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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22516/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza l'assenza di elementi di fatto tali da far prefigurare un disegno unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna def. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] talucia i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere l'unicità del disegno criminoso ponendo in evidenza l'assenza di elementi di fatto tali da far prefigurare un disegno unitario; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna def. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] talucia i
Sentenza Cassazione n. 22516/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris