CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 10608/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 948-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliatopresso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1114/20 22 del la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 28.7.2014 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Giudice di Pace di Firenze per sentirlo condannare a rimuovere alcuni alberi posti a distanza non regolare dal confine e a recidere una siepe posta sul confine sino a ridurla ad altezza regolare. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, accertarsi l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo dell’attore, costituita per destinazione del padre di famiglia. La causa veniva riassunta dinanzi il Tribunale, che con sentenza n. 718/2018 accoglieva tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 1114/2022, la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame proposto dal Margiacchi avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’ art. 380 - bis c .p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ambo leparti ha nno depositato memoria .[OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può farparte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024). Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di consiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il cons. [OSCURATO:PERSONA], autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità. Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta–contenuta nella memoriadella ricorrente a pag. 2 - di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione sulla domanda di revocazione della sentenza impugnata: il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione (Cass. Sez.U, Ordinanza n. 9776 del 26/05/2020, Rv. 657684; conf. Cass. Sez.5, Ordinanza n. 7432 del 14/03/2023, Rv. 667028; Cass. Sez.L, Sentenza n. 20469 del 02/08/2018, Rv. 650092; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 31920 del 10/12/2018, Rv. 651978). Ciò premesso e passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi , la parte ricorrente lamenta l a violazione o falsa applicazione degli artt. 1061, 1062 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la costituzione della servitù di passaggio oggetto di causa per destinazione del padre di famiglia.In particolare, si denuncia l’erronea configurazione, da parte del giudice di merito, del requisito dell’apparenza della servitù. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe pronunciato sulla base delle indicazioni contenute nelle planimetrie allegate agli atti del giudizio di merito, che erano state mostrate ai testimoni durante la loro deposizione, senza indagare sull’effettiva esistenza, in loco, di opere visibili a servizio della servitù. La censura è infondata. Inlinea di principio, va osservato che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Nel caso in esame, la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito di un accertamento del fatto condotto sulla base dellerisultanze istruttorie, che fosse stata dimostrata l’esistenza di opere apparenti a servizio della servitù. In particolare, secondo la Corte distrettuale, “nella presente fattispecie l’apparenza non potrebbe essere più manifesta: basti considerare che il tratto di strada conteso, in quanto costituisce parte integrante della viabilità interna e, in particolare, unisce, senza soluzione di continuità, il vialetto che dal civico 19, dopo avere toccato la dipendenza, volge a destra verso la villa, conclama, solo a guardarlo, che la sua funzione era ed è solo ed esclusivamente quella di permettere che anche la villa (e non solo la dipendenza) goda dell’accesso da via del Confine. Non tanto conta, insomma, il fatto in sé che il locus servitutis è un pezzo di strada (elemento che, come si è visto, può essere neutro ai fini dell’apparenza), quanto che esso fa parte integrante e inscindibile di una viabilità interna più ampia e non rivela, altrimenti, alcuna sua funzione diversa e alternativa, se non il suo passaggio quale raccordo fra le altre parti del percorso e, soprattutto, rivela che quel tratto separato a favore della porzione oggi di Margiacchi continua però a dare alla villa oggi di Rivieri l’accesso da via del Confine” (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Un tale percorso argomentativo, frutto come si è detto, di apprezzamento in fatto delle risultanze processuali– e che non certo può definirsi apparente o carente del “minimo costituzionale” (v. al riguardo SSUU 2767/2023 e SSUU n. 8053/2014) - si rivela del tutto in linea con il principio, costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazioneall'esercizio della servitù (Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017, Rv. 643386; conf. Cass. Sez.6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021, Rv. 661174). Il ricorrente in sostanza contrappone alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 833 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe configurato l’actio confessoria servitutis proposta in via riconvenzionale dal Rivieri come atto emulativo, stante l’assenza di utilità, per il fondo Rivieri, derivante dalla costituzione del diritto di passaggio di cui è causa. Anche tale motivo è infondato. L’apprezzamento della sussistenza di atti emulativi costituisce quaestio facti riservata al giudice di merito. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito”(Cass. Sez.2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023 , Rv. 666850). Con riferimento al requisito dell’utilitas per il fondo dominante, va ribadito che in tema di servitù prediali, il concetto di utilitas è talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo, in modo tale che la servitù possa soddisfare ogni bisogno di tale fondo, assicurando ad esso una maggiore amenità, abitabilità, anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18465 del 04/09/2020, Rv. 659129; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5737del 27/02/2019, Rv. 652709). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha escluso l’esistenza di atti emulativi osservando a pagg. 16 e 17 che si è in presenza di una pretesa finalizzata a difendere il proprio diritto reale e dando conto degli elementi fattuali che l’hanno indotta ad escludere tale figura. Lamemoria del ricorrente non offr e argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso,essendo incentrata sulla valutazione degli elementi istruttori e sulla ricostruzione della vicenda fattuale (v. pagg. 3 e ss), sicché alla Corte non resta che respingere il ricorso con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c.–codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente” (Cass. Sez. U , Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023,Rv. 668909) . Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M.La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in €200 con accessori tutti come per legge . Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titol