Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:585
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 ottobre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Junta de Andalucia e altri
(causa C‑563/08)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Art. 49 TFUE –Libertà di stabilimento – Sanità pubblica – Farmacie – Prossimità – Approvvigionamento di medicinali alla popolazione – Licenze – Ripartizione territoriale delle farmacie – Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica – Distanza minima tra le farmacie»
Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa nazionale che subordina l’apertura di nuove farmacie in una determinata regione al rilascio di una licenza (Art. 49
TFUE) (v. punti 14‑34 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Granada – Interpretazione dell’art. 43 CE
– Normativa che prevede le condizioni da soddisfare per l’apertura di nuove farmacie – Limiti in funzione del numero di abitanti
e della necessità di mantenere una distanza minima tra farmacie.
[OSCURATO:PERSONA]. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non osta ad una normativa nazionale, come quella
oggetto della causa principale, che impone limiti al rilascio di licenze per nuove farmacie disponendo che:
– in ogni zona farmaceutica può essere creata un’unica farmacia, in linea di massima, per tranche di 2 800 abitanti;
– può essere creata una farmacia supplementare solo quando tale soglia è oltrepassata. Tale farmacia è creata per la frazione
superiore a 2 000 abitanti, e
– ogni farmacia deve rispettare una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti. In linea di massima tale distanza
è pari a 250 metri.
Tuttavia, l’art. 49 TFUE osta a siffatta normativa nazionale nei limiti in cui le norme di base dei 2 800 abitanti o dei 250
metri impediscono, nelle zone geografiche aventi caratteristiche demografiche particolari, la creazione di un numero sufficiente
di farmacie in grado di garantire un servizio farmaceutico adeguato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.