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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23642/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13801-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ A vvocat o FILIPPO SARTORIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., rappresentata e difesa dapprima da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso e poi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 93/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per far dichiarare “la nullità dei contratti di negoziazione, sottoscrizione, Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari (cd. contratti quadro) e di tutti gli ordini di negoziazione (e) dei conseguenti contratti di apertura di credito in conto corrente, per mancanza della sottoscrizione della banca, nonché dei mandati a vendere i titoli e di tutte le operazioni registrate”.

1.2. L’attore, in particolare, ha dedotto: - di aver richiesto, il 5/2/2007, alla banca convenuta l’apertura di un conto corrente, accendendo anche un contratto di deposito titoli e sottoscrivendo il relativo contratto quadro; - di aver, quindi, provveduto al trasferimento di titoli e strumenti finanziari per un controvalore di €. 1.000.000,00; - di aver e, quindi, chiesto la concessione di un affidamento da utilizzare mediante scoperto di conto corrente per un importo di €. 1.000.000,00 per l’acquisto di strumenti finanziari e sottoscriveva un mandato a vendere i titoli già depositati; -di avere, quindi, acquistato titoli azionari per €. 900.000,00; -di avere acceso , “ nel luglio 200 6 ” , un nuovo contratto di deposito, sottoscrivendo il contratto quadrodi negoziazione, sottoscrizione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, e trasferendo titoli per €. 1.000.000,00; - di aver chiesto un ulteriore finanziamento per scoperto di conto corrente, procedendo all’acquisto di strumenti finanziari; - di aver, infine, chiesto di aumentare il fi d o ad €. 2.100.000,00; - la banca, invece, alla fine del 2009, aveva comunicato la scadenza del fido al 31/12/2009 e nel 2010 chiedeva il rientro; - a fronte del mancato rientro da parte del Teia, la banca aveva venduto i titoli dei due dossier, ricavando la somma di €. 2.308.599,96 e riaccreditando al Teia l’importo di €. 251.003,48.

1.3. Il tribunale, con sentenza del 2014, ha rigettato la domanda proposta dall’attore.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

1.4. [OSCURATO:PERSONA] haproposto appello avverso tale sentenza precisando che la nullità di tutti o solo alcuni dei contratti era statainvocata in citazione “in primo luogo per la mancanza della forma scritta del o dei contratti di scopertura in c/c” e, “in secondo luogo per la mancata sottoscrizione per accettazione da parte della Banca convenuta dei ‘contratti quadro’ relativi all’intermediazione finanziaria, per la mancata integrazione dei contratti di finanziamento all’interno dei contratti quadro così come richiesto a pena di nullità dall’art. 23 TUF e dalle regolamentazione CONSOB”.

1.5. La banca ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

1.6. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

1.7. La corte, in particolare, per ciò che riguarda la dedotta nullità dei contratti-quadro, dopo aver evidenziato che: - l ’ appellante aveva affermato che i contratti erano stati sottoscritti solo dallo stesso e che la banca aveva consegnato solo le richieste di concessione del fido; - l ’ appellata aveva affermato sul punto di aver prodotto in giudizio i contratti sottoscritti dal solo funzionario senza aver mai contestato la riconduzione a sé dei contratti prodotti; ha ritenuto che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 concludenti dallo stesso tenutie che, alla luce di tale principio, doveva confermarsi il rispetto del requisito formale relativamente ai contratti quadro sottoscritti dall’appellante.

1.8. La corte, inoltre, per ciò che riguarda la nullità dei contratti di apertura di credito, invocata dall’appellante sul rilievo che, non essendo stato redatto per iscritto, mancava di conseguenza qualsivoglia indicazione delle condizioni, tanto normative, quanto economiche, che lo disciplinavano e che doveva essere inserite nel contratto quadro, trovando, dunque, applicazione l’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, ha rilevato che tale norma, lì dove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salva la diversa previsione del contratto-quadro, sicché la questione della nullità per difetto di forma scritta nell’intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo.

1.9. In realtà, ha osser vato la corte, la nullità del contratto di apertura di credito è stata prospettata dall’attore nell’atto di citazione “quale nullità derivata dalla nullità dei contatti quadro”, senza, tuttavia, chiarire “in che termini i contratti avrebbero dovuto prevederli”, mentre la banca ha eccepito che “i contratti quadro rispettavano la normativa vigente”senza che l’attore abbia replicato al riguardo.

1.10. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 24/4/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza , depositando la copia conforme e la relazione di avvenuta notificazione della stessa in data 25/2/2019.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

2.2. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 30-47 del reg.

Consob 11522/1998 e 37 reg.

Consob 16190/2007, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che nell ’ intermediazione finanziaria la questione della nullità per difetto di forma scritta riguarda unicamente il contratto-quadro che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo senza, tuttavia, considerare che, come si evince dalle norme previste dall ’ art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, dall’art. 30 del reg.

Consob n. 11522/1998 e dall’art. 27 del reg.

Consob n. 16190/2007, anche il contratto accessorio di finanziamento, ove finalizzato, com’è accaduto nel caso di specie, alla costituzione della provvista per l’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari intermediate della banca, dev’essere redatto per iscritto a pena di nullità.

3.2. Nel caso in esame, al contrario, il contratto quadro del 15/2/2007, in essere al momento della richiesta di concessione del fido dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non contiene alcuna specificazione del regolamento economico e delle condizioni normative del servizio accessorio di concessione di finanziamenti finalizzati alla costituzione della provvista per l’acquisto di strumenti finanziari.

3.3. Lo stesso è accaduto con il contratto quadro del 6/7/2007, in essere al momento della richiesta di aumento del fido in data 27/9/2007 da €. 1.000.000,00 ad €. 2.000.000,00, anch’esso del tutto privo degli elementi necessari del contratto di finanziamento.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

3.4. Nel contratto quadro del 12/2/2008, in essere al tempo della seconda richiesta di aumento del fido in data 22/6/2009 da €. 2.000.000,00 ad €. 2.100.000,00, risulta, invece, solo una generica definizione del servizio accessorio ma nulla di più risulta formalizzato in un documento scritto a norma dell’art. 37 reg.

Consob n. 16190/2007.

3.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatto decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, equivocando il contenuto degli atti difensivi delle parti, ha ritenuto che l’attore avesse dedotto la nullità dei contratti di finanziamento solo quale nullità derivata dalla nullità dei contratti quadro, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come emerge dall’atto introduttivo e dall’atto d’appello, l ’ attore aveva dedotto in giudizio che gli affidament i in conto corrente erogati di fatto dalla banca integravano un finanziamento ai sensi degli artt. 30-47 reg.

Consob e d era no, come tal i , assoggettatialla disciplina dei servizi accessori di investimento, con la conseguenza cheil relativo o i relativi contratti avrebbero dovuto non solo essere stipulati per iscritto , a pena di nullità, ma anche regolati in unico documento all’interno dei contratti quadrocosì come richiesto, sempre a pena di nullità, sia per gli uni che per gli altri, dall’art. 23 TUF e dalla conseguente regolamentazione CONSOB.

3.6. La nullità dei contratti di finanziamento, ha concluso il ricorrente, era stata, dunque, invocata dall’attore, in ragione della “totale assenza di un contratto … redatto per scritto” ovvero del “mancato inserimento … all’interno … dei contratti quadro del contratto di finanziamento e della relativa disciplina di dettaglio”.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

3.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attore avesse dedotto la nullità dei contratti di finanziamento solo quale nullità derivata dalla nullità dei contratti quadro, senza, tuttavia, considerare che, se anche così fosse stato, il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima, anche se di protezione, diversa da quella allegata dall’istante, come la nullità del contratto di finanziamento all’investitore in quanto non redatto per scritto e, quindi, privo della forma richiesta a pena di nullità.

4.1. Il secondo motiv o è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri.

4.2. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che l’attore avesse dedottola nullità dei contratti di apertura di credito solo “quale nullità derivata dalla nullità dei contatti quadro” e l’ha esclusa sul rilievo che la banca aveva eccepito che i contratti quadro rispettavano la normativa vigente senza che l’attore avesse replicato al riguardo, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, come emerge dalla riproduzione in ricorso di tale domanda, l’attore aveva invocato l a nullità dei contratti di finanziamento in ragione tanto della “totale assenza di un contratto … redatto per scritto”, quanto del “mancato inserimento … all’interno … dei contratti quadro del contratto di finanziamento e della relativa disciplina di dettaglio”.

4.3. La corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda così come proposta dall’attore, esponendosi, così, ai rilievi critici svolti, (sostanzialmente) in termini d’omessa pronuncia, dal ricorrente.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3

5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, dalla corte d’appello di Trieste che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13801-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ A vvocat o FILIPPO SARTORIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., rappresentata e difesa dapprima da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso e poi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 93/2019 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23 / 6 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Udine, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per far dichiarare “la nullità dei contratti di negoziazione, sottoscrizione, Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari (cd. contratti quadro) e di tutti gli ordini di negoziazione (e) dei conseguenti contratti di apertura di credito in conto corrente, per mancanza della sottoscrizione della banca, nonché dei mandati a vendere i titoli e di tutte le operazioni registrate”. 1.2. L’attore, in particolare, ha dedotto: - di aver richiesto, il 5/2/2007, alla banca convenuta l’apertura di un conto corrente, accendendo anche un contratto di deposito titoli e sottoscrivendo il relativo contratto quadro; - di aver, quindi, provveduto al trasferimento di titoli e strumenti finanziari per un controvalore di €. 1.000.000,00; - di aver e, quindi, chiesto la concessione di un affidamento da utilizzare mediante scoperto di conto corrente per un importo di €. 1.000.000,00 per l’acquisto di strumenti finanziari e sottoscriveva un mandato a vendere i titoli già depositati; -di avere, quindi, acquistato titoli azionari per €. 900.000,00; -di avere acceso , “ nel luglio 200 6 ” , un nuovo contratto di deposito, sottoscrivendo il contratto quadrodi negoziazione, sottoscrizione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, e trasferendo titoli per €. 1.000.000,00; - di aver chiesto un ulteriore finanziamento per scoperto di conto corrente, procedendo all’acquisto di strumenti finanziari; - di aver, infine, chiesto di aumentare il fi d o ad €. 2.100.000,00; - la banca, invece, alla fine del 2009, aveva comunicato la scadenza del fido al 31/12/2009 e nel 2010 chiedeva il rientro; - a fronte del mancato rientro da parte del Teia, la banca aveva venduto i titoli dei due dossier, ricavando la somma di €. 2.308.599,96 e riaccreditando al Teia l’importo di €. 251.003,48. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 2014, ha rigettato la domanda proposta dall’attore.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 1.4. [OSCURATO:PERSONA] haproposto appello avverso tale sentenza precisando che la nullità di tutti o solo alcuni dei contratti era statainvocata in citazione “in primo luogo per la mancanza della forma scritta del o dei contratti di scopertura in c/c” e, “in secondo luogo per la mancata sottoscrizione per accettazione da parte della Banca convenuta dei ‘contratti quadro’ relativi all’intermediazione finanziaria, per la mancata integrazione dei contratti di finanziamento all’interno dei contratti quadro così come richiesto a pena di nullità dall’art. 23 TUF e dalle regolamentazione CONSOB”. 1.5. La banca ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 1.6. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.7. La corte, in particolare, per ciò che riguarda la dedotta nullità dei contratti-quadro, dopo aver evidenziato che: - l ’ appellante aveva affermato che i contratti erano stati sottoscritti solo dallo stesso e che la banca aveva consegnato solo le richieste di concessione del fido; - l ’ appellata aveva affermato sul punto di aver prodotto in giudizio i contratti sottoscritti dal solo funzionario senza aver mai contestato la riconduzione a sé dei contratti prodotti; ha ritenuto che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 concludenti dallo stesso tenutie che, alla luce di tale principio, doveva confermarsi il rispetto del requisito formale relativamente ai contratti quadro sottoscritti dall’appellante. 1.8. La corte, inoltre, per ciò che riguarda la nullità dei contratti di apertura di credito, invocata dall’appellante sul rilievo che, non essendo stato redatto per iscritto, mancava di conseguenza qualsivoglia indicazione delle condizioni, tanto normative, quanto economiche, che lo disciplinavano e che doveva essere inserite nel contratto quadro, trovando, dunque, applicazione l’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, ha rilevato che tale norma, lì dove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salva la diversa previsione del contratto-quadro, sicché la questione della nullità per difetto di forma scritta nell’intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo. 1.9. In realtà, ha osser vato la corte, la nullità del contratto di apertura di credito è stata prospettata dall’attore nell’atto di citazione “quale nullità derivata dalla nullità dei contatti quadro”, senza, tuttavia, chiarire “in che termini i contratti avrebbero dovuto prevederli”, mentre la banca ha eccepito che “i contratti quadro rispettavano la normativa vigente”senza che l’attore abbia replicato al riguardo. 1.10. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 24/4/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza , depositando la copia conforme e la relazione di avvenuta notificazione della stessa in data 25/2/2019. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 2.2. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrent e , lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 30-47 del reg. Consob 11522/1998 e 37 reg. Consob 16190/2007, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che nell ’ intermediazione finanziaria la questione della nullità per difetto di forma scritta riguarda unicamente il contratto-quadro che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo senza, tuttavia, considerare che, come si evince dalle norme previste dall ’ art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, dall’art. 30 del reg. Consob n. 11522/1998 e dall’art. 27 del reg. Consob n. 16190/2007, anche il contratto accessorio di finanziamento, ove finalizzato, com’è accaduto nel caso di specie, alla costituzione della provvista per l’esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari intermediate della banca, dev’essere redatto per iscritto a pena di nullità. 3.2. Nel caso in esame, al contrario, il contratto quadro del 15/2/2007, in essere al momento della richiesta di concessione del fido dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non contiene alcuna specificazione del regolamento economico e delle condizioni normative del servizio accessorio di concessione di finanziamenti finalizzati alla costituzione della provvista per l’acquisto di strumenti finanziari. 3.3. Lo stesso è accaduto con il contratto quadro del 6/7/2007, in essere al momento della richiesta di aumento del fido in data 27/9/2007 da €. 1.000.000,00 ad €. 2.000.000,00, anch’esso del tutto privo degli elementi necessari del contratto di finanziamento.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 3.4. Nel contratto quadro del 12/2/2008, in essere al tempo della seconda richiesta di aumento del fido in data 22/6/2009 da €. 2.000.000,00 ad €. 2.100.000,00, risulta, invece, solo una generica definizione del servizio accessorio ma nulla di più risulta formalizzato in un documento scritto a norma dell’art. 37 reg. Consob n. 16190/2007. 3.5. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatto decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, equivocando il contenuto degli atti difensivi delle parti, ha ritenuto che l’attore avesse dedotto la nullità dei contratti di finanziamento solo quale nullità derivata dalla nullità dei contratti quadro, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come emerge dall’atto introduttivo e dall’atto d’appello, l ’ attore aveva dedotto in giudizio che gli affidament i in conto corrente erogati di fatto dalla banca integravano un finanziamento ai sensi degli artt. 30-47 reg. Consob e d era no, come tal i , assoggettatialla disciplina dei servizi accessori di investimento, con la conseguenza cheil relativo o i relativi contratti avrebbero dovuto non solo essere stipulati per iscritto , a pena di nullità, ma anche regolati in unico documento all’interno dei contratti quadrocosì come richiesto, sempre a pena di nullità, sia per gli uni che per gli altri, dall’art. 23 TUF e dalla conseguente regolamentazione CONSOB. 3.6. La nullità dei contratti di finanziamento, ha concluso il ricorrente, era stata, dunque, invocata dall’attore, in ragione della “totale assenza di un contratto … redatto per scritto” ovvero del “mancato inserimento … all’interno … dei contratti quadro del contratto di finanziamento e della relativa disciplina di dettaglio”.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 3.7. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1421 c.c. e 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attore avesse dedotto la nullità dei contratti di finanziamento solo quale nullità derivata dalla nullità dei contratti quadro, senza, tuttavia, considerare che, se anche così fosse stato, il giudice, innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale, deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di quest’ultima, anche se di protezione, diversa da quella allegata dall’istante, come la nullità del contratto di finanziamento all’investitore in quanto non redatto per scritto e, quindi, privo della forma richiesta a pena di nullità. 4.1. Il secondo motiv o è fondato, nei termini che seguono, con assorbimento degli altri. 4.2. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che l’attore avesse dedottola nullità dei contratti di apertura di credito solo “quale nullità derivata dalla nullità dei contatti quadro” e l’ha esclusa sul rilievo che la banca aveva eccepito che i contratti quadro rispettavano la normativa vigente senza che l’attore avesse replicato al riguardo, omettendo, tuttavia, di considerare che, al contrario, come emerge dalla riproduzione in ricorso di tale domanda, l’attore aveva invocato l a nullità dei contratti di finanziamento in ragione tanto della “totale assenza di un contratto … redatto per scritto”, quanto del “mancato inserimento … all’interno … dei contratti quadro del contratto di finanziamento e della relativa disciplina di dettaglio”. 4.3. La corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda così come proposta dall’attore, esponendosi, così, ai rilievi critici svolti, (sostanzialmente) in termini d’omessa pronuncia, dal ricorrente.Ric. 2019n. 1 3801 - Sez. 1 - CC del 23 giugno 20 2 3 5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, dalla corte d’appello di Trieste che, in differente composizione, si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per
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