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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19549/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto della somma di 400 euro, commesso con destrezza in data 9 luglio 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali denuncia: - erronea valutazione delle risultanze probatorie ed erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza in quanto fondati solo sulle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, nelle more deceduta e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.; - il carattere indiziario degli elementi raccolti; - l'intervenuta prescrizione del reato.

3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, poiché involge l'applicazione di istituti complessi non solo e non tanto il tema di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona poi deceduta, quando piuttosto la valenza probatoria delle stesse alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza anche sovranazionale in relazione al sacrificio derivante dalla impossibilità di controesaminare il testimone e alle garanzie offerte per compensare tale sacrificio.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 21 luglio 2022, tenuto coni:o di 193 giorni di sospensione a causa del sisma ex art. 17 d.l. n. 8 del 2017).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto della somma di 400 euro, commesso con destrezza in data 9 luglio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali denuncia: - erronea valutazione delle risultanze probatorie ed erroneo riconoscimento della circostanza aggravante della destrezza in quanto fondati solo sulle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa, nelle more deceduta e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen.; - il carattere indiziario degli elementi raccolti; - l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, poiché involge l'applicazione di istituti complessi non solo e non tanto il tema di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona poi deceduta, quando piuttosto la valenza probatoria delle stesse alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza anche sovranazionale in relazione al sacrificio derivante dalla impossibilità di controesaminare il testimone e alle garanzie offerte per compensare tale sacrificio. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 21 luglio 2022, tenuto coni:o di 193 giorni di sospensione a causa del sisma ex art. 17 d.l. n. 8 del 2017). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così
Sentenza Cassazione n. 19549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris