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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39352/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., disponendo l'applicazione della pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati fallimentari oggetto del presente processo e quello, ritenuto più grave, oggetto di pregressa sentenza definitiva (Tribunale di Milano n. 8324 del 7 luglio 2022, irrevocabile il 19 gennaio 2024); e rilevato che con la medesima sentenza il Tribunale ha applicato le pene accessorie fallimentari; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione delle pene accessorie fallimentari in ragione della applicazione di una pena di mesi otto di reclusione per i reati oggetto di processo, è manifestamente infondato in quanto: - non risulta, né viene dedotto che le parti abbiano concordemente chiesto al giudice di non applicare pene accessorie secondo quanto ora consentito dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; - alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (cfr. Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958 - 01; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangenni, Rv. 248162 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante legge n. 103 del 2017 Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e post legge n. 103 del 2017, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., disponendo l'applicazione della pena complessiva di anni 3 e mesi 8 di reclusione, previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati fallimentari oggetto del presente processo e quello, ritenuto più grave, oggetto di pregressa sentenza definitiva (Tribunale di Milano n. 8324 del 7 luglio 2022, irrevocabile il 19 gennaio 2024); e rilevato che con la medesima sentenza il Tribunale ha applicato le pene accessorie fallimentari; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione delle pene accessorie fallimentari in ragione della applicazione di una pena di mesi otto di reclusione per i reati oggetto di processo, è manifestamente infondato in quanto: - non risulta, né viene dedotto che le parti abbiano concordemente chiesto al giudice di non applicare pene accessorie secondo quanto ora consentito dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; - alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, il limite dei due anni di pena detentiva entro il quale, in caso di pena patteggiata, è interdetta l'applicazione di pene accessorie deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata (cfr. Sez. 1, n. 13754 del 21/01/2020, Fontana, Rv. 278958 - 01; Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010, Gangenni, Rv. 248162 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante legge n. 103 del 2017 Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e post legge n. 103 del 2017, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 39352/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris