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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25664/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso la sentenza del 5/07/2023 della Corte di cassazione Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1548/21 del 26 aprile 2022 che, in riforma della sentenza emessa il 10 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.733,00 di multa in relazione ai reati di usura ed estorsione.

2. Taverniti, a mezzo dei procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario a mente dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell'errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza n. 35874/23 emessa il 5 luglio 2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta sussistenza del concorso della ricorrente nel reato attribuito al coniuge, [OSCURATO:PERSONA].

La Seconda Sezione ha affrontato la posizione della ricorrente a pagina 17 della sentenza, limitandosi a ritenere che i motivi riprendevano quelli già affrontati per la posizione del coniuge, ragione per la quale non vi era necessità di procedere ad uno specifico esame.

Tale passaggio motivazionale rende evidente l'errore di fatto denunciato, derivato dalla errata percezione del devolutum, dovuto a un evidente equivoco nel quale è incorsa questa Suprema Corte.

Invero, diversamente dalla posizione del Galati, per la Taverniti era stato dedotto il tema del concorso di persone nel reato, che, non riguardando il Galati, è stato, di fatto, pretermesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti.

2. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura.

Nel caso in esame, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha esaminato, invece, la censura della difesa relativa alla responsabilità a titolo di concorso della Taverniti, dopo avere premesso che i motivi di ricorso dei coniugi erano sostanzialmente identici.

La Corte di cassazione ha, poi, precisato quale sia stata la condotta della Taverniti e le ragioni per le quali la stessa doveva essere ricondotta alle fattispecie contestate (p. 15 della sentenza).

3. Occorre, pertanto, rilevare che la ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata.

Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi in sentenza, essendo stata ritenuta corretta ed esauriente la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. 4.Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso ha per oggetto la valutazione delle risultanze processuali, anziché l'indicazione di errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso la sentenza del 5/07/2023 della Corte di cassazione Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1548/21 del 26 aprile 2022 che, in riforma della sentenza emessa il 10 marzo 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1.733,00 di multa in relazione ai reati di usura ed estorsione. 2. Taverniti, a mezzo dei procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario a mente dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., e chiede la correzione dell'errore materiale e di fatto contenuto nella sentenza n. 35874/23 emessa il 5 luglio 2023 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare lo specifico motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta sussistenza del concorso della ricorrente nel reato attribuito al coniuge, [OSCURATO:PERSONA]. La Seconda Sezione ha affrontato la posizione della ricorrente a pagina 17 della sentenza, limitandosi a ritenere che i motivi riprendevano quelli già affrontati per la posizione del coniuge, ragione per la quale non vi era necessità di procedere ad uno specifico esame. Tale passaggio motivazionale rende evidente l'errore di fatto denunciato, derivato dalla errata percezione del devolutum, dovuto a un evidente equivoco nel quale è incorsa questa Suprema Corte. Invero, diversamente dalla posizione del Galati, per la Taverniti era stato dedotto il tema del concorso di persone nel reato, che, non riguardando il Galati, è stato, di fatto, pretermesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per motivi non consentiti. 2. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura. Nel caso in esame, la Seconda Sezione della Corte di cassazione ha esaminato, invece, la censura della difesa relativa alla responsabilità a titolo di concorso della Taverniti, dopo avere premesso che i motivi di ricorso dei coniugi erano sostanzialmente identici. La Corte di cassazione ha, poi, precisato quale sia stata la condotta della Taverniti e le ragioni per le quali la stessa doveva essere ricondotta alle fattispecie contestate (p. 15 della sentenza). 3. Occorre, pertanto, rilevare che la ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata. Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati motivatamente disattesi in sentenza, essendo stata ritenuta corretta ed esauriente la ricostruzione effettuata dai giudici di merito. 4.Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso ha per oggetto la valutazione delle risultanze processuali, anziché l'indicazione di errori in fatto, sostanzialmente riproponendo motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiedendo un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 marzo 2
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