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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 38221/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; se Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 132 d.lgs 385/1993; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché: il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale e, pertanto, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell'abitualità (Sez. 5, Sent. n. 8026 del 14/12/2016 Rv. 269451) ovvero dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, che nel caso in esame è da collocarsi temporalmente nell'anno 2010, come indicato nella sentenza impugnata; è stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen che incide sul termine prescrizionale poiché circostanza ad effetto speciale; sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché la richiesta di rinnovazione deve essere formulata con l'indicazione specifica della rilevanza e decisività rispetto al quadro probatorio in atti, mentre nel caso di specie nulla è stato dedotto (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 Rv. 265022); Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglier)Elest sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; se Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 132 d.lgs 385/1993; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché: il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale e, pertanto, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell'abitualità (Sez. 5, Sent. n. 8026 del 14/12/2016 Rv. 269451) ovvero dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, che nel caso in esame è da collocarsi temporalmente nell'anno 2010, come indicato nella sentenza impugnata; è stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen che incide sul termine prescrizionale poiché circostanza ad effetto speciale; sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché la richiesta di rinnovazione deve essere formulata con l'indicazione specifica della rilevanza e decisività rispetto al quadro probatorio in atti, mentre nel caso di specie nulla è stato dedotto (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 Rv. 265022); Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglier)Elest sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris