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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24248/2026

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ettivamente domi-ciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 940/7/25 depositata in data 2 aprile 2025 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 940/7/25 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primogrado di [OSCURATO:PERSONA] n. 7869/9/2022, con la quale era stato riget-tato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n.TD7010703718/2019 per II.DD. e IVA relativamente al periodo di im-posta 2014.2.

Si legge nella sentenza impugnata che con tale avviso l'Agenzia delleEntrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2014, un reddito di im-presa pari ad euro 79.765,00 a fronte di quello dichiarato pari ad euro46.007,00 con una maggiore Irpef accertata pari ad e 14.240,00; unvalore della produzione netta pari ad euro 94.813,00 con una maggioreIrap accertata pari ad euro 1.6271,00; una maggiore imposta Iva pariad euro 137.257,12 per effetto della non applicazione del regime dinon imponibilità sulle prestazioni di servizio fatturate per un imponibileNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026pari ad euro 623.896,00, oltre ad una sanzione pecuniaria unica pariad euro 185.296,85.3.

Il giudice di prime cure riteneva che la lamentata nullità della notificafosse stata sanata dalla proposizione del ricorso e rigettava le questionirelative al difetto di motivazione nonché alla mancata istaurazione delcontraddittorio.

Con riferimento ai maggiori ricavi accertati non potevariconoscersi alcuna incidenza percentualizzata di costi in quanto glistessi ricavi derivavano dall'applicazione degli studi di settore.

Infine,il giudice rigettava la doglianza di violazione dell'art. 8 d.P.R. n.633/72, assumendo che non era sufficiente indicare nelle fatture i rife-rimenti delle dichiarazioni d'intento che non aveva prodotto né regi-strato.

Le questioni venivano riproposte in secondo grado dal contri-buente, ma la sentenza era integralmente confermata dal giudice d’ap-pello.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 139 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde curerigettato il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva ec-cepito l’intervenuta decadenza dall’esercizio della potestà accertatrice,in ragione della nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140cod. proc. civ., per non avere il messo annotato nella relata di averetentato di notificare alle altre persone indicate nell’art. 139 cod. proc.civ..Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/20262.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt.132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/92 per avere il deci-dente ritenuto, con motivazione apparente, che l’atto era stato rego-larmente notificato dal messo cui era stato consegnato il 17.12.2019e, quindi, in tempo utile per evitare la decadenza.3.

I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e sono infon-dati, per l’assorbente ragione che è pacifico il fatto che il destinatariodella notifica in questione si è recato, nel mese successivo alla compi-lazione della cartolina da parte dell’ufficiale notificante, alla casa co-munale per ritirare il plico (così, v. p.4 controricorso) e ha propostotempestivamente ed efficacemente ricorso impugnando l’atto (cfr. p. 2sentenza).

Perciò, l’eventuale profilo di nullità nella compilazione dellacartolina ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è stato certamente sanatodal raggiungimento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. e la sanatoriaopera ex nunc (ex multis, Cass. n. 27326 del 2024).

La ratio espressadalla sentenza sulla questione rispetta dunque il minimo costituzionaleed è logica e consequenziale nella sua argomentazione.4.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai fini dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.39d.P.R. n. 600/73 e 109 del TUIR per avere il giudice di seconde curerigettato il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva la-mentato l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, suimaggiori ricavi accertati pari ad euro 33.758,00, non erano stati rico-nosciuti i costi forfettari in ragione della natura induttiva dell’accerta-mento.5.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026Va riaffermato anche nella presente fattispecie che, in caso di accerta-mento induttivo puro l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a pre-sunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisionee concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttiva-mente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti,sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto,in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art.109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal contoeconomico (tra le altre, v.

Cass. n.19191 del 2019; Cass. n.28740 del2017; Cass. n.1166 del 2012).

L’interpretazione della Corte di cassa-zione si pone in continuità con l’insegnamento della Consulta (Cortecost. n.225 del 2005) circa la necessità di tener conto dei componentinegativi di reddito in caso di ricostruzione induttiva del profitto nondichiarato, ai fini del rispetto del principio di capacità contributiva.Orbene, si legge a pag.6 del controricorso che «la P.A., dopo aver con-statato l’inattendibilità della documentazione contabile non ha fatto al-tro che determinare il reddito con l’applicazione della presunzione sem-plice (ex art. 39, secondo comma) data dall’applicazione del ricavopuntuale derivante dagli studi di settore».Perciò, la stessa Agenzia conferma che nella fattispecie è stato appli-cato un accertamento induttivo puro ex art.39, secondo comma, d.P.R.n.600/1973 per la ricostruzione del reddito, come del resto emergedalla lettura dell’avviso, depositato dalle parti tra gli atti.

Tuttavia,nell’abito di tale accertamento, l’Amministrazione ha fatto ricorso an-che allo studio di settore per la quantificazione della materia imponibilesottratta alla dichiarazione.

Questa circostanza è desumibile anchedalla lettura del ricorso dove, benché il contribuente erroneamente as-suma che le riprese siano basate esclusivamente sull’applicazione delloNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026studio di settore, vi è conferma che la quantificazione dei ricavi nondichiarati è stata parametrata sulle risultanze dello studio di settoreapplicabile, in ragione della ritenuta inattendibilità del dato delle rima-nenze finali dell’anno che giustificava quindi l’accertamento del mag-gior ricavo (cfr. p.3 ricorso).Siffatto profilo, secondo cui la ricostruzione induttiva pura è stata pa-rametrata allo studio di settore applicabile, induce anche a considerare«il caso dell’applicazione di studi di settore (cfr. Cass. n. 16168 del2025), i quali, anche prima degli “indici sintetici di affidabilità”, già apartire dal 31 dicembre 2007 attraverso gli indicatori di normalità ten-gono conto strutturalmente di determinati costi.

Ad esempio, l’ana-lisi della territorialità consente di individuare un indicatore territorialesintetico della struttura dei costi relativo al livello dei canoni di loca-zione degli immobili commerciali.

I costi sono considerati principal-mente come variabili per stimare i ricavi con l'analisi statistica, miglio-rati attraverso correttivi via via apportati agli indici di normalità» (v.Cass. n.11347 del 2026 in parte motiva).Sulla scorta di quanto precede, il motivo è fondato e il giudice di rinvio,nel rivalutare i fatti, procederà affinché sia rispettato il principio di ca-pacità contributiva e così sia assoggettato ad imposta il profitto nettoinduttivamente ricostruito e non quello lordo, ad un riconoscimento sìdei costi necessari alla produzione del maggior reddito accertato, even-tualmente determinandoli in misura forfetaria percentuale, tenutoconto però che in una certa misura alcuni costi sono già stati valutatiapplicabile, sia pure principalmente come variabili per stimare i ricavicon l'analisi statistica.Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/20266.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione art. 8 d.P.R. 633/72per avere il giudice confermato che le operazioni intervenute tral’odierno ricorrente (consorziato) e il [OSCURATO:PERSONA] non pote-vano godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.7.

Il motivo è inammissibile.7.1.

Sotto un primo profilo, il Collegio osserva che all’ultima paginadella sentenza il giudice ricorda che «Secondo l'articolo 4 d.P.R.633/72, le cessioni di beni, e le prestazioni di servizi intervenute traconsorzio e consorziati ai considerano effettuate nell’esercizio di attivitàd'impresa e, dunque, sono assoggettate ad IVA».

Inoltre, poco dopo,compie un preciso accertamento: «Nel caso specifico si rileva che laparte, per quanto concerne le prestazione di servizi di trasformazionedei frutti di bergamotto, rese alla società consortile Unionberg, avevaassoggettato le stesse ad IVA, mentre, per quanto concerne le succes-sive operazioni di vendita alla società consortile Unionberg di frutti giàtrasformati=essenza/olio di bergamotto aveva fatturato le operazioniin regime di non imponibilità, sulla base di lettera d'intento ricevuta dalconsorzio Unionberg.

Va però osservato che la ditta Paviglianiti nonaveva ricevuto alcuna lettera d'intento con riferimento alle fattureemesse ex art. 8 del D.P.R. 633/1972, limitandosi ad annotare nellefatture la lettera di intento direttamente ricevuta dalla società consor-tile Unionberg ed emessa dal cliente della società consortile stessa».La censura in disamina innanzitutto impinge nell’accertamento fattualecompiuto dal giudice sopra riportato.7.2.

Con riferimento ad un secondo, concorrente, profilo di inammissi-bilità della censura va osservato che, sotto lo schermo della violazionedi legge, il mezzo introduce in realtà una censura motivazionale cheNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026incappa nella preclusione della doppia conforme alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui inte-ressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade-guamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.8.

In conclusione, il terzo motivo di ricorso è accolto, rigettati i restanti,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tri-butaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame del profiloe per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettivamente domi-ciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 940/7/25 depositata in data 2 aprile 2025 e che nonrisulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 940/7/25 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primogrado di [OSCURATO:PERSONA] n. 7869/9/2022, con la quale era stato riget-tato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n.TD7010703718/2019 per II.DD. e IVA relativamente al periodo di im-posta 2014.2. Si legge nella sentenza impugnata che con tale avviso l'Agenzia delleEntrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2014, un reddito di im-presa pari ad euro 79.765,00 a fronte di quello dichiarato pari ad euro46.007,00 con una maggiore Irpef accertata pari ad e 14.240,00; unvalore della produzione netta pari ad euro 94.813,00 con una maggioreIrap accertata pari ad euro 1.6271,00; una maggiore imposta Iva pariad euro 137.257,12 per effetto della non applicazione del regime dinon imponibilità sulle prestazioni di servizio fatturate per un imponibileNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026pari ad euro 623.896,00, oltre ad una sanzione pecuniaria unica pariad euro 185.296,85.3. Il giudice di prime cure riteneva che la lamentata nullità della notificafosse stata sanata dalla proposizione del ricorso e rigettava le questionirelative al difetto di motivazione nonché alla mancata istaurazione delcontraddittorio. Con riferimento ai maggiori ricavi accertati non potevariconoscersi alcuna incidenza percentualizzata di costi in quanto glistessi ricavi derivavano dall'applicazione degli studi di settore. Infine,il giudice rigettava la doglianza di violazione dell'art. 8 d.P.R. n.633/72, assumendo che non era sufficiente indicare nelle fatture i rife-rimenti delle dichiarazioni d'intento che non aveva prodotto né regi-strato. Le questioni venivano riproposte in secondo grado dal contri-buente, ma la sentenza era integralmente confermata dal giudice d’ap-pello.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 139 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di seconde curerigettato il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva ec-cepito l’intervenuta decadenza dall’esercizio della potestà accertatrice,in ragione della nullità della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140cod. proc. civ., per non avere il messo annotato nella relata di averetentato di notificare alle altre persone indicate nell’art. 139 cod. proc.civ..Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/20262. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt.132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/92 per avere il deci-dente ritenuto, con motivazione apparente, che l’atto era stato rego-larmente notificato dal messo cui era stato consegnato il 17.12.2019e, quindi, in tempo utile per evitare la decadenza.3. I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e sono infon-dati, per l’assorbente ragione che è pacifico il fatto che il destinatariodella notifica in questione si è recato, nel mese successivo alla compi-lazione della cartolina da parte dell’ufficiale notificante, alla casa co-munale per ritirare il plico (così, v. p.4 controricorso) e ha propostotempestivamente ed efficacemente ricorso impugnando l’atto (cfr. p. 2sentenza). Perciò, l’eventuale profilo di nullità nella compilazione dellacartolina ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. è stato certamente sanatodal raggiungimento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. e la sanatoriaopera ex nunc (ex multis, Cass. n. 27326 del 2024). La ratio espressadalla sentenza sulla questione rispetta dunque il minimo costituzionaleed è logica e consequenziale nella sua argomentazione.4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ai fini dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.39d.P.R. n. 600/73 e 109 del TUIR per avere il giudice di seconde curerigettato il motivo di appello con il quale l’odierno ricorrente aveva la-mentato l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui, suimaggiori ricavi accertati pari ad euro 33.758,00, non erano stati rico-nosciuti i costi forfettari in ragione della natura induttiva dell’accerta-mento.5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026Va riaffermato anche nella presente fattispecie che, in caso di accerta-mento induttivo puro l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a pre-sunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisionee concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttiva-mente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti,sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto,in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art.109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal contoeconomico (tra le altre, v. Cass. n.19191 del 2019; Cass. n.28740 del2017; Cass. n.1166 del 2012). L’interpretazione della Corte di cassa-zione si pone in continuità con l’insegnamento della Consulta (Cortecost. n.225 del 2005) circa la necessità di tener conto dei componentinegativi di reddito in caso di ricostruzione induttiva del profitto nondichiarato, ai fini del rispetto del principio di capacità contributiva.Orbene, si legge a pag.6 del controricorso che «la P.A., dopo aver con-statato l’inattendibilità della documentazione contabile non ha fatto al-tro che determinare il reddito con l’applicazione della presunzione sem-plice (ex art. 39, secondo comma) data dall’applicazione del ricavopuntuale derivante dagli studi di settore».Perciò, la stessa Agenzia conferma che nella fattispecie è stato appli-cato un accertamento induttivo puro ex art.39, secondo comma, d.P.R.n.600/1973 per la ricostruzione del reddito, come del resto emergedalla lettura dell’avviso, depositato dalle parti tra gli atti. Tuttavia,nell’abito di tale accertamento, l’Amministrazione ha fatto ricorso an-che allo studio di settore per la quantificazione della materia imponibilesottratta alla dichiarazione. Questa circostanza è desumibile anchedalla lettura del ricorso dove, benché il contribuente erroneamente as-suma che le riprese siano basate esclusivamente sull’applicazione delloNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026studio di settore, vi è conferma che la quantificazione dei ricavi nondichiarati è stata parametrata sulle risultanze dello studio di settoreapplicabile, in ragione della ritenuta inattendibilità del dato delle rima-nenze finali dell’anno che giustificava quindi l’accertamento del mag-gior ricavo (cfr. p.3 ricorso).Siffatto profilo, secondo cui la ricostruzione induttiva pura è stata pa-rametrata allo studio di settore applicabile, induce anche a considerare«il caso dell’applicazione di studi di settore (cfr. Cass. n. 16168 del2025), i quali, anche prima degli “indici sintetici di affidabilità”, già apartire dal 31 dicembre 2007 attraverso gli indicatori di normalità ten-gono conto strutturalmente di determinati costi. Ad esempio, l’ana-lisi della territorialità consente di individuare un indicatore territorialesintetico della struttura dei costi relativo al livello dei canoni di loca-zione degli immobili commerciali. I costi sono considerati principal-mente come variabili per stimare i ricavi con l'analisi statistica, miglio-rati attraverso correttivi via via apportati agli indici di normalità» (v.Cass. n.11347 del 2026 in parte motiva).Sulla scorta di quanto precede, il motivo è fondato e il giudice di rinvio,nel rivalutare i fatti, procederà affinché sia rispettato il principio di ca-pacità contributiva e così sia assoggettato ad imposta il profitto nettoinduttivamente ricostruito e non quello lordo, ad un riconoscimento sìdei costi necessari alla produzione del maggior reddito accertato, even-tualmente determinandoli in misura forfetaria percentuale, tenutoconto però che in una certa misura alcuni costi sono già stati valutatiapplicabile, sia pure principalmente come variabili per stimare i ricavicon l'analisi statistica.Numero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/20266. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione art. 8 d.P.R. 633/72per avere il giudice confermato che le operazioni intervenute tral’odierno ricorrente (consorziato) e il [OSCURATO:PERSONA] non pote-vano godere del regime di non imponibilità ai fini IVA.7. Il motivo è inammissibile.7.1. Sotto un primo profilo, il Collegio osserva che all’ultima paginadella sentenza il giudice ricorda che «Secondo l'articolo 4 d.P.R.633/72, le cessioni di beni, e le prestazioni di servizi intervenute traconsorzio e consorziati ai considerano effettuate nell’esercizio di attivitàd'impresa e, dunque, sono assoggettate ad IVA». Inoltre, poco dopo,compie un preciso accertamento: «Nel caso specifico si rileva che laparte, per quanto concerne le prestazione di servizi di trasformazionedei frutti di bergamotto, rese alla società consortile Unionberg, avevaassoggettato le stesse ad IVA, mentre, per quanto concerne le succes-sive operazioni di vendita alla società consortile Unionberg di frutti giàtrasformati=essenza/olio di bergamotto aveva fatturato le operazioniin regime di non imponibilità, sulla base di lettera d'intento ricevuta dalconsorzio Unionberg. Va però osservato che la ditta Paviglianiti nonaveva ricevuto alcuna lettera d'intento con riferimento alle fattureemesse ex art. 8 del D.P.R. 633/1972, limitandosi ad annotare nellefatture la lettera di intento direttamente ricevuta dalla società consor-tile Unionberg ed emessa dal cliente della società consortile stessa».La censura in disamina innanzitutto impinge nell’accertamento fattualecompiuto dal giudice sopra riportato.7.2. Con riferimento ad un secondo, concorrente, profilo di inammissi-bilità della censura va osservato che, sotto lo schermo della violazionedi legge, il mezzo introduce in realtà una censura motivazionale cheNumero registro generale 13672/2025Numero sezionale 2214/2026Numero di raccolta generale 24248/2026Data pubblicazione 30/07/2026incappa nella preclusione della doppia conforme alla luce del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., giàprevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui inte-ressa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’internodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso ade-guamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità delricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato,ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostratoche le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado equelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state traloro diverse.8. In conclusione, il terzo motivo di ricorso è accolto, rigettati i restanti,la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tri-butaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame del profiloe per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 24248/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris