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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 37455/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 32075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]_MINO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PALERMO; - intimato - avverso la sentenza n. 933/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 933 del 25.

2. 2010 del Tribunale di Palermo che, in parziale riforma della decisione del giudice di pace, aveva annullato tutti i verbali di contestazione della medesima infrazione del codice della strada impugnati dalla Barresi ad eccezione del primo, compensando le spese di lite del secondo grado di giudizio; il comune di Palermo non si è costituito; considerato che: il ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. ed omessa pronuncia, lamenta che il Tribunale abbia disposto, in mancanza dei presupposti di legge, la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio ed omesso qualsiasi pronuncia sulle spese del primo grado; il primo motivo, che investe la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello, è infondato, tenuto conto che l'adozione di tale misura costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censura bile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione ( Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, facendo essa riferimento alla presenza di precedenti di segno contrario alla soluzione accolta in seno alla giurisprudenza di merito; è fondato, invece, il secondo motivo, che lamenta vizio di omessa pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio, tenuto conto che nel dispositivo della sentenza la statuizione di compensazione riguarda le sole spese del secondo grado e che su quelle di primo grado il Tribunale nulla ha disposto, mentre avrebbe dovuto provvedervi a seguito della riforma della sentenza appellata; la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, compensando interamente le spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza; /L-- le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del comune.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio.

Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controrícorrente.

Co deciso nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]_MINO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PALERMO; - intimato - avverso la sentenza n. 933/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 933 del 25. 2. 2010 del Tribunale di Palermo che, in parziale riforma della decisione del giudice di pace, aveva annullato tutti i verbali di contestazione della medesima infrazione del codice della strada impugnati dalla Barresi ad eccezione del primo, compensando le spese di lite del secondo grado di giudizio; il comune di Palermo non si è costituito; considerato che: il ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. ed omessa pronuncia, lamenta che il Tribunale abbia disposto, in mancanza dei presupposti di legge, la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio ed omesso qualsiasi pronuncia sulle spese del primo grado; il primo motivo, che investe la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello, è infondato, tenuto conto che l'adozione di tale misura costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censura bile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione ( Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, facendo essa riferimento alla presenza di precedenti di segno contrario alla soluzione accolta in seno alla giurisprudenza di merito; è fondato, invece, il secondo motivo, che lamenta vizio di omessa pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio, tenuto conto che nel dispositivo della sentenza la statuizione di compensazione riguarda le sole spese del secondo grado e che su quelle di primo grado il Tribunale nulla ha disposto, mentre avrebbe dovuto provvedervi a seguito della riforma della sentenza appellata; la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, compensando interamente le spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza; /L-- le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del comune. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio. Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controrícorrente. Co deciso nella camera di consiglio
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