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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 30518/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 9427-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], TURRA' VINCENZO tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7816/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 8520/2010+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n.r.g. 9427/2015 RILEVATO che: con sentenza n. 7816 del 2013, la Corte di appello di Napoli, decidendo sui procedimenti riuniti proposti avverso la stessa sentenza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] unirmi ed altri ex dipendenti (o loro eredi) del banco di Napoli e da Agnese Della mura ed nlfri r.. nnnfrnnti dtI ofeace "V* i 4,1 • ••,"••• ennic.1,1 nnnnnlietwn il rannw•nmcs nrnrbncfn i rlin=lnricInfi n n [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quello proposto dalla società, così riformando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ciagii aitri iitisconsorti, tutti ex dipendenti dei Banco di Napoii e coiiocati in ui iiocron72 (-un dor-nrron7a ntrir'.r ii -Al /19/100n , avoya re-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico integrativo per i periodi e gli importi indicati in ricorso ed in particolare, quanto a Della Mura e Turrà, rispettivamente, sino al giugno 2006 ed al luglio 2006, epoche in cui ia posizione integrativa previcienziaie dei medesimi era stata capitaiizzata; ciò in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera dell'Istituto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che i ricorrenti invocavano in quanto riconosciuto da una precedente " rt ri rd D ..1" I o1; 47onni4nn \ esh., '14.11 4.1 41 i Y{.41-"411 41

I. I I l/ \./..// I l, tol 4.4111/4.• V 44 II 1 4.41 diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; la qpntpn7a pra qtata nnnfPrmata in nradn di a nnPlIn dal Triim inalp di Nannli• , successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dit.;e1 11,1 e 1990 eIIHÌUdLdJIItIlLe di pei iudo 1.1.1994-26.7.199G, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime nnrnrsi •thtr., 441 -rir2nr1nlp rnin ti 41l41114.141l41 I 411,1•• \11M1111,7n e2 n 44 'f.2 nòrineir, 1 . 1 . 1991 96.7.1996, conclannando P1C r l'effetto la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (incorporante del [OSCURATO:SOCIETA].) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione.

La pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 2004 (che si era limitata ad una modifica della n.r.g. 9427/2015 statuizione solo nella parte concernente il regime degli accessori), con conseguente ....0111 Il1M/...“..0. 1%, 1.11 riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della IeyodIIII IidLitMIe dei ieppuiii i.Id ie pduii u iu. uusliíuiiu deiie L. 23 agosti) 2004, n 24 1, enmma 55 in racginne dall'intarvanidn giiidinatn [OSCURATO:PERSONA], altrasì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il UUI risutato eia UeJLIIICILU JtClUIIILLOIJI Cil le pci yilain bUtrl.,CJJ/5/1, quanto, poi, alla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri otto consorti, ai quali la sentenza di primo grado aveva negato ii diritto alla perequazione successivamente Ii delin teTrit^rin!e. hn dic,vat, fennrinten-.7a in assenza di circostanze utili a ritenere che i pensionati avessero implicitamente rinunciato al proprio diritto ed alla affermazione che sulla somma capitalizzata non era stata inclusa la medesima perequazione; per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo !mi s.p.a.), prospettando tre motivi di ricorso successivamente illustrati da memoria; resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (guaii eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (911aip erprie di nalloppi Fiiina AAacgimn (dliala larada [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che: preliminarmente, va rigettata la richiesta della ricorrente di rimessione alla pubblica udienza considerato che la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del .4; riC0r30 pUbblik.%"a d""lia 1"-iole'v'anZa Lacinct tiLAGOLIVI I %AI l4111(1.1_, n.r.g. 9427/2015 coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante e, nel caso in • ••••• I r.e enesinf...rs-rn d n ...rese.; I v.r....4-.4,, rr. enn ".-1 i • I I 1111, el I s• C.A.41 ho i Lu I 11114114...41,4 1,,L,S..4 ¼4L4I I.JAI M Lo." LI consolidato dei principi qiurisprudenziali da applicare; con ii primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione q9.4 c.p.,-. 9cing r.r., in rola7inno al n.1 gq. diro.rnhro 10Q9 ti(,)"4, , artt.

Q o 11 come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi tapporii con ii giudicato, tendendo il hailarrienio peiequadvo degii originari rinnrrpnti, andati in ppncinnP prima ripl 1 riinPrnhrp lqq(1, cnctan7ialmantp incliffprpntp alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (anta e post 31 dicembre 1990), a fai data dai yei II IdiU 1994, conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il nrinninin rli ried sriinnfn nà il rii%/intr.

A& nel hie in irinm In nrenfinen n -rinnntn avrebbe dovuto essere decisa alla luce della citata norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita dalla normativa di interpretazione autentica.

Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell'assegno perequativo non è parte integrante dei giudicato, Pensi un riirittn rnneoni Ionto rho pcirma no, roht te cir ctantihne, porm2nc.ro flolla rhtivn frIntc, costitutiva; II I I @VIA V1/41 G II 111.11 IUCILV, deve infatti essere confermato quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass.nn. l 90i/UI l , LLZ09/ZU1,3; OL4 /ZU I e 0490/ZUL I ) ea in particoiare che: - il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, c'ic-lia natura G1J1 I 911.411~1, [OSCURATO:PERSONA].G11-01 [OSCURATO:PERSONA] non si esaurisce in uri n.r.g. 9427/2015 giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di rnln i,, Inc." i-li i., i-si I rn In n+nnnn n n r+ f, nin i, 1t rifnn nn e, mie, n I nn ntIe,e. in,e, r.

U.L1410-t LI /A 1.0,111 Il,. 1111¼fl 1,..• MA 111,,l4V,01111111., giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nei disp^s:tivo dII cr,fctii preciLdò il ric,snrn,.lIIIrs st...s^ punto di ci:ritto risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, ex plurímis, Cass.

SS.UU. n 13916/2006 e le numerose successive conformi); - con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere i.aopata forrnaimente giudicato (art. )24 c.p.c.), incide sui diritto fatto .v•aiere (art. 2909 c.c.). e che risponde al aenerale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, una Ani I n...Ani...4n.... ,nn,4" V 1/4/11/4.0111.01 [OSCURATO:PERSONA]§ IG9 1,71C41A-11 Ml411111U1 VI.31.(..111/4/k/InJ all'esplicarsi dell'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica; - ne consegue, con rirerimenio ai iimiii cronoiogici dei giudicato sosianziaie (sempre íaiía salva un'eventuale diverga PSprPSq2 previsione nei legislatore , intriga a travolopre i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente deirebditeccti delle bidiUILIVI le (.U11 ebStt I Chtl, pILdIIiU, SCULJef dei giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, non esolusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex - - SA "ne - n-m.4 SA rtrn l- .

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I. I JUJ/LU I U), n.r.g. 9427/2015 - del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius r., ,"nnzesrliesete. e, nll'e.m.nr-tn -rio-trm..

4. rtrsery-t.-.pi i ;rriesers,-.4.,--,ir-truos grut"..1 LA. %41 111.411 e.... \[OSCURATO:PERSONA] , 1111.4 4.411V1 I,.

I ....m...L", alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l'efficacia renfrffiwndiiritaricinne,di ille>eliffimità cr,stítLr,icr.a!e (cfr. ex plurirris, QQ .1 li I, n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997; 4766/1999); UV e a;loìa convenii-si, i-le; caso di specie, che ;a noínia inteìpretazione autentica di Gli; alla L. n. 243 del 2004; art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato; nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l'interpretazione resane dalla giurisprucienza ai questa Corte (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009), ia qt&QQ9 non inenrinrp una nuova digririing riPlla normativa di riferimento, rionctingt9 ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato li giuciicaio sosianziaie; ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di v+o-srviin, rie-slres re, rinesnesnn;f ne t., •-sen+ihn ILIVLA l4-4 1 I 1,1%-• I I I 1.11.4-4 1,/ eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi; ASSPrWinSi li spntAn7a impugnata conformata ai suindicati principi, il primn mntivn va rigettato; n.r.g. 9427/2015 con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c. e con il r-sn rn Mit tn I n nn nin [OSCURATO:PERSONA]Pinne. 04" egli n r++ LLAi L,* Il IVLA V V IV11111VI I IVIV/[OSCURATO:PERSONA] 9111 LL.

I ALV V V 1107 c.c., rileva, in particolare, che i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luigi TRibuili e [OSCURATO:PERSONA] clVeVidlIO eseuiiatu ha li 2009 Ad il 2004, nelle date per ciascuno indicate, la facoltà di capitali77are il trattamento pensionistico integrativo, possibilità prevista dallo Statuto del Fondo, mediante la percezione di una somma in capitale con risoluzione del relativo rapporto previdenziale e che in conseguenza dal mese successivo non avevano più percepito la pensione iiitegfativa; osserva che fin dal primo grado aveva sostenuto l'infondatezza delle pretese successive alla capitalizzazione gei trattamento pensionistico per l'inesistenza dei titolo e cioè la noncinncl infc,nrafkin nnnnttn di nebretnti-Anne, r rhn i rnrtrz rial , •-• • -- ,j ititara rcheicton-7a 1•-••-•••-•-•"•-• meno di una rinuncia, non aveva compreso il rapporto tra l'intervenuta capitalizzazione e la pretesa azionata nel giudizio; infatti, la capitalizzazione costituiva una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica erogata in unica soluzione il cui adempimento estingueva l'originaria obbligazione ex art. 1197 c.c., e che tale capitalizzazione, in quanto modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica ex art. 1197 c.c., rendeva uitronea ogni espressa rinuncia, contrariamente a z.Tuar,tz.3 ,sostenuto daiia Corte territoriaie, rinuncia che era implicita nella estinzione a seguito dell'erogazione di una somma in capitale; innitra, anrha a vrilara agniiirlara rhP ai sani 11g7 r r , il parmantn riaila qrimma capitale avesse estinto l'obbligazione pensionistica già maturata, la sentenza avrebbe comunque violato l'art. 1230 c.c. in quanto i pensionati avevano manifestato la volontà di sostituire l'originaria prestazione pensionistica mensile con un importo in somma capitale, nulluile di estingue:e rubbiigtiziune ungigli:1nd ed iii vi: tù di itlie iiuvaiuiie oggettivi:i ;a prest37inne pensinnistica doveva ritenersi Astinta ex art 1230 r r, con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l'obbligazione originaria esercitata dopo la novazione; o n.r.g. 9427/2015 sul punto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che potesse desumersi una implicita rirle Ir. ,r4 n."-Nrs+, in I eliffe-sresr,,, • .1 frnffnrrersnir, rso-Irvesirsr-dnfin, eve-srneNni+e, 111111,4111,,..4 4...0.• S./ 111.1.41.411 ,41114.0. •,„t,,,•,, 1.1 n.n I o... t.n rinuncia di tale portata avrebbe infatti dovuto essere formulata in maniera espressa e chiara ed al contrario gli appellati avevano sempre continuato a richiedere le differenze non riconosciute e non computate, derivanti dal giudicato, nel calcolo relativo alla capitalizzazione, sia in sede giudiziale che stragiudiziale; in continuità con Cass. n. 6461 del 2021, va rilevata l'infondatezza dell'affermazione della Banca secondo cui una espressa rinuncia sarebbe stata ultronea in applicazione dell'art.

I I wi III guai I LL,J 1111=1 [OSCURATO:PERSONA] U.dJILdIILLdLIUI [OSCURATO:PERSONA] Ottell I lel ILU pel IblUI IìLIt..0 CIVICULIC estinto la relativa obbligazione, precludendo oani ulteriore e successiva rivendicazione in merito alla pensione mensile; !0 flfotti, nr,r, rire,ndlorihiln "ciztio enhitum" ri li alla norma citata in base alla quale, se sussiste il consenso del creditore, si verifica l'estinzione ipso iure dell'obbligazione originaria sulla base della semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell'adempimento, con conseguente liberazione del debitore: secondo ia Banca con ia capitaiizzazione essa si sarebbe iiberata di ogni successiva prtzt0ca avan72ta dagli PrPfli HP! r1PngfrIngtn; nella specie, infatti, la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa m.odalità erogazione della medesima prestazione pensionistica la quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere quantificata dal Fondo correttamente in applicazione del giudicato e, dunque, la diversa ed inferiore quantificazione di detta capitalizzazione operata dal Fondo, in spregio al giudicato, mai avrebbe potuto estinguere l'originaria prestazione dovuta; analoga considerazione va svolta con riferimento alla novazione oggettiva che è configurabile allorchè le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova ubbhywuiie 1,011 uggeiiu e iiiuiu jiveisu, Cieieuuiutimiu resiiuziune deiruiibiigdzioue originaria- la mnrlifica7innp deve riguardarA un mutamPnto snstan7ialp ripll'nnopttn n dl titolo originario dell'obbligazione: la legge prescrive che la volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco (cd. animus novandi).

Non risultano dedotti dalla n.r.g. 9427/2015 ricorrente argomenti o fatti emersi dal giudizio a contorto di tale tesi, che si configura, nrix 0,11 MMI 1/1.1k•M 1,1111,4 ,41 va, tuttavia, rilevato che con i due motivi in esame la ricorrente sembra dolersi anche di Ulld 11d11Cbid euunuini(..e degli ()ligi' beli liuyi i i iii ieaLiva eiie iliuidenze degii eiTeili dei niiidinatn in rf:4127innpd un nprindn siinnessivn all'intgirvAnuta nanitali77a7innp: le censure di cui al secondo e terzo motivo, sotto questo ultenore aspetto, dovrebbero nlínr, nnenntfr. e,,,,,nrin In rine-ler/n."4n • , nneske, nli imnesrE enn+1 ern+i ne innneekinme•,+, 1,4• LV capitalizzazione, oggetto di una illegittima richiesta dei pensionati, in quanto posta in essere pur a fronte dell'estinzione definitiva dell'obbligazione originaria; per tali aspetti, le censure risultano sufficientemente specifiche in relazione ai periodi (successivi alla capitalizzazione) per i quali si pretendeva di continuare a mantenere l'adeguamento oggetto di causa, posto che la ricorrente ha espressamente riportato il contenuto degli atti di causa nei quali risultavano indicate le date di esercizio della facoltà UI capitalizzazone daa pensione- pei 1CliC9111/ 1 d1 eJSC1t1 ia sentenza impugnata, nel rappresentare i termini del devolutum alla luce dei contenuti della sentenza di primo grado, ha specificato che il primo giudice aveva rigettato integralmente le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le differenze sui ratei richieste riguardavano periodi successivi alla capitalizzazione ed aveva accoito ...l'i.: i nnnc 30iten et hicei tc, %.0.r4 I i taci ILI 11.4.) ri3PcLu ai .peripup Inatv giugno 2006 e gennaio 2005- luglio 2006, le domande di Della Mura e Turrà; in taii limitati sensi i motivi in esame appaiono fondati; come è noto, alle forme integrative istituite con il D. Lgs. 20.11.1990, n. 357 (art. 5) e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi delle banche pubbliche /n+1,,n+e• In fnnnl+A eli n+n+, r•-•ne.,+, 1I f+n 1.1.

PoN nent Pies+.• Ani rineto,441.4 pii iv C.41.14.4.....10.n 14.4 14.45,51, 11.5.4 541 5o54t.41554114.4.5444.15.1 1 151 5, 40554154 111541 155n 1 1511.51, 14.4 4.44./V 5o 15, 1 i 14151 51441 I 1,7h/4411V I regolamenti precedenti (nel caso di specie Statuto del [OSCURATO:SOCIETA], art. 47, comma 1 lett. a), non oltre i limiti già fissati dall'art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 124/1993, relativo alla previdenza complementare (e cioè nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilita di capitalizzare l'intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare infc,riesre> n1 Rn0/- Actll'ne•estnrIr-1., eseNn1 ,31c. nroi ,11'nrh nr.e-rtrrti c. 7 I 5:212 100R n '21R \ • 1/11,0111M1 SI ,41 SI SIíV VIV11 VS41 ,41411,0 ,41 V,41 M/1,41M Vy VV.1.11 ,11 V V I 1MV V,

1.1. o n.r.g. 9427/2015 relativamente, dunque, alla posizione degli odierni controncorrenti che hanno optato per la ni+nl ;-,..rn -A n nn n; rn n l'inn+nn i n. eh, e.\ A 'n A 7 A I nn I VV111LPI...,11“..1 I 11, n 1,,,,,11 VV1.• ',n P..11 L. I

11. 11-, .90! 1993 inno"; abrogato per effetto del D. Los. 5 dicembre 2005, n. 252) che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato; questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che con la richiesta di percepire il capitale una tantum, dal quale sarebbero stati dedotti i ratei mensili di trattamento integrativo a carico dei peccepiti sino al mon-Rent.° (.-,e1 percepii' -cientei d'el - capitale, si è determinato (con effetto da tale percepimento) l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (vd. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020 dal punto 14); la sentenza impugnata, quanto alle pretese economiche relative a periodi successivi al momento in cui ciascun interessato ha percepito il capitale una tantum con il quale gli è stato liquidato l'intero trattamento pensionistico, non si è attenuta al principio sopra espresso secondo ii quaie: fermo restando li diritto dei pensionato a mantenere ii meergnisrn0 di peroque7irine otiiitn da! giudireto ftirmfri trR !e perti e foro eventi causa nonostante l'intervento sul punto della legge interpretativa n. 243/2004, art. 1 comma 55, il diritto a tale modalità di perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correia, aiia data in cui risulta percepita ia somma in capitale una tantilm lin1ii07innt, ~l'intero 1.1- tt,Rmentn pennidnitird intprin9tivd: da ciò deriva che la sentenza impugnata, nei limiti in cui il secondo e terzo motivo risultano n nnn1+; de.. on nnnnrn +n nx rin n Il n t' 1.01VVV11.11, r+, A'nnn e.

II n A; 'UV 11,.. nen n1; VV1 VV11 11111111.1 i, riil 1-41141 LSI •1.1..,,./11 111 ...111 V 1...1.-01.4 composizione che, nell'esaminare le domande a suo tempo proposte dagli originari ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terrà conto del principio sopra formulato considerando che i medesimi hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 4/ comma 1 lett. a) Q eatUtO P-n^e, di N-p^!i; -! e.i,, dir.e. d-! rin% • fin einrnnnrinfn nn"Inen v rnnnln,innn v i 1,411 DM, 1,4 delle spese del giudizio di legittimità.n.r.g. 9427/2015 P.Q.M.

La Corte accog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9427-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], TURRA' VINCENZO tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7816/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 8520/2010+1; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. n.r.g. 9427/2015 RILEVATO che: con sentenza n. 7816 del 2013, la Corte di appello di Napoli, decidendo sui procedimenti riuniti proposti avverso la stessa sentenza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] unirmi ed altri ex dipendenti (o loro eredi) del banco di Napoli e da Agnese Della mura ed nlfri r.. nnnfrnnti dtI ofeace "V* i 4,1 • ••,"••• ennic.1,1 nnnnnlietwn il rannw•nmcs nrnrbncfn i rlin=lnricInfi n n [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettava quello proposto dalla società, così riformando la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ciagii aitri iitisconsorti, tutti ex dipendenti dei Banco di Napoii e coiiocati in ui iiocron72 (-un dor-nrron7a ntrir'.r ii -Al /19/100n , avoya re-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico integrativo per i periodi e gli importi indicati in ricorso ed in particolare, quanto a Della Mura e Turrà, rispettivamente, sino al giugno 2006 ed al luglio 2006, epoche in cui ia posizione integrativa previcienziaie dei medesimi era stata capitaiizzata; ciò in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla delibera dell'Istituto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che i ricorrenti invocavano in quanto riconosciuto da una precedente " rt ri rd D ..1" I o1; 47onni4nn \ esh., '14.11 4.1 41 i Y{.41-"411 41 I. I I l/ \./..// I l, tol 4.4111/4.• V 44 II 1 4.41 diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; la qpntpn7a pra qtata nnnfPrmata in nradn di a nnPlIn dal Triim inalp di Nannli• , successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dit.;e1 11,1 e 1990 eIIHÌUdLdJIItIlLe di pei iudo 1.1.1994-26.7.199G, la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime nnrnrsi •thtr., 441 -rir2nr1nlp rnin ti 41l41114.141l41 I 411,1•• \11M1111,7n e2 n 44 'f.2 nòrineir, 1 . 1 . 1991 96.7.1996, conclannando P1C r l'effetto la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (incorporante del [OSCURATO:SOCIETA].) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione. La pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 2004 (che si era limitata ad una modifica della n.r.g. 9427/2015 statuizione solo nella parte concernente il regime degli accessori), con conseguente ....0111 Il1M/...“..0. 1%, 1.11 riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della IeyodIIII IidLitMIe dei ieppuiii i.Id ie pduii u iu. uusliíuiiu deiie L. 23 agosti) 2004, n 24 1, enmma 55 in racginne dall'intarvanidn giiidinatn [OSCURATO:PERSONA], altrasì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il UUI risutato eia UeJLIIICILU JtClUIIILLOIJI Cil le pci yilain bUtrl.,CJJ/5/1, quanto, poi, alla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed altri otto consorti, ai quali la sentenza di primo grado aveva negato ii diritto alla perequazione successivamente Ii delin teTrit^rin!e. hn dic,vat, fennrinten-.7a in assenza di circostanze utili a ritenere che i pensionati avessero implicitamente rinunciato al proprio diritto ed alla affermazione che sulla somma capitalizzata non era stata inclusa la medesima perequazione; per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo !mi s.p.a.), prospettando tre motivi di ricorso successivamente illustrati da memoria; resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (guaii eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (911aip erprie di nalloppi Fiiina AAacgimn (dliala larada [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO che: preliminarmente, va rigettata la richiesta della ricorrente di rimessione alla pubblica udienza considerato che la valutazione della ricorrenza degli estremi per la trattazione del .4; riC0r30 pUbblik.%"a d""lia 1"-iole'v'anZa Lacinct tiLAGOLIVI I %AI l4111(1.1_, n.r.g. 9427/2015 coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante e, nel caso in • ••••• I r.e enesinf...rs-rn d n ...rese.; I v.r....4-.4,, rr. enn ".-1 i • I I 1111, el I s• C.A.41 ho i Lu I 11114114...41,4 1,,L,S..4 ¼4L4I I.JAI M Lo." LI consolidato dei principi qiurisprudenziali da applicare; con ii primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione q9.4 c.p.,-. 9cing r.r., in rola7inno al n.1 gq. diro.rnhro 10Q9 ti(,)"4, , artt. Q o 11 come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi tapporii con ii giudicato, tendendo il hailarrienio peiequadvo degii originari rinnrrpnti, andati in ppncinnP prima ripl 1 riinPrnhrp lqq(1, cnctan7ialmantp incliffprpntp alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (anta e post 31 dicembre 1990), a fai data dai yei II IdiU 1994, conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il nrinninin rli ried sriinnfn nà il rii%/intr. A& nel hie in irinm In nrenfinen n -rinnntn avrebbe dovuto essere decisa alla luce della citata norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell'assegno perequativo non è parte integrante dei giudicato, Pensi un riirittn rnneoni Ionto rho pcirma no, roht te cir ctantihne, porm2nc.ro flolla rhtivn frIntc, costitutiva; II I I @VIA V1/41 G II 111.11 IUCILV, deve infatti essere confermato quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass.nn. l 90i/UI l , LLZ09/ZU1,3; OL4 /ZU I e 0490/ZUL I ) ea in particoiare che: - il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, c'ic-lia natura G1J1 I 911.411~1, [OSCURATO:PERSONA].G11-01 [OSCURATO:PERSONA] non si esaurisce in uri n.r.g. 9427/2015 giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di rnln i,, Inc." i-li i., i-si I rn In n+nnnn n n r+ f, nin i, 1t rifnn nn e, mie, n I nn ntIe,e. in,e, r. U.L1410-t LI /A 1.0,111 Il,. 1111¼fl 1,..• MA 111,,l4V,01111111., giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nei disp^s:tivo dII cr,fctii preciLdò il ric,snrn,.lIIIrs st...s^ punto di ci:ritto risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr, ex plurímis, Cass. SS.UU. n 13916/2006 e le numerose successive conformi); - con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere i.aopata forrnaimente giudicato (art. )24 c.p.c.), incide sui diritto fatto .v•aiere (art. 2909 c.c.). e che risponde al aenerale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, una Ani I n...Ani...4n.... ,nn,4" V 1/4/11/4.0111.01 [OSCURATO:PERSONA]§ IG9 1,71C41A-11 Ml411111U1 VI.31.(..111/4/k/InJ all'esplicarsi dell'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica; - ne consegue, con rirerimenio ai iimiii cronoiogici dei giudicato sosianziaie (sempre íaiía salva un'eventuale diverga PSprPSq2 previsione nei legislatore , intriga a travolopre i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l'interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l'ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente deirebditeccti delle bidiUILIVI le (.U11 ebStt I Chtl, pILdIIiU, SCULJef dei giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, non esolusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex - - SA "ne - n-m.4 SA rtrn l- . A "nen ;nano, of 11,1,1e1 /W1,1 - A e...in In^ A IN\ pita inno, liC1JJ. I I. 0/ Vi / I I I. I i i.' I 00J, I-I. 'FUJI.» LAJUU, i-I. I UJ)O/L.UUJ, I I. I JUJ/LU I U), n.r.g. 9427/2015 - del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius r., ,"nnzesrliesete. e, nll'e.m.nr-tn -rio-trm.. 4. rtrsery-t.-.pi i ;rriesers,-.4.,--,ir-truos grut"..1 LA. %41 111.411 e.... \[OSCURATO:PERSONA] , 1111.4 4.411V1 I,. I ....m...L", alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l'efficacia renfrffiwndiiritaricinne,di ille>eliffimità cr,stítLr,icr.a!e (cfr. ex plurirris, QQ .1 li I, n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997; 4766/1999); UV e a;loìa convenii-si, i-le; caso di specie, che ;a noínia inteìpretazione autentica di Gli; alla L. n. 243 del 2004; art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato; nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l'interpretazione resane dalla giurisprucienza ai questa Corte (cfr, ex piurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009), ia qt&QQ9 non inenrinrp una nuova digririing riPlla normativa di riferimento, rionctingt9 ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato li giuciicaio sosianziaie; ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di v+o-srviin, rie-slres re, rinesnesnn;f ne t., •-sen+ihn ILIVLA l4-4 1 I 1,1%-• I I I 1.11.4-4 1,/ eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi; ASSPrWinSi li spntAn7a impugnata conformata ai suindicati principi, il primn mntivn va rigettato; n.r.g. 9427/2015 con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c. e con il r-sn rn Mit tn I n nn nin [OSCURATO:PERSONA]Pinne. 04" egli n r++ LLAi L,* Il IVLA V V IV11111VI I IVIV/[OSCURATO:PERSONA] 9111 LL. I ALV V V 1107 c.c., rileva, in particolare, che i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Luigi TRibuili e [OSCURATO:PERSONA] clVeVidlIO eseuiiatu ha li 2009 Ad il 2004, nelle date per ciascuno indicate, la facoltà di capitali77are il trattamento pensionistico integrativo, possibilità prevista dallo Statuto del Fondo, mediante la percezione di una somma in capitale con risoluzione del relativo rapporto previdenziale e che in conseguenza dal mese successivo non avevano più percepito la pensione iiitegfativa; osserva che fin dal primo grado aveva sostenuto l'infondatezza delle pretese successive alla capitalizzazione gei trattamento pensionistico per l'inesistenza dei titolo e cioè la noncinncl infc,nrafkin nnnnttn di nebretnti-Anne, r rhn i rnrtrz rial , •-• • -- ,j ititara rcheicton-7a 1•-••-•••-•-•"•-• meno di una rinuncia, non aveva compreso il rapporto tra l'intervenuta capitalizzazione e la pretesa azionata nel giudizio; infatti, la capitalizzazione costituiva una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica erogata in unica soluzione il cui adempimento estingueva l'originaria obbligazione ex art. 1197 c.c., e che tale capitalizzazione, in quanto modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica ex art. 1197 c.c., rendeva uitronea ogni espressa rinuncia, contrariamente a z.Tuar,tz.3 ,sostenuto daiia Corte territoriaie, rinuncia che era implicita nella estinzione a seguito dell'erogazione di una somma in capitale; innitra, anrha a vrilara agniiirlara rhP ai sani 11g7 r r , il parmantn riaila qrimma capitale avesse estinto l'obbligazione pensionistica già maturata, la sentenza avrebbe comunque violato l'art. 1230 c.c. in quanto i pensionati avevano manifestato la volontà di sostituire l'originaria prestazione pensionistica mensile con un importo in somma capitale, nulluile di estingue:e rubbiigtiziune ungigli:1nd ed iii vi: tù di itlie iiuvaiuiie oggettivi:i ;a prest37inne pensinnistica doveva ritenersi Astinta ex art 1230 r r, con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l'obbligazione originaria esercitata dopo la novazione; o n.r.g. 9427/2015 sul punto la Corte territoriale ha chiaramente escluso che potesse desumersi una implicita rirle Ir. ,r4 n."-Nrs+, in I eliffe-sresr,,, • .1 frnffnrrersnir, rso-Irvesirsr-dnfin, eve-srneNni+e, 111111,4111,,..4 4...0.• S./ 111.1.41.411 ,41114.0. •,„t,,,•,, 1.1 n.n I o... t.n rinuncia di tale portata avrebbe infatti dovuto essere formulata in maniera espressa e chiara ed al contrario gli appellati avevano sempre continuato a richiedere le differenze non riconosciute e non computate, derivanti dal giudicato, nel calcolo relativo alla capitalizzazione, sia in sede giudiziale che stragiudiziale; in continuità con Cass. n. 6461 del 2021, va rilevata l'infondatezza dell'affermazione della Banca secondo cui una espressa rinuncia sarebbe stata ultronea in applicazione dell'art. I I wi III guai I LL,J 1111=1 [OSCURATO:PERSONA] U.dJILdIILLdLIUI [OSCURATO:PERSONA] Ottell I lel ILU pel IblUI IìLIt..0 CIVICULIC estinto la relativa obbligazione, precludendo oani ulteriore e successiva rivendicazione in merito alla pensione mensile; !0 flfotti, nr,r, rire,ndlorihiln "ciztio enhitum" ri li alla norma citata in base alla quale, se sussiste il consenso del creditore, si verifica l'estinzione ipso iure dell'obbligazione originaria sulla base della semplice esecuzione della prestazione sostitutiva dell'adempimento, con conseguente liberazione del debitore: secondo ia Banca con ia capitaiizzazione essa si sarebbe iiberata di ogni successiva prtzt0ca avan72ta dagli PrPfli HP! r1PngfrIngtn; nella specie, infatti, la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa m.odalità erogazione della medesima prestazione pensionistica la quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere quantificata dal Fondo correttamente in applicazione del giudicato e, dunque, la diversa ed inferiore quantificazione di detta capitalizzazione operata dal Fondo, in spregio al giudicato, mai avrebbe potuto estinguere l'originaria prestazione dovuta; analoga considerazione va svolta con riferimento alla novazione oggettiva che è configurabile allorchè le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova ubbhywuiie 1,011 uggeiiu e iiiuiu jiveisu, Cieieuuiutimiu resiiuziune deiruiibiigdzioue originaria- la mnrlifica7innp deve riguardarA un mutamPnto snstan7ialp ripll'nnopttn n dl titolo originario dell'obbligazione: la legge prescrive che la volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco (cd. animus novandi). Non risultano dedotti dalla n.r.g. 9427/2015 ricorrente argomenti o fatti emersi dal giudizio a contorto di tale tesi, che si configura, nrix 0,11 MMI 1/1.1k•M 1,1111,4 ,41 va, tuttavia, rilevato che con i due motivi in esame la ricorrente sembra dolersi anche di Ulld 11d11Cbid euunuini(..e degli ()ligi' beli liuyi i i iii ieaLiva eiie iliuidenze degii eiTeili dei niiidinatn in rf:4127innpd un nprindn siinnessivn all'intgirvAnuta nanitali77a7innp: le censure di cui al secondo e terzo motivo, sotto questo ultenore aspetto, dovrebbero nlínr, nnenntfr. e,,,,,nrin In rine-ler/n."4n • , nneske, nli imnesrE enn+1 ern+i ne innneekinme•,+, 1,4• LV capitalizzazione, oggetto di una illegittima richiesta dei pensionati, in quanto posta in essere pur a fronte dell'estinzione definitiva dell'obbligazione originaria; per tali aspetti, le censure risultano sufficientemente specifiche in relazione ai periodi (successivi alla capitalizzazione) per i quali si pretendeva di continuare a mantenere l'adeguamento oggetto di causa, posto che la ricorrente ha espressamente riportato il contenuto degli atti di causa nei quali risultavano indicate le date di esercizio della facoltà UI capitalizzazone daa pensione- pei 1CliC9111/ 1 d1 eJSC1t1 ia sentenza impugnata, nel rappresentare i termini del devolutum alla luce dei contenuti della sentenza di primo grado, ha specificato che il primo giudice aveva rigettato integralmente le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché le differenze sui ratei richieste riguardavano periodi successivi alla capitalizzazione ed aveva accoito ...l'i.: i nnnc 30iten et hicei tc, %.0.r4 I i taci ILI 11.4.) ri3PcLu ai .peripup Inatv giugno 2006 e gennaio 2005- luglio 2006, le domande di Della Mura e Turrà; in taii limitati sensi i motivi in esame appaiono fondati; come è noto, alle forme integrative istituite con il D. Lgs. 20.11.1990, n. 357 (art. 5) e risultanti dalla soppressione dei fondi esonerativi ed esclusivi delle banche pubbliche /n+1,,n+e• In fnnnl+A eli n+n+, r•-•ne.,+, 1I f+n 1.1. PoN nent Pies+.• Ani rineto,441.4 pii iv C.41.14.4.....10.n 14.4 14.45,51, 11.5.4 541 5o54t.41554114.4.5444.15.1 1 151 5, 40554154 111541 155n 1 1511.51, 14.4 4.44./V 5o 15, 1 i 14151 51441 I 1,7h/4411V I regolamenti precedenti (nel caso di specie Statuto del [OSCURATO:SOCIETA], art. 47, comma 1 lett. a), non oltre i limiti già fissati dall'art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 124/1993, relativo alla previdenza complementare (e cioè nel limite massimo del 50% della pensione, con possibilita di capitalizzare l'intero trattamento nel caso in cui esso risulti di ammontare infc,riesre> n1 Rn0/- Actll'ne•estnrIr-1., eseNn1 ,31c. nroi ,11'nrh nr.e-rtrrti c. 7 I 5:212 100R n '21R \ • 1/11,0111M1 SI ,41 SI SIíV VIV11 VS41 ,41411,0 ,41 V,41 M/1,41M Vy VV.1.11 ,11 V V I 1MV V, 1.1. o n.r.g. 9427/2015 relativamente, dunque, alla posizione degli odierni controncorrenti che hanno optato per la ni+nl ;-,..rn -A n nn n; rn n l'inn+nn i n. eh, e.\ A 'n A 7 A I nn I VV111LPI...,11“..1 I 11, n 1,,,,,11 VV1.• ',n P..11 L. I 11. 11-, .90! 1993 inno"; abrogato per effetto del D. Los. 5 dicembre 2005, n. 252) che prevedeva la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare, così evidentemente determinandosi l'estinzione della medesima prestazione unitamente al meccanismo di rivalutazione applicato; questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che con la richiesta di percepire il capitale una tantum, dal quale sarebbero stati dedotti i ratei mensili di trattamento integrativo a carico dei peccepiti sino al mon-Rent.° (.-,e1 percepii' -cientei d'el - capitale, si è determinato (con effetto da tale percepimento) l'effetto estintivo della prestazione pensionistica integrativa periodica (vd. in tal senso, in vicenda relativa ad altro Istituto di credito, Cass. n. 25215 del 2020 dal punto 14); la sentenza impugnata, quanto alle pretese economiche relative a periodi successivi al momento in cui ciascun interessato ha percepito il capitale una tantum con il quale gli è stato liquidato l'intero trattamento pensionistico, non si è attenuta al principio sopra espresso secondo ii quaie: fermo restando li diritto dei pensionato a mantenere ii meergnisrn0 di peroque7irine otiiitn da! giudireto ftirmfri trR !e perti e foro eventi causa nonostante l'intervento sul punto della legge interpretativa n. 243/2004, art. 1 comma 55, il diritto a tale modalità di perequazione perdura sino al momento del computo della somma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente a quello alla pensione integrativa a cui si correia, aiia data in cui risulta percepita ia somma in capitale una tantilm lin1ii07innt, ~l'intero 1.1- tt,Rmentn pennidnitird intprin9tivd: da ciò deriva che la sentenza impugnata, nei limiti in cui il secondo e terzo motivo risultano n nnn1+; de.. on nnnnrn +n nx rin n Il n t' 1.01VVV11.11, r+, A'nnn e. II n A; 'UV 11,.. nen n1; VV1 VV11 11111111.1 i, riil 1-41141 LSI •1.1..,,./11 111 ...111 V 1...1.-01.4 composizione che, nell'esaminare le domande a suo tempo proposte dagli originari ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terrà conto del principio sopra formulato considerando che i medesimi hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 4/ comma 1 lett. a) Q eatUtO P-n^e, di N-p^!i; -! e.i,, dir.e. d-! rin% • fin einrnnnrinfn nn"Inen v rnnnln,innn v i 1,411 DM, 1,4 delle spese del giudizio di legittimità.n.r.g. 9427/2015 P.Q.M. La Corte accog
Sentenza Cassazione n. 30518/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris