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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31032/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 4 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di lesioni personali, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato.

Considerato che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è articolato esclusivamente in punto di merito e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, peraltro a fronte di una motivazione esaustiva e logica della Corte territoriale, la quale non ha escluso la reciprocità dell'aggressione ma ha congruamente ritenuto l'imputato il solo responsabile delle lesioni riportate dalla persona offesa poiché documentate dalle dichiarazioni coerenti della stessa, dal referto medico e dall'annotazione di P.G. agli atti; considerato che la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è aspecifica e manifestamente infondata posto che nel corso del procedimento sono state disposte sospensioni per mesi 13 e giorni 23 che determinano la mancata estinzione del reato prima della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estenso Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata il 4 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di lesioni personali, minaccia aggravata e danneggiamento aggravato. Considerato che il ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è articolato esclusivamente in punto di merito e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, peraltro a fronte di una motivazione esaustiva e logica della Corte territoriale, la quale non ha escluso la reciprocità dell'aggressione ma ha congruamente ritenuto l'imputato il solo responsabile delle lesioni riportate dalla persona offesa poiché documentate dalle dichiarazioni coerenti della stessa, dal referto medico e dall'annotazione di P.G. agli atti; considerato che la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è aspecifica e manifestamente infondata posto che nel corso del procedimento sono state disposte sospensioni per mesi 13 e giorni 23 che determinano la mancata estinzione del reato prima della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estenso Il P
Sentenza Cassazione n. 31032/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris