CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 42038/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2103-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 SC.D/2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1684/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Marsala nella causa avente ad oggetto la domanda di esecuzione di un preliminare di compravendita proposta da [OSCURATO:PERSONA] (promissario acquirente) nei confronti della Pellegrino r.g.n. 2103 del 2017 Ud. 07/10/2021 t 1( [OSCURATO:SOCIETA]. (promittente venditrice) dichiarava cessata la materia contendere per avere le parti dato esecuzione al preliminare di compravendita e condannava la società venditrice al risarcimento della somma di euro 15.000 oltre interessi dall'Il dicembre 2008 al soddisfo. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e proponeva appello incidentale. 4. La Corte d'Appello di Palermo accoglieva l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] e annullava la condanna al risarcimento del danno, ritenendo assorbito l'appello incidentale del Perrone avente ad oggetto la liquidazione delle spese dall'accoglimento dell'appello principale. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a firma del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Detta rinuncia risulta ritualmente notificata alla controparte, peraltro non costituita, che la ha anche accettata con dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] srl 3. Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell'intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, non essendovi controparti costituite e ricadendosi nell'ipotesi prevista dal comma 4 dello stesso art. 391 c.p.c., rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'arti 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P. Q. M. r.g.n. 2103 del 2017 Ud. 07/10/2021 La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 7 ottobre 2021. IL