CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICALTANISSETTA nel procedimento a carico di: STANZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.srrrtTre le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre avverso l'ordinanza del 10 luglio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta che, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione materiale della sentenza del 15 dicembre 2022, divenuta definitiva, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati ex art. 444 cod. proc. pen.; in particolare, il giudice dell'esecuzione ha inserito nella parte del dispositivo, prima delle parole «ritenuta la continuazione», l'inciso «riqualificati nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 629 c.p.». Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'accordo di applicazione della pena su richiesta delle parti prevedeva la riqualificazione delle fattispecie estorsive accertate, in capo a entrambi i condannati, con riferimento ai capi di imputazione b) e c), e, in capo al solo [OSCURATO:PERSONA] e nella forma tentata, con riferimento al capo di imputazione d), con l'esclusione - in tutti i casi - della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. e delle circostanze aggravanti conseguenziali. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli all'art. 629, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il richiamo di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. non fa riferimento al quinto comma dell'art. 628 cod. pen., ma al suo secondo comma, che rappresentava l'ultimo capoverso al momento dell'emanazione del codice penale. Secondo il ricorrente, quindi, posto che il rinvio operato dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. deve intendersi riferito all'intero terzo comma dell'art. 628 cod. pen., ne consegue che, el caso di specie, essendo stata contestata la circostanza aggravante delle più persone riunite (contemplata dall'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.), la condanna doveva ritenersi pronunciata per il reato di estorsione aggravata, a nulla rilevando che tale circostanza aggravante fosse stata, poi, ritenuta equivalente o sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le ritenute circostanze attenuanti. Secondo il ricorrente, inoltre, non era condivisibile l'inciso, contenuto dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'aggravante delle più persone riunite avrebbe assunto rilevanza sensi dell'art. 112 cod, pen., posto che la circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. sarebbe speciale rispetto alla predetta circostanza e che la medesima circostanza di cui all'art. 112 cod. pen. non era stata contestata, neanche implicitamente. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 30 dicembre 2023, chiedono il rigetto del ricorso, evidenziando che, nell'istituto della pena su richiesta delle parti, il giudice della cognizione può decidere di accogliere l'accordo proposto oppure rigettarlo, ma non anche modificarlo. In tal senso, gli stessi depositano il dispositivo di rigetto adottato dalla Corte di cassazione nel procedimento R.G. n. 21058/2023 relativo alla medesima vicenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non tiene conto del fatto che, dalla lettura del verbale di udienza del procedimento di cognizione, si evinceva che l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. avesse espressamente ad oggetto, oltre alla determinazione della pena, anche la riqualificazione di entrambi gli episodi estorsivi ai sensi del primo comma dell'art. 629 cod. pen. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, inserendo l'inciso «riqualificati nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 629 cod. pen.», non ha modificato un capo essenziale della decisione, frutto della valutazione discrezionale del giudice, effetto che sarebbe stato precluso al provvedimento emesso ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ma ha emendato un errore materiale, ponendo rimedio alla divergenza tra dispositivo della sentenza di patteggiamento e verbale di udienza. D'altronde, il giudice cui sia stato proposto accordo delle parti sulla pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non ha alternativa tra accogliere la richiesta così come gli è stata proposta, ovvero disattenderla e procedere oltre, non avendo alcun potere discrezionale sulla misura della pena. Pertanto, qualora le parti, in sede di accordo, abbiano dato una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata, il giudice della cognizione ha l'obbligo di verificarne la correttezza, come avvenuto nel caso di specie. In forza di quanto sopra, ne deriva che !a sentenza di applicazione della pena e il suo dispositivo devono essere conformi alla pena e all'eventuale nuova qualificazione giuridica concordata dalle parti, così come cristallizzata dalla verbalizzazione resa dal cancelliere d'udienza. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve rigettare il ricorso.