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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13158/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale li ha condannati alla pena di euro 5.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 co. 2 d.lgs. 152/06, per aver depositato in modo incontrollato circa 30 mc di rifiuti costituiti da scarti alimentari, rifiuti legnosi, plastiche e materiali ferrosi.

I ricorrenti deducono due motivi di ricorso.

Con il primo lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità.

Con il secondo motivo lamentano il diniego dell'attenuante di cui all'arto 131 bis cod. pen.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Dalla consultazione dell'elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, è abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione dal 17/ 03/ 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 30/ 05/ 2022 e dunque, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale li ha condannati alla pena di euro 5.000 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 co. 2 d.lgs. 152/06, per aver depositato in modo incontrollato circa 30 mc di rifiuti costituiti da scarti alimentari, rifiuti legnosi, plastiche e materiali ferrosi. I ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo motivo lamentano il diniego dell'attenuante di cui all'arto 131 bis cod. pen. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, è abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione dal 17/ 03/ 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 30/ 05/ 2022 e dunque, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
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