CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, che ha affermato la sua penale responsabilità per i reati di omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lvo n. 74/2000) e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione in riferimento al reato di cui all' art. 5 d.lvo n. 74/2000, è manifestamente infondato, giacché alla Balocco è stata contestata (ed è stata ritenuta) la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lvo n. 74/2000, propone doglianze prive di specificità con riferimento al superamento delle soglie ed al calcolo del reddito presunto operato in sede di merito, omettendo il confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, la quale peraltro già dava conto della genericità delle censure difensive sul punto;Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunziano vizi motivazionali in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento operato ex art. 69 cod.pen., è generico e manifestamente infondato; Ritenuto, infatti, che in ordine al giudizio di bilanciamento ancora una volta la ricorrente non considera che è stata ritenuta la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen. e, peraltro, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto, altresì, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensor