CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce,Sezione Distaccata di Taranto, in data 9/5/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al rigetto dell'istanza di dissequestro e per la declaratoria d'inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la decisione del Gip del Tribunale di Taranto che, in data 24/3/21, aveva riconosciuto la Geri responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandola - in esito a giudizio abbreviato- alla pena di anni due, mesi due, gg. venti di reclusione ed euro 733,33 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 441, comma 5, in relazione agli artt. 586, 603, comma 3, e 237 cod.proc.pen. nonché degli artt. 24, 11 Cost. e 6 CEDU. La ricorrente lamenta che la Corte di merito ha immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata in sede di gravame con conseguente lesione del diritto di difesa. Aggiunge, in particolare, che la richiesta di acquisizione dello stradario di [OSCURATO:PERSONA] intendeva supportare la dedotta inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] mentre con la produzione della lista dei movimenti del conto postale della Geri si voleva giustificare il possesso da parte della prevenuta della somma di euro 180,00, riscontrando quanto dalla stessa asserito in sede di spontanee dichiarazioni. Nonostante la natura documentale della produzione, la Corte di merito ha disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria, violando il disposto dell'art. 603 cod.proc.pen. poiché i principi richiamati in sentenza non possono trovare applicazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato su immediato, risultando in tal caso mancanti le fasi in cui l'imputato può replicare alla tesi accusatoria in contraddittorio e produrre documenti e memorie, con conseguente vulnus del principio d'uguaglianza rispetto all'imputato libero; 2.2 la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in relazione agli artt. 546 e 533 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore assume che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità concursuale dell'imputata valutando erroneamente gli scarni e contrastanti elementi indiziari a carico della Geri, trascurando il fatto che la p.o. non ha visto in volto, neppure parzialmente, il secondo soggetto che s'accompagnava all'autore materiale dell'illecito e che il rinvenimento del cellullare dell'imputata sul luogo del delitto non consente di inferirne la presenza al momento della consumazione, in assenza di elementi di conforto e alla luce della condotta simulatoria del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, i giudici d'appello hanno omesso di considerare la centralità della posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di valutare le incongruenze segnalate in relazione ai contatti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2.3 l'erronea applicazione dell'art. 110 cod.pen. in relazione all'art. 27 Cost. Il difensore deduce che, in ogni caso, anche a voler ritenere che l'imputata fosse presente al momento della commissione dell'illecito, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto la sussistenza degli estremi di un concorso punibile in difetto di un sia pur minimo apporto causale della ricorrente alla condotta delittuosa. Infatti, la Geri rimase inerte durante l'azione e non fornì alcun contributo partecipativo alla stessa sicchè la sua presenza sul luogo doveva essere ricondotta alla mera connivenza; 2.4 la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto con strappo ex art. 624 bis cod.pen. in quanto le emergenze processuali attestano che il [OSCURATO:PERSONA] si limitò a strappare il borsello alla p.o. in modo fulmineo, cogliendolo di sorpresa, esercitando una violenza diretta verso il bene e non la persona, come confermato dall'assenza di esiti lesivi; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62 bis cod.pen. e dei doppi benefici di legge. Il difensore deduce che i giudici di merito hanno incongruamente negato il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità nonostante la pressoché integrale restituzione del denaro sottratto, il ritrovamento dei documenti contenuti nel borsello e l'assenza di esiti lesivi per la vittima. Inoltre, la sentenza impugnata non ha considerato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche il minimo allarme sociale del fatto, la modestissima portata offensiva della condotta della ricorrente, l'occasionalità della stessa e il corretto contegno processuale; 2.6 la violazione dell'art. 262 comma 1 cod.proc.pen. con riguardo al denegato dissequestro dello smartphone della prevenuta. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha erroneamente disatteso la richiesta di dissequestro dell'apparecchio telefonico della Geri, sottoposto a vincolo probatorio, in quanto le finalità perseguite debbono ritenersi esaurite con la definizione del giudizio nelle fasi di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che censura la denegata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado ( Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585-01; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv, 278061-01) ma ha ampiamente illustrato le ragioni della superfluità e irrilevanza della documentazione offerta in produzione, esprimendo un giudizio che non è suscettibile di rivisitazione in questa sede alla luce delle generiche deduzioni difensive. 2. I motivi due e tre che revocano in dubbio sotto complementari profili l'affermazione di responsabilità della prevenuta possono essere unitariamente delibati e s'appalesano inammissibili in quanto reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici d'appello. La sentenza impugnata (pag. 5 e segg.) ha esaustivamente argomentato l'attitudine rappresentativa degli indizi che militano a carico della ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni della p.o. circa le caratteristiche fisiche del soggetto che accompagnava l'autore materiale della rapina, dal rinvenimento sul luogo del delitto dell'apparecchio cellulare intestato e in uso alla Geri, dal rinvenimento nel portafogli della stessa in sede di perquisizione presso l'abitazione del convivente di una somma pressoché corrispondente a quella sottratta alla p.o. I giudici d'appello hanno, inoltre, analiticamente confutato la tesi difensiva intesa ad accreditare che al momento dei fatti il telefono cellulare della Geri fosse in uso al [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo aver effettuato la rapina con un ignoto complice, avrebbe lasciato deliberatamente l'apparecchio sul posto per far ricadere i sospetti sull'imputata, occultando il provento del delitto nella borsa della medesima, a sua insaputa. In particolare hanno evidenziato l'assoluta inverosimiglianza della condotta del [OSCURATO:PERSONA] ipotizzata dalla difesa, segnalando come la stessa si ponga in contrasto con le emergenze dell'analisi dei tabulati dell'utenza intestata alla Geri, dai quali consta che il correo/convivente [OSCURATO:PERSONA], alle ore 03,32, aveva effettuato due chiamate al cellulare della compagna, a dimostrazione dell'autonoma disponibilità di un apparecchio cellulare, e con le ulteriori evidenze costituite dalla pluralità di chiamate verso l'utenza della Geri rilevata tra le ore 5,30 e le 8,14 dal numero fisso dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ove l'imputata fu rinvenuta in sede di perquisizione, e dal cellulare dello stesso. La sentenza impugnata ha, altresì, dato conto che i contatti intercorsi nella notte tra la prevenuta e [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, depongono per l'utilizzo dell'apparecchio da parte della ricorrente, dall'altro, non sono evenienze idonee a qualificare uno di detti interlocutori quale possibile complice nell'azione delittuosa materialmente attuata dal [OSCURATO:PERSONA], dovendo i contatti richiamati riferirsi plausibilmente alla ricerca di stupefacenti, trovando in detta ottica spiegazione le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] di non essersi mosso da casa e la cancellazione dei dati telefonici da parte del Pontrelli. La difesa sollecita una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, preclusa in sede di legittimità a fronte dell'adeguato scrutinio effettuato dai giudici di merito, trasfuso in una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. 2.1 Destituita di pregio risulta anche la doglianza relativa all'asserita insussistenza degli estremi costitutivi del concorso in quanto la Corte distrettuale ha rimarcato che la presenza della Geri, travisata, a breve distanza dal [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'esecuzione del reato integra non una mera connivenza ma un contributo partecipativo efficiente sotto il profilo del rafforzamento della determinazione dell'autore materiale, cui la prevenuta assicurava copertura da interferenze esterne ed ausilio, ove necessario. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato, la cui integrazione non postula una partecipazione attiva del complice all'esecuzione dell'azione delittuosa, essendo sufficiente una consapevole correlazione causale tra le volontà dei concorrenti, capace di rafforzare la determinazione criminosa dell'agente. 3. Destituita di pregio risulta anche la censura in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, avendo i giudici del merito chiarito (pag. 9), alla stregua delle dichiarazioni della p.o., che il [OSCURATO:PERSONA] -lungi dall'indirizzare la violenza al bene della p.o.- cinse la vittima al collo e lo buttò a terra per vincerne la resistenza, strappandole il borsello all'esito di una colluttazione. 4.Inammissibili per manifesta infondatezza s'appalesano i rilievi in punto di diniego dell'attenuante della particolare tenuità del danno, avendo la sentenza impugnata dato conto dell'impossibilità di qualificare in termini di esiguità l'apprensione della somma di euro 920,00, richiamando, altresì, in ragione della natura plurioffensiva del reato, le connotazioni particolarmente violente della condotta. Deve aggiungersi che, al fine del riconoscimento dell'invocata diminuente, risulta irrilevante il recupero e la conseguente restituzione della refurtiva, trattandosi di mero post factum (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922 - 01; n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731-01). 5. Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi anche in relazione al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di indici di meritevolezza diversi dallo stato di incensuratezza, segnalando, inoltre, come difettino nella specie segni di rinneditazione dell'accaduto. 6. Fondato e meritevole d'accoglimento s'appalesa il conclusivo motivo che censura il mancato dissequestro dell'apparecchio cellullare della prevenuta. La Corte territoriale, a fronte di specifica devoluzione, ha ritenuto di dover mantenere il vincolo in quanto "funzionale all'espletamento di accertamenti tecnici", nonostante l'esaurimento delle fasi di merito. Questa Corte ha autorevolmente affermato che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini di prova, devono essere restituite all'avente diritto, salvo che non ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè che il giudice non ne disponga il sequestro conservativo o non le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero non ne ordini la confisca (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996,Chabni, Rv. 205706- 01;Sez. U, Sentenza n. 23 del 14/12/1994, 1995, Adelio, Rv. 200115-01). 7. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al diniego di dissequestro del telefono cellullare intestato alla ricorrente con declaratoria d'inammissibilità dei residui motivi. 5 aL, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al sequestro del telefono cellulare intestato alla ricorrente, in favore della qu