Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16344/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ROI, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 318/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 5943/2021Numero sezionale 1795/2026del 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 16344/2026PISAPIA.

Data pubblicazione 26/05/20261.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPSha recuperato sgravi contributivi a seguito del disconoscimentodell’esonero contributivo di cui alla legge n. 190 del 2014,concesso per il lavoratore [OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento delladomanda riconvenzionale dell’INPS, ha condannato la società alpagamento dei contributi omessi, per euro 7.193,57, nonché dellesanzioni liquidate ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n.388 del 2000.2.

Con sentenza n. 629/2020, la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame della società, affermando che essa non avevadimostrato di avere diligentemente verificato, primadell’assunzione dell’ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], l’assenza diprecedenti rapporti di lavoro subordinato costituenti causa ostativaal beneficio contributivo; ha, altresì, ritenuto che il datore di lavoronon potesse limitarsi a una mera autocertificazione del lavoratore,ma dovesse esigerne l’attivazione per acquisire la certificazione deirapporti lavorativi presso il Centro per l’impiego.3.

Avverso la decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un motivo.4.

L’INPS ha resistito con controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, la società denuncia omessa, insufficientee contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, per non avere la Corte territoriale riconosciutoNumero registro generale 5943/2021l’incolpevole ignoranza di [OSCURATO:SOCIETA]. circa le caratteristNiucmheero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026del dipendente [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 26/05/20262.

Assume che la Corte d’appello abbia imposto al datore dilavoro un onere di verifica eccedente rispetto agli obblighi di legge,pretendendo un’indagine impossibile, mentre l’autocertificazionemendace resa dal lavoratore era sufficiente a escludere la colpadel datore nella fruizione del beneficio contributivo.Deduce, inoltre, che l’eventuale certificazione del Centro perl’impiego non sarebbe stata, comunque, esaustiva, in quantoriferibile al solo ambito provinciale, mentre l’autocertificazione dellavoratore costituiva, nella specie, strumento idoneo a colmare lecriticità informative esistenti tra i diversi uffici territoriali.2.

La censura è inammissibile, poiché, pur formalmenteevocando il vizio motivazionale, non si confronta con il paradigmavigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., masollecita, in realtà, una nuova valutazione delle risultanzeistruttorie e del grado di diligenza esigibile dal datore di lavoro,estranea al sindacato di legittimità.Inoltre, trattandosi di sentenza d’appello integralmenteconfermativa della decisione di primo grado, opera la preclusionedi cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: ne consegueche la ricorrente, per rendere ammissibile la deduzione del vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avrebbe dovutoindicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste afondamento delle due decisioni e dimostrarne l’effettivadivergenza.

Tale onere non è stato assolto, poiché il ricorso nonespone alcuna diversità del percorso fattuale argomentativo tra ledue pronunce, limitandosi a contrapporre una propria lettura delmateriale istruttorio.Va, altresì, ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il controllo di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto all’omesso esame di un fattoNumero registro generale 5943/2021storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le pNaurmteir,o sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026ovvero alle sole anomalie motivazionali traducibili in violazione diData pubblicazione 26/05/2026legge costituzionalmente rilevante.

Nella specie, tale evenienza èinsussistente, poiché la Corte territoriale ha reso una motivazionelineare, intellegibile e priva di aporie, esplicitando le ragioni per lequali la società non poteva ritenersi esente da colpa nella fruizionedel beneficio contributivo.

Le doglianze, pertanto, non denuncianoun vizio rilevante ai sensi della norma evocata, ma mirano soltantoa sostituire all’apprezzamento operato dal giudice di merito unadiversa ricostruzione dei fatti.Il motivo è, infine, inammissibile anche per difetto di specificità,non avendo la ricorrente assolto agli oneri imposti dagli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.Il ricorso non individua con precisione il fatto storico decisivoasseritamente omesso, non indica il dato testuale o extratestualeda cui esso risulterebbe, non chiarisce in quale atto del giudizio dimerito esso sia stato introdotto e discusso, né ne dimostra ladecisività in rapporto alla ratio decidendi.

Anche sotto taleconcorrente profilo, la censura si risolve in una contestazionegenerica dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale e,come tale, è inammissibile.3.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Resta assorbito ogni ulteriore profilo.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.N u1m1er5o redgiestrlo generale 5943/2021Numero sezionale 1795/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero di raccolta generale 16344/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impoDrattoa puabb licazione 26/05/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, se dovuto, peril ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 5943/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026Data pubblicazione 26/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROI, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, LELIOMARITATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 318/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom ero registro generale 5943/2021Numero sezionale 1795/2026del 14/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 16344/2026PISAPIA. Data pubblicazione 26/05/20261. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPSha recuperato sgravi contributivi a seguito del disconoscimentodell’esonero contributivo di cui alla legge n. 190 del 2014,concesso per il lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento delladomanda riconvenzionale dell’INPS, ha condannato la società alpagamento dei contributi omessi, per euro 7.193,57, nonché dellesanzioni liquidate ai sensi dell’art. 116, comma 15, della legge n.388 del 2000.2. Con sentenza n. 629/2020, la Corte d’appello di Bologna harespinto il gravame della società, affermando che essa non avevadimostrato di avere diligentemente verificato, primadell’assunzione dell’ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], l’assenza diprecedenti rapporti di lavoro subordinato costituenti causa ostativaal beneficio contributivo; ha, altresì, ritenuto che il datore di lavoronon potesse limitarsi a una mera autocertificazione del lavoratore,ma dovesse esigerne l’attivazione per acquisire la certificazione deirapporti lavorativi presso il Centro per l’impiego.3. Avverso la decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a un motivo.4. L’INPS ha resistito con controricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, la società denuncia omessa, insufficientee contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, per non avere la Corte territoriale riconosciutoNumero registro generale 5943/2021l’incolpevole ignoranza di [OSCURATO:SOCIETA]. circa le caratteristNiucmheero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026del dipendente [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 26/05/20262. Assume che la Corte d’appello abbia imposto al datore dilavoro un onere di verifica eccedente rispetto agli obblighi di legge,pretendendo un’indagine impossibile, mentre l’autocertificazionemendace resa dal lavoratore era sufficiente a escludere la colpadel datore nella fruizione del beneficio contributivo.Deduce, inoltre, che l’eventuale certificazione del Centro perl’impiego non sarebbe stata, comunque, esaustiva, in quantoriferibile al solo ambito provinciale, mentre l’autocertificazione dellavoratore costituiva, nella specie, strumento idoneo a colmare lecriticità informative esistenti tra i diversi uffici territoriali.2. La censura è inammissibile, poiché, pur formalmenteevocando il vizio motivazionale, non si confronta con il paradigmavigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., masollecita, in realtà, una nuova valutazione delle risultanzeistruttorie e del grado di diligenza esigibile dal datore di lavoro,estranea al sindacato di legittimità.Inoltre, trattandosi di sentenza d’appello integralmenteconfermativa della decisione di primo grado, opera la preclusionedi cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.: ne consegueche la ricorrente, per rendere ammissibile la deduzione del vizio dicui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avrebbe dovutoindicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste afondamento delle due decisioni e dimostrarne l’effettivadivergenza. Tale onere non è stato assolto, poiché il ricorso nonespone alcuna diversità del percorso fattuale argomentativo tra ledue pronunce, limitandosi a contrapporre una propria lettura delmateriale istruttorio.Va, altresì, ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il controllo di legittimitàsulla motivazione resta circoscritto all’omesso esame di un fattoNumero registro generale 5943/2021storico decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le pNaurmteir,o sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026ovvero alle sole anomalie motivazionali traducibili in violazione diData pubblicazione 26/05/2026legge costituzionalmente rilevante. Nella specie, tale evenienza èinsussistente, poiché la Corte territoriale ha reso una motivazionelineare, intellegibile e priva di aporie, esplicitando le ragioni per lequali la società non poteva ritenersi esente da colpa nella fruizionedel beneficio contributivo. Le doglianze, pertanto, non denuncianoun vizio rilevante ai sensi della norma evocata, ma mirano soltantoa sostituire all’apprezzamento operato dal giudice di merito unadiversa ricostruzione dei fatti.Il motivo è, infine, inammissibile anche per difetto di specificità,non avendo la ricorrente assolto agli oneri imposti dagli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.Il ricorso non individua con precisione il fatto storico decisivoasseritamente omesso, non indica il dato testuale o extratestualeda cui esso risulterebbe, non chiarisce in quale atto del giudizio dimerito esso sia stato introdotto e discusso, né ne dimostra ladecisività in rapporto alla ratio decidendi. Anche sotto taleconcorrente profilo, la censura si risolve in una contestazionegenerica dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale e,come tale, è inammissibile.3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.Resta assorbito ogni ulteriore profilo.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.N u1m1er5o redgiestrlo generale 5943/2021Numero sezionale 1795/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero di raccolta generale 16344/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impoDrattoa puabb licazione 26/05/2026titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, se dovuto, peril ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del medesimo d.P.R.Roma, deciso all’adunanza camerale del 14 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 5943/2021Numero sezionale 1795/2026Numero di raccolta generale 16344/2026Data pubblicazione 26/05/2026
Sentenza Cassazione n. 16344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris