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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022

Cassazione n. 06698/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA vi r3(-23-2` oL sul ricorso 16432-2022 prpposto da: SOC.

COOP. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante 02277900409, elelivamente domiciliata , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dii.rende; - ricorrenta - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiunramente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avve :so la sentenza n. 31126/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di RK )MA, depositata il 06/05/2021; udit2 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2 )22 n. 16432 sez.

ML - ud. 22-12-2022 -2- Adunanz camerale del 22 dicem Ire 2022 — Pres.

Leone, rel.

Buffa. r.g. n. 16132/2022 SOC. [OSCURATO:PERSONA]- EQUI1 [OSCURATO:PERSONA]() SPA + 1 La SOC.

COOP.

SOCIALE M U-{Y POPPINS A.R.L. ha proposto ricorso p r la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 31126/:021, con cui questa Corte dichiara\ a inammissibile il ricorso promosso dall'I.TN P.S. contro L cooperativa ed Equ ralia [OSCURATO:SOCIETA]., condannando il ricorre'' , e al pagamenro delle spese del giud zio, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed uro 6.000,00 per compensi professio aali, oltre spese al 15% ed accessori di legge, s .tnza tener conto del fatto che nel controricorso era stata esplicitamente richies a la distrazione delle spese legali in fa Tore del legale antistatario.

Risulta in atti che la parte istantJ ha effettivamente richiesto in sede di controricprso la distrazione delle spese e dei co npensi in favore del difensore antistatario.

Rileva il Collegio che il mancato ilievo dato alla richiesta di distrazione delle sp ie in favore del difensore antistatario :ostituisce frutto di mera disattenzione, emerni tbile attraverso il ricorso al rimedio de la correzione dell'errore materiale.

Il ricorso va accolto nei termini e le seguono, come riportati in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere su [le spese del presente procedimento (Cass.

Se , un.nr. 9438 del 2002; Cass. nr. 1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). p.q.m. dispone che l'ordinanza n. 3112(12021, nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, opo le parole "accessori di legge" rechi l'indicazione "da distrarsi in favon del procuratore costituito dichiaratwi. antistatario”.

Così deciso in Roma, nella carnel a di consiglio del 22 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA vi r3(-23-2` oL sul ricorso 16432-2022 prpposto da: SOC. COOP. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante 02277900409, elelivamente domiciliata , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e dii.rende; - ricorrenta - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiunramente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO ed [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avve :so la sentenza n. 31126/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di RK )MA, depositata il 06/05/2021; udit2 la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2 )22 n. 16432 sez. ML - ud. 22-12-2022 -2- Adunanz camerale del 22 dicem Ire 2022 — Pres. Leone, rel. Buffa. r.g. n. 16132/2022 SOC. [OSCURATO:PERSONA]- EQUI1 [OSCURATO:PERSONA]() SPA + 1 La SOC. COOP. SOCIALE M U-{Y POPPINS A.R.L. ha proposto ricorso p r la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza n. 31126/:021, con cui questa Corte dichiara\ a inammissibile il ricorso promosso dall'I.TN P.S. contro L cooperativa ed Equ ralia [OSCURATO:SOCIETA]., condannando il ricorre'' , e al pagamenro delle spese del giud zio, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed uro 6.000,00 per compensi professio aali, oltre spese al 15% ed accessori di legge, s .tnza tener conto del fatto che nel controricorso era stata esplicitamente richies a la distrazione delle spese legali in fa Tore del legale antistatario. Risulta in atti che la parte istantJ ha effettivamente richiesto in sede di controricprso la distrazione delle spese e dei co npensi in favore del difensore antistatario. Rileva il Collegio che il mancato ilievo dato alla richiesta di distrazione delle sp ie in favore del difensore antistatario :ostituisce frutto di mera disattenzione, emerni tbile attraverso il ricorso al rimedio de la correzione dell'errore materiale. Il ricorso va accolto nei termini e le seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere su [le spese del presente procedimento (Cass. Se , un.nr. 9438 del 2002; Cass. nr. 1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). p.q.m. dispone che l'ordinanza n. 3112(12021, nella parte del dispositivo, a pag. 6 e 7, opo le parole "accessori di legge" rechi l'indicazione "da distrarsi in favon del procuratore costituito dichiaratwi. antistatario”. Così deciso in Roma, nella carnel a di consiglio del 22 dicembre 2022.
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