CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 30554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 12/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, per quanto di interesse nella presente sede processuale, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano - con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia per i reati a loro rispettivamente ascritti (per il Frigerio capi 1 - artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 10-quater, comma 2, 13-bis, comma 3, d. Igs. 74/2000, in Milano ed altrove dal 01/01/2013 al 02/09/2016 -, 23 - artt. 110, 640, comma primo, 61 nn. 7 e 11 cod. pen., in Milano il 10/12/2015 -, 24 - artt. 110, 640, comma primo, 61 nn. 7 e 11 cod. pen., in Milano nel maggio 2015 -, 25 - artt. 110, 640, comma primo, 61 nn. 7 e 11 cod. pen., in Milano nel maggio 2015 -, 26 - artt. 56, 110, 477, 482, 640, comma primo, 61 n. 11 cod. pen., in Milano dal 16/12/2015 -, 27 - artt. 110, 640, comma primo, 61 nn. 7 e 11 cod. pen., in Milano il 12/02/2015 -, 30 - artt. 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, quale amministratore di fatto della MDC s.r.I., dichiarata fallita in data 14/12/2017; per il Pagliaroli capo 28 - artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 10-quater, comma 2, d. Igs. 74/2000, in Milano dal 22/10/2015 al 02/09/2016), oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della curatela fallimentare per il fallimento della MDC s.r.I., disponendo la confisca di quanto in sequestro - revocava la condanna al risarcimento dei danni in favore della predetta parte civile per il Frigerio in relazione al capo 1) e per il Pagliaroli in relazione al capo 28), confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. La vicenda processuale riguarda un articolato meccanismo di compensazione di debiti tributari con crediti tributari inesistenti; tale programma di evasione fiscale veniva realizzato, attraverso alcune società di consulenza alle imprese, da [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri coimputati - alcuni dei quali hanno optato per il rito ordinario -; tra i collaboratori della Miorelli risulta il Frigerio, ritenuto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della MDC Management & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quest'ultima dichiarata fallita in data 14/12/2017, ed in riferimento alla quale sono state ritenute le fattispecie di cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose, bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. I titolari dei debiti compensati, invece, risultano soggetti passivi delle condotte di truffa funzionali all'attuazione del disegno criminoso attraverso la simulazione, da parte degli imputati, di crediti inesistenti, al fine di indurre i titolari di imprese a cedere i loro debiti reali in funzione di compensazioni, realizzando, in tal modo, un profitto - pari all'importo dei debiti da compensare, il cui equivalente veniva versato dai titolari delle imprese - con corrispondente danno per le persone offese - pari alla mancata corresponsione di quanto dovuto all'erario, con le conseguenti contestazioni tributarie. Il solo Pagliaroli, legale rappresentante della Cord-Net Italia s.r.I., aveva consapevolmente aderito a detto meccanismo, portando in compensazione debiti tributari con crediti inesistenti, mediante modelli F24 trasmessi telematicamente. 2. In data 25/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 10-quater d. Igs. 74/2000, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha basato il concorso del ricorrente nel reato di cui al capo 1) unicamente sulla collaborazione del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e sul guadagno per lui derivante dall'attività svolta, senza alcuna considerazione della inconsapevolezza, da parte del Frigerio, della inesistenza dei crediti compensati dalla Miorelli, come evidenziato dalla difesa sia nella memoria al primo giudice (allegata al ricorso) che nell'atto di appello, il cui contenuto è stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale; quanto alle intercettazioni poste a fondamento della motivazione, peraltro successive alla commissione dei reati, il loro contenuto esula dal tema inerente la consapevolezza della falsità dei crediti, come indicato dalla difesa nella memoria allegata al ricorso; la Corte di merito, in particolare, ha travisato il contenuto della conversazione n. 514 del 03/03/2016 e di altre captazioni, di cui la difesa aveva fornito una interpretazione alternativa e su cui la sentenza ha omesso ogni motivazione; né la Corte di merito ha considerato come il reato di cui all'art. 10-quater d. Igs. 74/2000 sia un reato proprio, mentre il Frigerio avrebbe assunto il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel settembre 2015, quindi solo nell'ultimo periodo relativo alle condotte contestate al capo 1), per cui il solo profitto che l'imputato avrebbe ricavato appare insufficiente a fondare la ritenuta attività concorsuale; per le stesse ragioni appare inidonea anche la motivazione inerente le fattispecie di truffa ascritte all'imputato nei capi da 23) a 27); 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 10- quater e 12-bis d. Igs. 74/2000, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di riduzione della pena per il reato di cui al capo 1), in considerazione dell'epoca delle condotte, avendo la Corte territoriale ritenuto unitaria la condotta, senza considerare che nel caso in esame il reato è istantaneo ed eventualmente abituale, consumandosi con l'invio del modello F24 da parte del contribuente; nel caso di specie, inoltre, il contribuente effettivo si identifica con un soggetto esente da responsabilità ai sensi dell'art. 48 cod. pen., poiché l'autore del reato è un diverso soggetto che, in base ad un negozio illecito, si era accollato il debito tributario, come risulta, peraltro, sia dalla contestazione del reato sub 1) che da quella delle condotte di truffa; diversamente, la Corte territoriale ha ritenuto che gli importi al di sotto della soglia di punibilità indicati ai capi 24) e 25), corrispondenti alle somme indicate quali importi falsamente compensati, e la data del reato di cui al capo 27), precedente l'inasprimento sanzionatorio di cui al d. Igs. 158/2015, non dovessero avere alcuna incidenza sulla determinazione della pena per il reato di cui al capo 1), con conseguenze anche in riferimento alla somma oggetto della confisca; per il Frigerio, infatti, le somme rilevanti ai fini della confisca corrispondono alla somma degli importi delle truffe a lui ascritte dai capi 23) a 27), ossia la complessiva somma di euro 648.014,65, corrispondente alle uniche compensazioni indebite a lui ascritte quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; 2.3 violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto l'imputato amministratore di fatto sia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che della MDC s.r.I., senza considerare che il Frigerio non aveva avuto alcun rapporto con la Miorelli fino alla seconda metà del 2015, tanto è vero che le condotte di truffa di cui ai capi da 2) a 22), che coinvolgono la MDC s.r.I., sono ascritte alla sola Miorelli, benché alcune di dette condotte siano state poste in essere alla fine del 2015, il che dimostra la sostanziale estraneità dell'imputato alla detta società; il ruolo gestorio dell'imputato, quindi, si basa su di una parcellizzata interpretazione delle conversazioni captate, peraltro quando la società era già in liquidazione; inoltre il liquidatore, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], non aveva mai avuto contatti con il Frigerio, essendo solo la Miorelli amministratore operativo; il semplice procacciamento di clientela, svolto negli ultimi mesi di vita della società, quindi, è elemento irrilevante ai fini dell'attribuzione del ruolo all'imputato, mentre la difesa si era lungamente soffermata sulla conversazione da cui emergeva come il ricorrente ed il Maiorana discutessero di tre conti correnti, sicuramente non riferibili alla società, che era titolare di un solo conto; le stesse intercettazioni dimostrano come il Frigerio fosse stato costretto a rivolgersi ai clienti per apprendere notizie dei pagamenti, con ciò essendo dimostrata la sua impossibilità di verificare il conto corrente della società; infine, l'unica somma di denaro uscita dalla società, pari ad euro 300.154,38, sarebbe stata percepita ingiustificatamente dal ricorrente, senza nessuna verifica, da parte della Corte di merito, della consapevolezza dell'imputato circa l'illiceità del meccanismo messo in opera dalla Miorelli, unico dominus della società. 3. In data 25/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., anche in relazione al travisamento della prova, posto che la sentenza impugnata non indica affatto quali sarebbero stati i rilevanti tasselli probatori a carico del ricorrente, al di là delle poche intercettazioni, la cui efficacia dimostrativa è svalutata dalla stessa sentenza impugnata; in ogni caso, dallo stesso incedere argomentativo della Corte territoriale si comprende come il Pagliaroli, fino al marzo 2016, non avesse alcun elemento a sua disposizione per dubitare dell'effettività dei crediti portati in compensazione, tanto è vero che egli aveva cercato di ottenere delle rassicurazioni circa la effettività dei nuovi crediti portati in compensazione, in ciò rassicurato dal Frigerio; sicché il fatto che il Pagliaroli avesse discusso con una interlocutrice di quanto riferitogli dal Frigerio e dal Piga - ossia la sola impossibilità di poter procedere con la stessa operatività del 2015 - è stato valutato dalla Corte di merito come dimostrazione della sola consapevolezza, da parte dell'imputato, della necessità di modificare le modalità di compensazione dei crediti rispetto all'anno 2015, il che implica, logicamente, l'assenza di qualsiasi profilo soggettivo dell'addebito, salvo, poi, il richiamo non esplicitato ad ulteriori importanti tasselli probatori; la conversazione n. 258 del 21/03/2016, inoltre, risulta del tutto travisata dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha omesso di considerare il passaggio - riportato in ricorso e contenuto nella conversazione la cui trascrizione è stata allegata integralmente al ricorso - in cui il Frigerio aveva rassicurato il Pagliaroli circa la genuinità dei crediti fiscali personali della Miorelli, confermandogli, quindi, la bontà degli accolli posti in essere nel 2016; dal che emerge evidente come la percezione della Corte territoriale del contenuto della telefonata sia del tutto inconciliabile con il suo significato letterale. 4. In data 11/05/2022 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.5. In data 12/05/2022 l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno trasmesso conclusioni scritte, riportandosi al ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1.La vicenda processuale concerne l'attività truffaldina posta in essere, in danno di inconsapevoli imprenditori indebitati con l'erario, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], attraverso due società, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - che della precedente aveva proseguito l'attività -; i predetti avevano fraudolentemente utilizzato l'istituto dell'accollo mediante compensazione dei debiti tributari, attraverso l'utilizzo di modelli F24; in tale attività risulta aver parzialmente concorso anche [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], va osservato che i motivi di ricorso tendono ad una critica dell'impianto valutativo da parte della sentenza impugnata, dolendosi del fatto che la Corte territoriale avesse semplicemente presunto la conoscenza, da parte del ricorrente, della falsità dei crediti, senza prendere in considerazione la prospettazione difensiva. In realtà, già la sentenza di primo grado aveva fatto riferimento al compendio intercettivo per delineare il ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto della MDC s.r.I., nonché beneficiario di somme distratte per l'importo di 300.000,00 euro, con particolare riferimento alla collaborazione da lui prestata alla Miorelli, di cui era anche compagno di vita, sia nella tenuta della contabilità che nella chiusura dei conti correnti della detta società; inoltre, il compendio intercettivo aveva evidenziato che la predetta società fosse stata creata allo scopo specifico di commettere una serie indeterminata di truffe ai danni di imprenditori indebitati con l'erario, e che la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel settembre 2015, fosse anch'essa destinata alla liquidazione, avendo la Miorelli ed il Frigerio intenzione di proseguire le illecite attività con crediti direttamente riferibili alla Miorelli. [OSCURATO:PERSONA], inoltre - come emerso dalle captazioni -, aveva svolto un ruolo primario nella gestione dell'attività criminosa, tenendo i rapporti con i diversi clienti e cercando ulteriori imprenditori da coinvolgere nelle illecite compensazioni, lasciando alla Miorelli solo la realizzazione dei profili strettamente tecnici delle condotte.La Corte territoriale, alla pag. 16 della motivazione, ha poi affrontato direttamente il profilo della consapevolezza circa l'inesistenza dei crediti utilizzati per le compensazioni, da parte del Frigerio, riferendosi alle intercettazioni da cui emergeva evidente come il predetto fosse perfettamente a conoscenza delle criticità esistenti sin dalle prime fasi di utilizzazione del meccanismo, in relazione alla massività delle deleghe acquisite ed all'ingente ammontare dei crediti posti in compensazione. Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato come il profitto conseguito dalla clientela sia stato dirottato in buona parte verso conti correnti ed utilità personali del Frigerio, che aveva anche beneficiato di lauti compensi. Tali argomentazioni, nel logico coordinamento delle risultanze probatorie, risultano del tutto impermeabili alle doglianze difensive che, essenzialmente, appaiono ripetitive delle considerazioni poste a base del gravame, tendendo ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda attraverso una alternativa interpretazione delle fonti di prova, senza enucleare alcun reale vizio di illogicità della motivazione. Che poi il Frigerio avesse cominciato la sua collaborazione con la Mioreli a partire da una certa epoca - collocata dalla difesa nel 2015 - significa semplicemente che egli si era inserito solo a far data da tale anno in un meccanismo già collaudato dalla Miorelli, che per le più risalenti vicende aveva concorso con altri soggetti; di tali circostanze, peraltro, i giudici di merito danno ampiamente conto. Peraltro, la Corte territoriale ha affermato che il Frigerio era stato coinvolto nelle attività incriminate quanto meno dalla prima metà del 2015, posto che egli era anche coniugato con la Miorelli e, quindi, in epoca antecedente la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avendo il Frigerio già supportato la Miorelli nel corso della operatività della MDC s.r.I., risultando egli destinatario anche di fatture emesse dalla detta società, a titolo di compensi per prestazioni occasionali. La stessa Miorelli, in sede di interrogatorio, aveva ammesso di aver avuto, prima del maggio 2016, un conto cointestato con il Fregerio, su cui erano confluite somme di denaro utilizzate in comune con il coniuge ed anche dirottate su conti esteri. Con tali ultime circostanze, peraltro, la difesa non si confronta affatto, risultando, quindi, il primo motivo di ricorso anche generico, oltre che versato in fatto. 2.2 II secondo motivo di ricorso risulta, parimenti, inammissibile per genericità. La difesa lamenta la determinazione della pena in riferimento al capo 1), per effetto del riconoscimento della irrilevanza penale e della minor pena prevista in relazione al tempus commissi delicti di alcune delle plurime condotte contestate ai sensi dell'art. 10-quater d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, senza neanche specificare quali sarebbero tali condotte, posto che la formulazione dell'imputazione copre un arco temporale compreso tra il 01/01/2013 ed il 02/09/2016. Solo successivamente, proseguendo nell'illustrazione del motivo di ricorso, la difesa si focalizza su due sole compensazioni - quelle indicate in riferimento alle vicende descritte ai capi sub 24) e 25) - che sarebbero state, rispettivamente, di euro 20.321,68 e di euro 16.861,68 e, quindi, al di sotto della soglia di punibilità di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Sul punto, in ogni caso, la sentenza impugnata ha rilevato come per detta condotta continuata per circa un triennio, di cui al capo 1), fosse stato individuato un unico aumento, nella misura di mesi cinque di reclusione, del tutto congruente e proporzionato alla rilevanza dei fatti, aggravati anche ai sensi dell'art. 13 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, circostanza di cui la difesa non sembra tenere conto. Inoltre, quanto alla individuazione della congruità di detto aumento a titolo di continuazione, la stessa sentenza ha rilevato come nel solo periodo compreso tra il 14/01/2016 ed il 18/01/2016 fossero stati portati in compensazione crediti inesistenti per oltre due milioni di euro. In riferimento all'anno 2015, in cui si collocano le due compensazioni al di sotto della soglia di punibilità, in ogni caso, l'importo totale delle compensazioni fittizie - per come emerge dalla formulazione del capo di imputazione - risulta pari ad euro 27.028.142,17; se si considera che le annualità in cui sono state effettuate tali operazioni sono complessivamente quattro e che, come detto, per la globalità di dette operazioni, l'aumento a titolo di continuazione è stato di mesi cinque di reclusione, la motivazione della sentenza impugnata circa la congruità di tale aumento appare del tutto ragionevole. Detto aumento, evidentemente omnicomprensivo, appare intuitivamente operato in favore dell'imputato, posto che una elementare operazione aritmetica consente di verificare che se, al contrario, l'aumento avesse voluto tenere conto anche della continuazione interna, operando, cioè, in ragione di singoli aumenti per ciascun modello F24 presentato, si sarebbe pervenuti ad una pena ben superiore a quella di mesi cinque di reclusione, anche in considerazione degli importi spesso elevati delle compensazioni. Quanto al profilo della confisca, disposta ai sensi dell'art. 12-bis d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, che avrebbe risentito della indebita inclusione delle somme corrispondenti alle condotte penalmente non rilevanti, va osservato che si tratta di un motivo nuovo, non sottoposto alla Corte territoriale, alla quale, invece, era stata avanzata la sola doglianza relativa al fatto che alcune condotte non fossero riferibili al Frigerio, sia quanto alla collocazione cronologica che quanto ai soggetti che avevano posto in essere le condotte stesse.Sul punto la Corte di merito ha ricordato come la confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 possa essere disposta indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, essendo collegata non all'arricchimento personale ma alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, e, su tale aspetto, il ricorso non ha in alcun modo confutato la motivazione. 2.3 In relazione al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. svolto dal Frigerio, va ribadito che il capo di imputazione sub 30) riconosce detto ruolo al ricorrente solo in riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non anche in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo evidente, in tal senso, come le argomentazioni da parte della Corte territoriale, alla pag. 13 della motivazione, circa il ruolo rivestito dal Frigerio anche nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., facciano riferimento al ruolo formale attribuito al predetto, che della menzionata società era stato amministratore sin dalla costituzione e socio al 15%. In ogni caso, in relazione al ruolo di amministratore di fatto ascritto al ricorrente al capo 30) dell'imputazione, le doglianze difensive risultano del tutto versate in fatto, posto che, come visto, la sentenza impugnata ha riconosciuto l'operatività del Frigerio anche in riferimento ad un arco temporale in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. veniva ancora utilizzata per le condotte illecite ascritte agli imputati, come si evince altresì dal riferimento alle denunce di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], relative a vicende che avevano coinvolto il Frigerio nel dicembre 2015, oltre che la indiscussa partecipazione di questi all'incontro con i referenti della società Arcadia nel gennaio 2015 (pag. 14 della motivazione). 3. Parimenti inammissibile risulta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato su di una lettura alternativa del significato della conversazione intercettata in data 21/03/2016, n. 258. In realtà, già il primo giudice aveva individuato nel Pagliaroli, sulla scorta di altre captazioni, il ruolo di soggetto che procacciava clienti alla Miorelli in epoca antecedente alla collaborazione tra la predetta ed il Frigerio, tanto è vero che nel corso di una conversazione intercettata tra i precedenti collaboratori della Miorelli, Addonizio e Musto, l'Addonizio si doleva del fatto che il Pagliaroli gli avesse sottratto un cliente. La Corte di merito ha ribadito tali elementi di prova, individuando l'originaria collaborazione tra il Pagliaroli e l'Addonizio, la successiva collaborazione tra il ricorrente e la Miorelli, non apparendo irrilevante la circostanza che una delle società facenti capo al ricorrente, e per la quale erano state operate compensazioni, avesse la medesima sede della [OSCURATO:SOCIETA]. e, prima ancora, presso la sede della Consulta s.r.I., società facente capo all'Addonizio.Non a caso, infatti, in altra conversazione non considerata affatto dalla difesa, la Miorelli ed il Frigerio discutevano della provvigione da riconoscere al Pagliaroli in ragione del numero dei clienti da questi procacciati, in proporzione delle compensazioni effettuate (progressivo n. 212 citatd a pag. 19 della sentenza). Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla si ritiene dovuto, per il presente giudizio, alla parte civile, sia in considerazione della mancata trasmissione della nota spese sia in riferimento alla carenza di qualsivoglia significativo contributo da parte della difesa delle parti civili, che si è limitata, con la citata memoria, a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, senza