Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 1970

Cassazione n. 23660/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to a MONTEPARANO il 29/05/1970 avverso la sentenza del 19/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la contestata recidiva.

Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in reazione agli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, ti ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a MONTEPARANO il 29/05/1970 avverso la sentenza del 19/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, esclusa la contestata recidiva. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in reazione agli artt. 129, 125 e 546 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, ti ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23660/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris