volta all'udienza camerale del 24 novembre 2020, in esito alla quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, onde acquisire il fascicolo di merito, avendo il contribuente eccepito l'inesistenza della notifica nei suoi confronti dell'impugnato avviso di accertamento; che, una volta acquisito il fascicolo di merito, la causa è stata nuovamente trattata all'odierna udienza camerale; che il ricorrente ha presentato due memorie illustrative; che l'unico motivo di ricorso proposto dal contribuente è infondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.n. 946 del 2020; Cass. n. 10037 del 2019), in materia di attività accertativa degli uffici finanziari, qualora, come nella specie, la notifica dell'avviso di accertamento sia stata eseguita ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'ufficio e consegna a persona diversa dal destinatario, è unicamente richiesto che tale ultima persona sia individuata dal notificante come legittimata alla ricezione; e, nella specie, sussisteva tale legittimazione, essendo stata rinvenuta in atti la relata di notifica del citato avviso di accertamento, notifica effettuata il 6 maggio 2011 presso il domicilio del contribuente (via [OSCURATO:PERSONA]Arezzo n. 33, Latina), mediante consegna a CORONELLA Corrado, qualificatosi fratello del destinatario; in tal caso era solo richiesto che quest'ultimo apponesse la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, adempimento questo eseguito, senza che fosse necessario inviare una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme concernenti la consegna dei plichi per il tramite del servizio postale ordinario e non le norme contenute nella legge n. 890 del 1982; che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso proposto dal contribuente, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dal contribuente e lo condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi C 7.000,00, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]