CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 00646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena a opera della Corte di cassazione; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di L'Aquila che ha riformato la sentenza in data 28/11/2019 del Tribunale di Pescara, rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge con riferimento alla rideterminazione della pena inflitta". 1 AD ,i•-•1` Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, lamenta che la Corte di appello, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non ha applicato la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. quando il processo sia celebrato con le forme del rito abbreviato, come nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello, nel rideterminare la pena -in effetti- ha ridotto la pena base per effetto delle attenuanti, ma ha omesso di applicare l'ulteriore riduzione di un terzo prevista nel caso di celebrazione del processo con le forme di giudizio abbreviato. La sentenza va, dunque, annullata attesa la fondatezza del rilievo difensivo. L'annullamento va pronunciato senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen., potendosi rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, rispetto alle quali va solamente operata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.pen. La pena di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa va ridotta di un terzo, così pervenendosi alla pena finale di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 120,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 120,00 di multa. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere esten