CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 25926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5321/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1969/2016 depositata il 30/08/2016. Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo avere trasferito la proprietà di immobili a una società, con citazione notificata il 14 maggio 1997, chiamava in giudizio l’acquirente, chiedendo dichiararsi la nullità della compravendita per violazione del divieto del patto commissorio. La domanda giudiziale, volta a far dichiarare la nullità dei contratti, era tempestivamente trascritta il 17 maggio 1997 al n. 2746 di formalità. Nel medesimo giudizio l’attore proponeva una domanda subordinata per avere il corrispettivo della vendita, che assumeva non essere stato pagato dall’acquirente. Il Tribunale adito rigettava la domanda di nullità e accoglieva la domanda subordinata, condannando la convenuta (A.G.R. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento della somma di € 62.415,00, oltre al 50% delle spese di lite, che compensava per il resto. [OSCURATO:PERSONA], vittorioso sulla domanda subordinata, avviava l’esecuzione forzata, sottoponendo a pignoramento l’immobile trasferito con i contratti oggetto della domanda di nullità tempestivamente trascritta contro la venditrice, poi assoggettata a esecuzione. Naturalmente la trascrizione del pignoramento contro l’esecutata è successiva alla trascrizione della domanda di nullità della vendita. L’esecuzione forzata si concludeva nel 2008 con l’aggiudicazione del complesso pignorato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il lotto 1) e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] ed Elena di Albignasego (PD) il lotto 2. Parallelamente all’esecuzione forzata si è svolto il giudizio d’appello contro la sentenza in base alla quale il Greggio aveva agito in executivis contro l’acquirente, che era stata impugnata sia dalla società acquirente, sia dal Greggio, che riproponeva la domanda principale di nullità della vendita, alla quale ineriva la prioritaria trascrizione. L’appello del Greggio era accolto dalla Corte d’appello di Venezia, che dichiarava la nullità della vendita e condannava la società acquirente al rilascio del complesso immobiliare a suo tempo acquistato con i contratti dichiarati nulli: tali statuizioni erano assunti dal giudice d’appello con sentenza n. 808 del 20 giugno 2007, divenuta definitiva il 4 novembre 2014, a seguito della conclusione del giudizio di cassazione. Immediatamente dopo l’aggiudicazione il Greggio ha chiamato in giudizio gli aggiudicatari, nei cui confronti ha chiesto la restituzione degli immobili aggiudicati e ciò in forza della decisione che aveva accolto la domanda di nullità della vendita contro la società esecutata. A giustificazione della pretesa egli ha fatto valere la priorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto alla trascrizione del pignoramento. Il Tribunale, con sentenza n. 24 del 2011, accoglieva la domanda e la decisione era impugnata dall’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. dinanzi alla Corte d’appello di Venezia, la quale sospendeva il giudizio in attesa della formazione del giudicato sulla decisione che aveva dichiarato la nullità dei contratti. Riassunto il processo dopo il passaggio ingiudicato, la C orte d’appello confermava la decisione di primo grado, in forza dell e seguenti considerazioni: a) non occorreva che l’attore, una volta fatta valere la priorità della trascrizione della domanda, impugnasse in modo specifico il decreto di trasferimento (la questione fu presentata in appello come deduzione della nullità della citazione, in quanto non contenente la richiesta di annullamento del decreto); c) dovevano inoltre ritenersi superate le censure sulla inammissibilità della domanda, in quanto proposta contro gli aggiudicatari quando ancora la sentenza (dichiarativa della nullità dei contratti) non era passata in giudicato: la corte d’appello osservava al riguardo di avere sospeso il processo, in attesa del giudicato, nel frattempo formatosi, ed essendo incontroversa l’identità fra i beni aggiudicati e quelli di cui è stato chiesto il rilascio. Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (“nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4, c.p.c. - Omesso esame del motivo d’appello relativo all’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, violazione ex art. 360 n. 3, c.p.c. per mancata sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”) la ricorrente sostiene che il giudizio contro gli aggiudicatari, intrapreso prima del passaggio in giudicato della decisione che aveva dichiarato la nullità della vendita, avrebbe dovuto essere sospeso già in primo grado. All’omissione del primo giudice la Corte d’appello avrebbe dovuto rimediare non tanto con la sospensione del giudizio nel grado, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità del processo, che non avrebbe potuto essere proseguito quando era ancora incerto il presupposto legittimante la pretesa dell’attore. La Corte d’appello ha invece erroneamente ritenuto che la questione non fosse più attuale a seguito della sospensione disposta nel grado, incorrendo così sia nella violazione di omesso esame diun motivo di impugnazione, sia nella violazione delle norme processuali che imponevano la sospensione già del giudizio di primo grado. Con il secondo motivo (“violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c. per errata interpretazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. Difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva. Violazione di legge anche ai sensi dell’art. 360 n. 4, c.p.c.”), coordinato al motivo precedente, si sostiene che l’azione non avrebbe potuto essere intrapresa prima del passaggio in giudicato, non sussistendo né l’interesse ad agire, né la legittimazione ad agire, e non avendo efficacia sanante il giudicato sopravvenuto in corso di causa. 1.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La mancata sospensione del processo è stata fatta valere in appello quale vizio della sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha ravvisato sussistente la ragione di pregiudizialità e ha sospeso il processo. Cessata la causa di sospensione la causa è stata correttamente decisa nel merito, non ricorrendo, in conseguenza della mancata sospensione, alcun vizio del procedimento tale da comportare la rimessione della causa al primo giudice, né tanto meno l’inammissibilità originaria della domanda. Tanto la legittimazione, quanto l’interessead agire, in quanto condizioni dell’azione, possono sopravvenire in corso di causa (Cass. n. 3314 del 2001; n. 5321/2016). 2. Il terzo motivo denuncia “violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione dei requisiti di cui all’art. 163 e 164 c.p.c. in relazione ai requisiti dell’atto di citazione e della nullità dello stesso.” La ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di non avere considerato che l’attore aveva fatto valere una sentenza pronunciata contro terzi, chiedendo l’accertamento della proprietà di beni che risultavano di proprietà degli aggiudicatari in forza del decreto di trasferimento emesso nell’esecuzione forzata. L’attore, pertanto, avrebbe dovuto proporre un’azione di rivendicazione contro i terzi proprietari, facendo valere l’inefficacia del decreto di trasferimento. In assenza di qualsiasi impugnativa del decreto, la sentenza su cui si fondava la pretesa, in quanto emessa inter alios , non consentiva, per sè stessa, di sovvertire la situazione di appartenenza che risultava dal titolo, costituito dal provvedimento giudiziale (decreto di trasferimento, regolarmente trascritto). Il motivo è infondato. L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato (Cass. n. 443/1985; 27/2000; m. 20037/2010; n. 6386/2017; 20608/2017). In considerazione di ciò è stato chiarito che è applicabile all’aggiudicatario l'art. 111 c.c. c.p.c., nel senso che è opponibile a lui, quale successore a titolo particolare del debitore esecutato, la sentenza pronunziata contro costui, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli art 2915 e 2919 c.c. (Cass. n. 1299/1977) Devesi ancora chiarire che, nel concorso dei presupposti, il giudicato è opponibile all’aggiudicatario senza che occorre la preventiva impugnazione del decreto di trasferimento (cfr. Cass. n. 6072/1985). È stato giustamente rimarcato che, conil decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione si limita ad ordinare che si cancellino soltanto le trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale con la quale un terzo abbia preteso la proprietà o altro diritto reale sul bene medesimo (Cass. n. 13212/2003; n. 5121/1978). 3. Il quarto motivo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c. per errata interpretazione dell’art. 2652 n. 6 c.p.c., che non sarebbe applicabile per risolvere il conflitto fra acquirenti di diritti incompatibili nel caso in cui la trascrizione posteriore sia stata presa non in forza di un titolo negoziale, ma riguardi un atto, come il pignoramento, destinato a dare avvio a un procedimento giurisdizionale. Il quinto motivo denuncia “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione dell’art. 619 c.p.c. nel combinato disposto dell’art. 2562 n. 6 c.c. e dell’art. 586 c.p.c. Omesso esame ed omessa decisione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.”. Con il motivo, coordinato al precedente, la ricorrente sostiene ancora una volta che la norma dell’art. 2652, n. 6, regola i conflitti dipendenti da negozi giuridici e non giustifica la prevalenza dell’attore, vittorioso sulla domanda di nullità trascritta prima del pignoramento, nei confronti dell’aggiudicatario a seguito di esecuzione forzata, tanto più nel caso in esame nel quale il pignoramento fu trascritto dal medesimo soggetto che aveva trascritto la domanda. Secondo la ricorrente, il venditore doveva far valere i diritti nell’esecuzione in corso, tramite opposizione, e ciò anche per evitare il pagamento del prezzo da parte degli aggiudicatari, pagamento invece avvenuto nel caso in esame. Si fa notareancora, da parte della ricorrente, che il venditore, nella s ua impropria veste di creditore procedente, ha poi riscosso il prezzo pagato dagli aggiudicatari. Insomma, conclude la ricorrente, non può essere consentito che colui il quale abbia espropriato un bene, incassando il ricavato della vendita forzata, possa poi pretendere nei confronti dell’aggiudicatario di essere riconosciuto proprietario del bene stesso. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. È stato già chiarito che laconsiderazione secondo cui nella vendita forzata, il trasferimento si verifica invito domino, ossia indipendentemente dalla volontà del debitore, non rappresenta una esatta ragione per escludere che l'aggiudicatario subentri nella medesima situazione giuridica soggettiva spettante al primo sul bene espropriato. L'intervento dell'organo esecutivo, se può imprimere alla vendita forzata un carattere diverso dalla comune alienazione negoziale, non è tale da esc1udere la sua configurazione come trasferimento coattivo, nel quale permane la derivazione del diritto del nuovo titolare del bene dal precedente titolare, ossia in cui vi è una successione in senso proprio, intesa come sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità del diritto trasferito, che rimane obiettivamente immutato. Devesi rilevare che quest'ultima opinione è confermata dal sistema normativo di diritto positivo. In particolare, l'art. 2919 c.c. statuisce che la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione. L'aggiudicatario è così posto nella stessa condizione di chi acquista un bene mediante una vendita volontaria, nel senso che sono trasmessi a lui i medesimi diritti che spettavano al suo dante causa. Anche la c.d. garanzia per evizione di cui all'art. 2921 c.c., pur avendo un fondamento ed una natura diversi dall'omonima garanzia per evizione della vendita volontaria - in quanta il rimedio è riconducibile al generale principio di cui all'art. 2033 c.c. - sta a significare che i creditori, in tanto hanno diritto al ricavato della vendita forzata, in quanta il prezzo versato abbia surrogato la cosa venduta entrando a far parte dei patrimonio dei debitore - effetto questo che non si verifica, ove manchi la qualità di proprietario della res di costui. Anche nella esecuzione forzata il conflitto tra acquirente e terzi viene ad essere risolto secondo i principi generali, con le particolari disposizioni previste per il caso di evizione (art. 2921 c.c.) (Cass. n. 655/1964). 3.2. Il secondo comma dell'art. 2915 c.c. considera gli atti e le domande per la cui efficacia di fronte ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, e condiziona la loro opponibilità al creditore pignorante alla trascrizione anteriore al pignoramento. Il creditore pignorante è equiparato al terzo acquiren te, in quanto il pignoramento prevale sulla sentenza che riconosca ai terzi diritti incompatibili o comunque contrastanti con la destinazione del bene al soddisfacimento dei creditori, partecipanti all'esecuzione, qualora la domanda, in base alla quale si è iniziato il processo, sia stata trascritta, agli effetti previsti negli art. 2652 e 2653 c.c., dopo il pignoramento stesso. Nel caso in esame, essendo acquisito che la domanda di nullità è stata trascritta prima del pignoramento, l’aggiudicatario è privo della tutela prevista in favore del sub acquirente dall’art. 2652, n. 6, c.c. (Cass. n. 1292/1974; n. 37722/2021). La circostanza che l’attore, in favore del quale fu emessa la pronuncia idonea a pregiudicare l’acquisto dell’aggiudicatario, sia il medesimo creditore pignorante si spiega in considerazione delle vicenda processuale che ha avuto origine con la domanda trascritta, perché, in primo grado, la domanda di nullità fu rigettata, mentre fu accolta la domanda di condanna al pagamento di somma. La coincidenza soggettiva non introduce alcuna reale ragione di anomalia, né crea le premesse per un indebito arricchimento. L’aggiudicatario, infatti, dispone pur sempre dei diritti a lui riconosciuti per l’ipotesi di evizione dall’art.2921 c.c., il cui fondamento è generalmente ravvisato proprio sul principio che vieta l'indebito arricchimento dei creditori ed eventualmente del debitore e di coloro cioè che si ripartiscono il prezzo ricavato dalla vendita del bene espropriato e poi tolto all'acquirente. 4. Il sesto motivo denuncia “violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per errata interpretazione dell’art. 619 c.p.c. e dell’art. 2652 n. 6 c.c. che ha portato al rigetto della domanda riconvenzionale condizionata proposta dalla azienda agricola Pellegrini”. La corte doveva accogliere la domanda riconvenzionale dell’attuale ricorrente, volta a far valere la prevalenza del decreto di trasferimento rispetto alla domanda giudiziale, trascritta prima del pignoramento. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, si traduce nella petizione di principio che la preventiva trascrizione della domanda ex art. 2652 n.6 c.c. non pone l’attore vittorioso nella posizione di poter prevalere sull’aggiudicatario a favore del quale sia stato emesso decreto di trasferimento. È stato già chiarito che tale tesi è contraria alla disciplina della materia, che parifica la posizione del cr editore pignorante a quello del terzo acquirente del convenuto. A sua volta l’art. 2919 c.c. sancisce il principio della parificazione, in ordine all’opponibilità del diritto acquistato dai terzi sul bene venduto, a quella del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. 4. In conclusione, i l ricorso deve essere rigettato con addebito di spese e raddoppio del contributo. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto d